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	<title>Trading Online &#187; Legge Antiriciclaggio</title>
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	<description>Guida e informazioni sul trading online</description>
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		<title>Limitazione uso contante e titoli al portatore</title>
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		<pubDate>Mon, 04 May 2009 01:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trading online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legge Antiriciclaggio]]></category>

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		<description><![CDATA[IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947,  n. 691;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni e  integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante Provvedimenti urgenti  per limitare l&#8217;uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font>IL MINISTRO DEL TESORO</font></p>
<p><font>Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947,  n. 691;</font></p>
<p><font>Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni e  integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante Provvedimenti urgenti  per limitare l&#8217;uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e  prevenire l&#8217;utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;</font></p>
<p><font>Visto in particolare l&#8217;art. 2, comma 1, della legge 5 luglio 1991, n. 197,  che ha sostituito l&#8217;art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come  sostituito dall&#8217;art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55;</font></p>
<p><font>Visto l&#8217;art. 30, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;</font></p>
<p><font>Visti i propri D.M. 3 maggio 1990 e D.M. 4 luglio 1990 emanati in attuazione  del predetto art. 30, comma 1, della legge n. 55 del 1990;</font></p>
<p><font>Considerata l&#8217;esigenza di procedere all&#8217;aggiornamento e all&#8217;integrazione  delle disposizioni contenute nei citati decreti;</font></p>
<p><font>Ritenuta l&#8217;urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 6 del  citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.  691;</font></p>
<p><font>Decreta:</font></p>
<p><font><strong>Modalità di attuazione delle disposizioni in tema di identificazione e  registrazione cui sono soggetti gli intermediari finanziari.</strong> </font></p>
<p><font><strong>1.  Soggetti tenuti agli obblighi di identificazione e di registrazione.</strong><br />
Deve essere identificato a cura del personale incaricato chiunque esegue  operazioni o accende conti, depositi o altri rapporti continuativi presso i  seguenti soggetti:<br />
a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi  gli uffici postali;<br />
b) enti creditizi;<br />
c) società di intermediazione  immobiliare;<br />
d) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida  delle borse valori;<br />
e) agenti di cambio;<br />
f) società autorizzate al  collocamento a domicilio di valori immobiliari;<br />
g) società di gestione di  fondi comuni di investimento mobiliare;<br />
h) società fiduciarie;<br />
i) imprese  ed enti assicurativi;<br />
l) società Monte Titoli S.p.A.;<br />
m) intermediari che  hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più  delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma,  compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione  in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante  emissione e gestione di carte di credito.  </font><font>Gli intermediari di cui alla lettera m) sono tenuti all&#8217;osservanza degli  obblighi di identificazione e registrazione a prescindere dalla abilitazione ad  effettuare le operazioni di trasferimento di cui all&#8217;art. 1 del decreto-legge 3  maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,  n. 197.</font></p>
<p><font>In caso di ordini di accreditamento o di pagamento provenienti dall&#8217;estero  sono tenuti agli obblighi di identificazione e registrazione gli intermediari  operanti sul territorio nazionale che danno attuazione all&#8217;operazione.</font></p>
<p><font> </font></p>
<p><font><strong><a title="articolo2" name="articolo2"></a>2. Operazioni e rapporti ai quali si applicano gli  obblighi di identificazione e di registrazione.</strong> </font></p>
<p><font><em>2.1. Trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento.</em><br />
Gli  obblighi sussistono ogni volta che vi sia un&#8217;effettiva trasmissione o  movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a lire 20 milioni &#8211; o  corrispondente controvalore in lire di mezzi di pagamento espressi in valuta  estera &#8211; indipendentemente dal fatto che l&#8217;operazione sia posta in essere per  cassa, per corrispondenza, attraverso cassa continua o sportelli automatici,  oppure attraverso istituti specializzati per il trasporto valori e a prescindere  dalle modalità con cui questa movimentazione sia poi contabilizzata.</font></p>
<p><font>Per mezzi di pagamento si intendono, oltre al denaro contante, gli assegni  circolari e bancari, i vari tipi di assegni turistici, i titoli speciali  dell&#8217;Istituto di emissione, i titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di  Sicilia, gli assegni e i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di  pagamento (es. bonifici bancari e vouchers; collegati all&#8217;uso di carte di  credito o di pagamento). </font></p>
<p><font><em>2.2. Trasferimento di denaro contante o di titoli al  portatore.<br />
</em>Gli obblighi sussistono altresì nei casi in cui  l&#8217;intermediario agisca da tramite ai sensi dell&#8217;art. 1 della legge n. 197 del  1991, o sia comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al  portatore, in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra  soggetti diversi, di importo complessivamente superiore a lire 20 milioni. Tali  operazioni possono essere eseguite solo dagli intermediari abilitati di cui  all&#8217;art. 4 della medesima legge, nei limiti delle proprie attività  istituzionali.</font></p>
<p><font><em>2.3. Operazioni frazionate.<br />
</em>Gli obblighi ricorrono anche  allorquando, per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere, si  pur desumere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un  circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente non superiori al limite di  importo di lire 20 milioni, costituiscano nondimeno parti di un&#8217;unica  operazione.</font></p>
<p><font>Entro il 7 luglio 1992 i soggetti indicati al punto 1 del presente decreto  dovranno mettere a disposizione del personale incaricato &#8211; ai fini di valutare  se si tratti di parti di un&#8217;unica operazione &#8211; gli strumenti tecnici idonei a  conoscere in tempo reale le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa  dipendenza dell&#8217;ente o istituto nel giorno dell&#8217;operazione e nei giorni  lavorativi ricompresi nei sette giorni precedenti.</font></p>
<p><font>Fino a quando tali strumenti non saranno disponibili deve intendersi che più  operazioni effettuate nell&#8217;ambito della stessa giornata lavorativa e presso il  medesimo operatore di sportello, costituiscono parti di un&#8217;unica operazione.</font></p>
<p><font><em>2.4. Conti, depositi o altri rapporti continuativi.<br />
</em>A decorrere  dal 10 gennaio 1992 gli obblighi sussistono in sede di accensione di ogni conto,  deposito o altro rapporto continuativo, nominativo o al portatore, in danaro o  in titoli, di qualunque importo.</font></p>
<p><font>Il termine <em>conto </em>va inteso nel senso di conti movimentabili, quali  il conto corrente e conti analoghi;<br />
sono esclusi i conti transitori bancari.  </font></p>
<p><font>Il termine <em>deposito </em>non ricomprende i certificati di deposito e  titoli analoghi.</font></p>
<p><font>L&#8217;espressione <em>altro rapporto continuativo </em>va intesa nel senso di un  unico rapporto contrattuale di durata, rientrante nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  istituzionale dell&#8217;intermediario, che possa dar luogo a più operazioni di  versamento, prelievo o trasferimento di danaro o di altri valori.  Nell&#8217;espressione altro rapporto continuativo;, sono compresi i rapporti relativi  a cassette di sicurezza e a depositi chiusi; sono invece esclusi i rapporti di  garanzia. </font></p>
<p><font><em>2.5. Eccezioni agli obblighi di identificazione e di  registrazione.<br />
</em>Parimenti, gli obblighi non sussistono per le operazioni  e i rapporti posti in essere tra banche, altri intermediari abilitati aventi  sede o succursale in Italia e banche o succursali situate all&#8217;estero. In ogni  caso, per le materiali movimentazioni di contante e di titoli al portatore,  effettuate anche per il tramite di vettori specializzati, vanno acquisiti e  registrati il codice dell&#8217;anagrafe dei corrispondenti bancari esteri di banche  italiane attribuito (o da attribuire) dall&#8217;Ufficio italiano dei cambi, la data,  la causale, il codice Paese estero e l&#8217;importo dell&#8217;operazione, distinguendo  mediante apposito codice la parte in contante (3).</font></p>
<p><font>Gli obblighi, nei termini surriportati, non sussistono per le operazioni e i  rapporti di cui ai paragrafi precedenti posti in essere tra gli intermediari  abilitati di cui all&#8217;art. 4 della legge n. 197/1991.</font></p>
<p><font>Sono esclusi dagli obblighi in questione i trasferimenti di fondi nell&#8217;ambito  della tesoreria statale e le operazioni di pagamento disposte da amministrazioni  pubbliche, per il tramite della tesoreria dello Stato, ad eccezione delle  operazioni di pagamento relative al debito pubblico.</font></p>
<p><font>Gli obblighi sono altresì esclusi per i conti, i depositi e gli altri  rapporti continuativi intrattenuti con le sezioni di tesoreria provinciale dello  Stato, la Banca d&#8217;Italia e l&#8217;Ufficio italiano dei cambi.</font></p>
<p><font> </font></p>
<p><font><strong>3. Informazioni da acquisire e registrare.</strong> </font></p>
<p><font>I dati e le informazioni da acquisire e registrare sono:<br />
la data e la  causale dell&#8217;operazione;<br />
l&#8217;importo dei singoli mezzi di pagamento o dei  titoli al portatore;<br />
le complete generalità (nome, cognome, luogo e data di  nascita, indirizzo) e gli estremi del documento di identificazione esibito da  chi effettua l&#8217;operazione in proprio o per conto terzi;<br />
le complete  generalità o, nel caso di persona non fisica, la denominazione e la sede  dell&#8217;eventuale soggetto per conto del quale l&#8217;operazione stessa viene  eseguita;<br />
nel caso di ordini di accreditamento o di pagamento dovranno essere  comunque indicati l&#8217;ordinante, il beneficiario e gli intermediari che danno  attuazione all&#8217;operazione.</font></p>
<p><font>L&#8217;importo dei mezzi di pagamento deve essere evidenziato distinguendo,  mediante apposito codice, la parte in contante dal complessivo ammontare degli  altri mezzi di pagamento.</font></p>
<p><font>A decorrere dal 10 gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate  per contanti di importo superiore a lire 20 milioni sono integrati con il codice  fiscale, quando attribuibile, sia del soggetto che effettua l&#8217;operazione sia  dell&#8217;eventuale soggetto per conto del quale l&#8217;operazione viene eseguita.</font></p>
<p><font>Gli stessi dati identificativi, compreso il codice fiscale, verranno  acquisiti e registrati a decorrere dal 10 gennaio 1992 in sede di accensione di  ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per conti, depositi e  rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno  compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. L&#8217;intermediario non dovrà  eseguire operazioni disposte dopo tale data dal cliente, che non abbia reso  possibile l&#8217;integrazione dei dati. </font></p>
<p><font>Limitatamente ai rapporti già in essere le imprese e gli enti assicurativi  acquisiscono il codice fiscale soltanto nei casi in cui l&#8217;importo complessivo  dei premi è superiore a lire 20 milioni annue.</font></p>
<p><font>Per le operazioni e i rapporti intrattenuti dalle banche e dagli altri  intermediari abilitati aventi sede o succursale in Italia con organismi  internazionali, autorità governative di Stati esteri ed uffici postali esteri,  vanno acquisiti e registrati il codice dell&#8217;anagrafe dei corrispondenti esteri  attribuito (o a attribuire) dall&#8217;Ufficio italiano dei cambi, la data, il codice  Paese estero e, per le sole operazioni, la causale e l&#8217;importo (4). </font></p>
<p><font> </font></p>
<p><font><strong>4. Modalità operative.</strong> </font></p>
<p><font><em>4.1. Modalità di identificazione.<br />
</em>L&#8217;identificazione di chi compie  l&#8217;operazione va effettuata volta per volta: ove si tratti di persona fisica o  giuridica, titolari di rapporti nominativi in essere, o di un suo delegato e/o  procuratore, che come tali siano stati già identificati, è sufficiente indicare  nome e cognome o denominazione e gli estremi del rapporto.</font></p>
<p><font>Nel caso di esibitori o presentatori, l&#8217;identificazione va effettuata nei  confronti di chi pone in essere materialmente l&#8217;operazione, apponendo altresì  l&#8217;indicazione dei soggetti o dei nominativi cui va riferita l&#8217;operazione stessa;  ciò sia nel caso che gli esibitori o presentatori operino per conto di una  persona fisica, sia che operino per conto di una persona giuridica.</font></p>
<p><font>Nel caso di operazioni effettuate col sistema della cassa continua o di  sportelli automatici, o attraverso istituti specializzati per il trasporto  valori, oppure per corrispondenza o comunque non effettuati allo sportello, a  causa dell&#8217;impossibilità di identificare chi effettua materialmente  l&#8217;operazione, sussiste l&#8217;obbligo di indicare l&#8217;intestatario del conto, del  deposito o del rapporto cui si riferisce l&#8217;operazione stessa.</font></p>
<p><font>Nel caso di invio per corrispondenza di mezzi di pagamento per l&#8217;esistenza di  rate di mutuo o di altre obbligazioni connesse, l&#8217;operazione va riferita  all&#8217;intestatario del mutuo. In caso di subingresso nel debito, qualora si sia in  possesso di atti o documenti idonei a comprovare il subingresso, l&#8217;operazione va  riferita al soggetto indicato in tali atti o documenti come nuovo debitore.  Parimenti nel caso di invio per corrispondenza di mezzi di pagamento ad  estinzione, parziale o totale di crediti ceduti, l&#8217;operazione va riferita al  soggetto indicato come debitore negli atti o documenti idonei a comprovare la  cessione che si trovino in possesso dell&#8217;intermediario. </font></p>
<p><font>I dati identificativi relativi all&#8217;accensione di conti, depositi o altri  rapporti continuativi devono essere acquisiti in presenza del titolare del  rapporto o del suo mandatario, ove non siano già titolari di altri rapporti  presso lo stesso intermediario o altro intermediario abilitato e ciò sia  comprovato da idonea attestazione da questi rilasciata (5).</font></p>
<p><font>Per l&#8217;accensione di conti, depositi o altri rapporti continuativi dall&#8217;estero  presso le banche e gli altri intermediari abilitati aventi sede o succursale in  Italia, le complete generalità di chi effettua l&#8217;operazione e dell&#8217;eventuale  soggetto per conto del quale l&#8217;operazione viene eseguita possono essere  acquisite anche non in presenza di detti soggetti qualora i dati stessi siano  stati rilevati da:<br />
1) banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi  aderenti al Gruppo d&#8217;azione finanziaria internazionale (banche GAFI), ovvero da  succursali situate in tali Paesi di banche nazionali e di banche GAFI;<br />
2)  succursali situate in Paesi non aderenti al GAFI di banche nazionali e di banche  GAFI, a condizione che la banca casa madre dichiari di aderire, nell&#8217;esercizio  dell&#8217;attività svolta presso quelle succursali, ai principi e alle cautele delle  raccomandazioni emanate dal GAFI;<br />
3) autorità consolare, che vi provvede  nelle forme d&#8217;uso.</font></p>
<p><font>L&#8217;avvenuta identificazione deve essere comprovata da idonea attestazione  (6).</font></p>
<p><font><a title="punto42" name="punto42"></a><em>4.2 Modalità di registrazione. Archivio informatico.</em></font></p>
<p><font>I dati devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta  giorni in un unico archivio informatico di pertinenza del soggetto pubblico o  privato presso il quale l&#8217;operazione viene eseguita.</font></p>
<p><font>Per le imprese e gli enti assicurativi il termine decorre dal giorno in cui  hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori  autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta  giorni.</font></p>
<p><font>Nell&#8217;intervallo di tempo eventualmente intercorrente fra l&#8217;effettuazione  delle operazioni e l&#8217;immissione dei dati e delle informazioni nell&#8217;archivio, al  fine di assicurarne la facile reperibilità, gli intermediari devono istituire  apposite evidenze, anche presso le unità e gli operatori distaccati.</font></p>
<p><font>Allo scopo di evitare duplicazioni di registrazioni, agli adempimenti in  parola deve attendere unicamente l&#8217;intermediario che viene in contatto con la  clientela anche se la relazione viene instaurata per conto di altri operatori  tenuti agli obblighi di legge.</font></p>
<p><font>Entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 5, sub comma  1, dell&#8217;art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con  modificazioni, dalla legge n. 197/1991, gli intermediari sono tenuti a istituire  l&#8217;archivio informatico. I dati e le informazioni vanno conservati in detto  archivio per la durata di dieci anni dalla effettuazione delle singole  operazioni. I dati relativi alla accensione di conti, depositi o altri rapporti  continuativi, vanno conservati fino a dieci anni dopo l&#8217;estinzione. Resta fermo  ogni altro obbligo relativo alla conservazione dei documenti.</font></p>
<p><font>I dati anagrafici e gli altri dati identificativi dei conti, depositi o altri  rapporti continuativi, possono anche essere contenuti in archivi informatici,  diversi dall&#8217;archivio informatico unico, a condizione che sia comunque  assicurata la possibilità di trarre evidenze aziendali integrate.</font></p>
<p><font> </font></p>
<p><font><strong>5. Disciplina transitoria.</strong></font></p>
<p><font>Fino alla costituzione dell&#8217;archivio informatico i dati e le informazioni  devono risultare da appositi registri o da altre scritture formate anche a mezzo  di sistemi elettrocontabili e conservati per la durata di dieci anni dalla  effettuazione delle singole operazioni. I dati relativi alla accensione dei  conti, depositi o altri rapporti continuativi, vanno conservati fino a dieci  anni dopo l&#8217;estinzione.</font></p>
<p><font>Per quanto concerne in particolare i registri non derivanti da sistemi  elettrocontabili, gli stessi devono essere progressivamente numerati e siglati  in ogni pagina, a cura del responsabile dell&#8217;ufficio che li utilizza e di altra  persona all&#8217;uopo autorizzata, con l&#8217;indicazione alla fine dell&#8217;ultimo foglio del  numero delle pagine di cui è composto il registro e l&#8217;apposizione delle firme  delle suddette persone. Ciò vale ovviamente qualora gli uffici interessati non  ritengano di far vidimare e bollare volontariamente i registri previsti.</font></p>
<p><font>I soggetti che siano già obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o  amministrative, a tenere un registro della clientela possono servirsi anche dei  registri in essere purché questi contengano o comunque vengano completati con  tutte le indicazioni richieste.</font></p>
<p><font> </font></p>
<p><font><strong>6. Disposizioni finali.</strong> </font></p>
<p><font>Il presente decreto sostituisce i precedenti D.M. 3 maggio 1990 e D.M. 4  luglio 1990, emanati in attuazione dell&#8217;art. 30 della legge 19 marzo 1990, n.  55.</font></p>
<p><font> </font></p>
<p><font><em>(1) </em>Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1991, n. 303.</font></p>
<p><font><em>(2) </em>Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in  nota all&#8217;art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625. </font></p>
<p><font><em>(3) </em>Periodo aggiunto dal D.M. 29 ottobre 1993.</font></p>
<p><font><em>(4) </em>Periodo aggiunto dal D.M. 29 ottobre 1993.</font></p>
<p><font><em>(5) </em>Periodo così modificato dal D.M. 29 ottobre 1993.</font></p>
<p><font><em>(6) </em>Periodi aggiunti dal D.M. 29 ottobre 1993.</font></p>
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		<title>Lettera circolare ABI LG/OI n. 5819 del 17/7/92</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 02:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trading online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legge Antiriciclaggio]]></category>

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		<description><![CDATA[ALLE DIREZIONI DELLE AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO ASSOCIATI
LORO SEDI
Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo  mafioso (pos. 201) Legge 5 luglio 1991 n. 197, conversione in legge del  decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143 Rilevazione delle operazioni  &#8220;frazionate&#8221;
Si fa seguito alle lettere-circolari prot. LG n. 6351 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><u>ALLE DIREZIONI DELLE AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO ASSOCIATI</u></p>
<p><u>LORO SEDI</u></p>
<p><font>Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo  mafioso (pos. 201) Legge 5 luglio 1991 n. 197, conversione in legge del  decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143 <u>Rilevazione delle operazioni  &#8220;frazionate&#8221;</u></font></p>
<p><font>Si fa seguito alle lettere-circolari prot. LG n. 6351 del 18 luglio 1991, n.  10692 del 23 dicembre 1991 e n. 4 del 2 gennaio 1992, con le quali &#8211;  rispettivamente &#8211; sono stati commentati la legge 5 luglio 1991, n. 197 ed il  decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991, contenente le modalità di  attuazione dell&#8217;art. 2 della stessa legge n. 197, per comunicare che nella  &#8220;Gazzetta Ufficiale&#8221; n. 161 del 10 luglio 1992 è stato pubblicato il decreto del  Ministro del tesoro 7 luglio 1992, contenente &#8220;Modalità di acquisizione e  archiviazione dei dati, nonché <u>standards </u>e compatibilità informatiche da  rispettare, ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979,  n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come  sostituito dall&#8217;art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e, da  ultimo, dall&#8217;art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197&#8243;.</font></p>
<p><font><strong> </strong></font><font><strong>1.</strong> Il decreto è stato emanato in attuazione dell&#8217;art. 13, comma 5, della  legge n. 15/1980 che demandava all&#8217;indicato Ministro la determinazione delle  modalità di acquisizione e di archiviazione delle informazioni nonchè le  specifiche tecniche relative all&#8217;archivio unico informatico, sul quale debbono  essere riportati i dati concernenti le operazioni con mezzi di pagamento di  importo superiore a 20 milioni di lire in una a quelli dei conti, depositi o  rapporti continuativi instaurati dall&#8217;intermediario stesso con la propria  clientela.</font></p>
<p><font>Il provvedimento in esame &#8211; la cui emanazione era stata prevista dal medesimo  art. 13 entro il termine del 30 giugno 1992 &#8211; contiene altresì disposizioni  concernenti le operazioni &#8220;frazionate&#8221; e cioè quelle di importo singolarmente  inferiore a 20 milioni di lire, ma che per la natura e le modalità con cui sono  poste in essere, ancorchè effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto  periodo di tempo, si può ritenere costituiscano parte di un&#8217;unica operazione  (cfr. art. 13, comma 2).</font></p>
<p><font><strong> </strong></font><font><strong>2.</strong> Per la rilevazione di tali operazioni, ai sensi del comma 3 del  medesimo art. 13, gli intermediari &#8220;devono mettere a disposizione del personale  incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le  operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell&#8217;ente o istituto, nel  corso della settimana precedente il giorno dell&#8217;operazione&#8221;.</font></p>
<p><font>Nella predisposizione degli indicati strumenti &#8211; la cui attivazione era  prevista entro il 7 luglio 1992, termine peraltro non sottoposto ad alcuna  diretta sanzione penale o amministrativa (cfr. art. 2, comma 2, della legge n.  197/1991) &#8211; gli intermediari sono quindi tenuti ad adeguarsi a quanto in  proposito stabilito dal provvedimento in questione, predisponendo con la dovuta  sollecitudine i predetti strumenti.</font></p>
<p><font><u> </u></font><font><u>La costituzione dell&#8217;archivio unico deve invece avvenire entro il 10 gennaio  1993 </u>(sei mesi dalla pubblicazione del decreto; cfr. art. 13, comma 5, della  legge n. 15/1980).</font></p>
<p><font>Ne consegue che fino all&#8217;attivazione del predetto archivio, la registrazione  delle operazioni &#8211; sia &#8220;frazionate&#8221; che d&#8217;importo &#8220;unitario&#8221; superiore a 20  milioni di lire &#8211; e dei conti, depositi o altri rapporti continuativi, deve  continuare ad essere effettuata su un &#8220;apposito registro&#8221; (secondo la dizione  della norma da ultimo citata), le cui formalità di tenuta sono state dettate dal  decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991.</font></p>
<p><font>Del pari, occorre conformarsi a quanto previsto da quest&#8217;ultimo provvedimento  anche per quanto concerne le modalita&#8217; operative di identificazione.</font></p>
<p><font>3. In considerazione della particolare rilevanza della problematica in  oggetto, appare opportuno che il settore del credito assuma al riguardo  comportamenti uniformi.</font></p>
<p><font>L&#8217;Associazione con l&#8217;ausilio dei propri organi tecnici ha elaborato le  <u>Istruzioni uniformi per la rilevazione delle operazioni frazionate,  </u>riportate in allegato con una nota di commento.</font></p>
<p><font>***</font></p>
<p><font>Nel fare riserva di illustrare con apposita comunicazione le disposizioni del  decreto del Ministro del tesoro 7 luglio 1992 (di cui si unisce copia per  completezza di documentazione) concernenti l&#8217;archivio unico informatico, si  rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.</font></p>
<p><font>Distinti saluti.</font></p>
<p><font>IL DIRETTORE GENERALE</font></p>
<p><font>( Giuseppe Zadra)</font></p>
<p><font><u> </u></font><font><u>Allegati</u> </font></p>
<p><font> </font></p>
<p><font><strong>ISTRUZIONI UNIFORMI PER LA RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI FRAZIONATE</strong></font></p>
<p><font> </font><font>Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo  mafioso (pos. 201) Legge 5 luglio 1991, n. 197, conversione del decreto-legge 3  maggio 1991. n. 143</font></p>
<p><font>Premessa</font></p>
<p><font>L&#8217;art. 13, comma 2, della legge 6 febbraio 1980, n. 15 (nel testo introdotto  dall&#8217;art. 2, comma 1, della legge 5 luglio 1991, n. 197) prevede la  registrazione delle operazioni singolarmente inferiori a 20 milioni di lire che,  ancorchè effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, si  può ritenere, per la loro natura e per le modalità con cui sono poste in essere,  costituiscano parte di un&#8217;unica operazione.</font></p>
<p><font>L&#8217;art. 2, comma 2, della legge n. 197/1991 testualmente prescrive che &#8220;le  disposizioni di cui all&#8217;art. 13 (&#8230;) [della legge n. 15/1980] trovano  applicazione anche con riferimento ai trasferimenti di cui all&#8217;articolo 1&#8243; e  cioè quelli di titoli al portatore, in lire o valuta estera, d&#8217;ammontare  superiore a 20 milioni di lire effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti  diversi.</font></p>
<p><font>Il medesimo art. 13, comma 3, richiede, ai fini dell&#8217;applicazione delle  disposizioni sopra riportate, che gli intermediari mettano a disposizione del  personale incaricato gli &#8220;strumenti tecnici idonei a conoscere in tempo reale le  operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell&#8217;ente o istituto, nel  corso della settimana precedente il giorno dell&#8217;operazione&#8221;.</font></p>
<p><font>Il decreto del Ministro del tesoro del 19 dicembre 1991 (contenente le  modalità di attuazione del suddetto art. 2), capo 2.3, 2° capoverso, stabilisce  che attraverso gli indicati strumenti deve essere assicurata la conoscenza delle  &#8220;operazioni eseguite dal cliente presso la stessa dipendenza dell&#8217;ente o  istituto nel giorno dell&#8217;operazione e nei giorni lavorativi ricompresi nei sette  giorni precedenti&#8221;.</font></p>
<p><font>Il decreto del Ministro del tesoro del 7 luglio 1992 (contenente le modalità  di attuazione dell&#8217;archivio unico di pertinenza dell&#8217;intermediario), art. 5,  comma 1, enuncia il principio che, nella predisposizione degli strumenti tecnici  in questione, gli intermediari tengano conto dei volumi e della tipologia  dell&#8217;attività in concreto svolta presso ciascuna delle dipendenze.</font></p>
<p><font>Lo stesso art. 5, comma 2, stabilisce che &#8220;l’aggregazione delle operazioni  che possono ritenersi (&#8230;) parti di un&#8217;unica operazione frazionata può  effettuarsi con elaborazioni da eseguirsi immediatamente o, comunque, entro il  giorno lavorativo successivo&#8221;.</font></p>
<p><font>Il medesimo articolo, comma 3, recita: &#8220;gli intermediari, nell&#8217;ambito della  loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di  importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni  frazionate&#8221;.</font></p>
<p><font>Gli organi tecnici dell&#8217;Associazione, considerata la portata giuridica della  normativa in discorso ed esaminati gli impatti organizzativi rivenienti dalla  sua applicazione alla luce dei sistemi informativi attualmente in essere nel  settore, hanno convenuto che le aziende e gli istituti di credito si attengano  ai comportamenti di seguito descritti.</font></p>
<p><font><strong>1. Operazione &#8220;frazionata&#8221;.</strong></font></p>
<p><font> </font><font>Si considera operazione &#8220;frazionata&#8221; quella costituita da più movimentazioni  di mezzi di pagamento, ciascuna inferiore a 20 milioni di lire, contabilizzate  nei giorni lavorativi ricompresi nei sette di calendario antecedenti il giorno  lavorativo in cui viene contabilizzata la movimentazione che fa scattare la  registrazione, in quanto la sommatoria di tutte le predette movimentazioni  supera l&#8217;indicato limite.</font></p>
<p><font>Le aggregazioni vanno effettuate alla fine della giomata contabile nella  quale si verifica il superamento della soglia dei 20 milioni di lire.</font></p>
<p><font><strong>2. Valore minimo delle movimentazioni.</strong></font></p>
<p><font> </font><font>Ai fini del computo di cui sopra, le aziende e gli istituti di credito  debbono mantenere nota soltanto delle movimentazioni d&#8217;ammontare pari o  superiore a 3 milioni di lire, siano esse compiute da clientela meramente  occasionale ovvero da titolari di conti o depositi.</font></p>
<p><font><strong>3. Strumenti tecnici di rilevazione delle movimentazioni.</strong></font></p>
<p><font> </font><font>Le aziende ed istituti di credito debbono predisporre &#8220;strumenti tecnici&#8221; per  verificare tutte le movimentazioni poste in essere:</font></p>
<p><font>a) da un medesimo nominativo sia che incidano su conti o depositi solo allo  stesso intestati sia che non interessino rapporti;</font></p>
<p><font>b) da più nominativi purchè incidenti su conti o depositi dei quali gli  stessi risultino i soli intestatari;</font></p>
<p><font>c) da clientela meramente occasionale.</font></p>
<p><font>La sommatoria, ai sensi del capo 2.3, 2° capoverso, del decreto del 19  dicembre 1991, va fatta distintamente nell&#8217;ambito di ciascuna delle classi di  operazioni sopra individuate.</font></p>
<p><font>Pertanto,</font></p>
<p><font>a) in caso di rapporti singolarmente intestati vanno unitariamente  considerate tutte le movimentazioni poste in essere dal medesimo nominativo sia  che transitino su conti dello stesso, ancorchè su depositi diversi, sia che non  accedano sui predetti conti o depositi;</font></p>
<p><font>b) in caso di rapporti cointestati, la registrazione viene attribuita a tutti  gli intestatari congiuntamente. Vanno unitariamente considerate le  movimentazioni poste in essere su conti della specie, ancorchè accedano a  depositi diversi, in una a quelle che non interessano rapporti;</font></p>
<p><font>c) le operazioni effettuate da terzi che interessino conti o depositi vanno  attribuite ai titolari dei conti o depositi stessi.</font></p>
<p><font><strong>4. Modalità di identificazione della clientela occasionale.</strong></font></p>
<p><font> </font><font>In caso di operazioni che non incidano su conti o depositi, se l&#8217;operatività  della banca ai fini della rilevazione in questione, non prevedesse di  evidenziare in tempo reale il superamento della soglia dei 20 milioni di lire,  gli estremi del documento di identificazione e del codice fiscale andranno  raccolti all&#8217;atto di ogni singola movimentazione.</font></p>
<p><font>Qualora invece l&#8217;operativita&#8217; della banca ai fini della rilevazione in  questione, consentisse di evidenziare in tempo reale il superamento della soglia  dei 20 milioni di lire, le aziende ed istituti di credito assumeranno, all&#8217;atto  della prima movimentazione, le generalità del soggetto: nome, cognome, luogo e  data di nascita. Gli estremi del documento identificativo, ed eventualmente il  codice fiscale, verranno invece acquisiti allorquando dovrà procedersi alla  registrazione, al verificarsi delle condizioni previste.</font></p>
<p><font><strong>5. Movimentazioni da rilevare.</strong></font></p>
<p><font> </font><font>Le aziende e gli istituti di credito debbono mantenere nota delle  movimentazioni riportate nell&#8217;elenco allegato sulla base della codifica ivi  indicata.</font></p>
<p><font>In deroga a quanto richiesto dalla normativa in discorso, le aziende e gli  istituti di credito debbono altresi&#8217; mantenere nota:</font></p>
<p><font>a) dei trasferimenti tra conti o depositi aventi la medesima intestazione ed  incardinati presso diversi enti creditizi;</font></p>
<p><font>b) della consegna e del ritiro di titoli al portatore allo sportello.</font></p>
<p><font><strong>6. Criteri di aggregazione delle movimentazioni.</strong></font></p>
<p><font> </font><font>La registrazione di un&#8217;operazione &#8220;frazionata&#8221; deve essere effettuata  automaticamente al superamento del limite dei 20 milioni di lire, escludendosi  ogni ulteriore valutazione da parte dei dipendenti bancari incaricati della  rilevazione.</font></p>
<p><font>A tal fine, le causali delle movimentazioni da sommare sono unificate in  classi omogenee denominate &#8220;famiglie&#8221; nel cui ambito esse sono ricondotte in  &#8220;sottogruppi&#8221;; la sommatoria avviene fra quelle di ciascun &#8220;sottogruppo&#8221;.</font></p>
<p><font><strong>7. Valorizzazione delle movimentazioni.</strong></font></p>
<p><font> </font><font>Delle movimentazioni di titoli al portatore in lire va mantenuta nota facendo  riferimento al valore nominale degli stessi.</font></p>
<p><font>Delle movimentazioni in valuta va mantenuta nota del loro controvalore in  lire al cambio di effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio medio  Milano-Roma del giorno precedente la data dell&#8217;operazione.</font></p>
<p><font>… (omissis)</font></p>
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		<title>Convenzione sul riciclaggio Legge 9 agosto 1993 n 328</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 02:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trading online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legge Antiriciclaggio]]></category>

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		<description><![CDATA[L. 9 agosto 1993, n. 328
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l&#8217;8 novembre 1990.
Art.1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione  sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato,  fatta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L. 9 agosto 1993, n. 328</p>
<p>Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l&#8217;8 novembre 1990.</p>
<p><font><strong>Art.1.</strong></font></p>
<p><font>1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione  sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato,  fatta a Strasburgo l&#8217;8 novembre 1990.</font></p>
<p><font><strong>Art.2.</strong></font></p>
<p><font>1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all&#8217;articolo 1 a  decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto  disposto dall&#8217;articolo 36 della convenzione medesima.</font></p>
<p><font><strong>Art.3.</strong></font></p>
<p><font>1. L&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 648 del codice penale è sostituito dal  seguente:<br />
&#8220;Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l.  autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non  è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale  delitto&#8221;.</font></p>
<p><font><strong>Art.4.</strong></font></p>
<p><font>1.L&#8217;articolo 648.bis del codice penale è sostituito dal seguente:<br />
&#8220;Art.  648-bis. &#8211; (Riciclaggio). &#8211; Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque  sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto  non colposo, operazioni, in modo da ostacolare l&#8217;identificazione della loro  provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e  con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.</font></p>
<p><font>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell&#8217;esercizio di un&#8217;attività  professionale.</font></p>
<p><font>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da  delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo  a cinque anni.</font></p>
<p><font>Si applica l&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 648&#8243;.</font></p>
<p><font><strong>Art.5.</strong></font></p>
<p><font>1.L&#8217;articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal  seguente:<br />
&#8220;Art.648-ter. &#8211; (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza  illecita) . &#8211; Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti  dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie  denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione  da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta  milioni.</font></p>
<p><font>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell&#8217;esercizio di una attività  professionale.</font></p>
<p><font>La pena è diminuita nell&#8217;ipotesi di cui al secondo comma dell&#8217;articolo  648.</font></p>
<p><font>Si applica l&#8217;ultimo comma dell&#8217;articolo 648&#8243;.</font></p>
<p><font><strong>Art.6.</strong></font></p>
<p><font>1.All&#8217;articolo 724 del codice di procedura penale è aggiunto in fine , il  seguente comma:<br />
&#8220;5-bis L&#8217;esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può  pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato&#8221;.</font></p>
<p><font><strong>Art.7.</strong></font></p>
<p><font>1.Dopo il comma 1 dell&#8217;articolo 731 del codice di procedura penale è inserito  il seguente:<br />
&#8220;1-bis Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si  tratta dell&#8217;esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato  adottato dall&#8217;autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di  condanna&#8221;.</font></p>
<p><font><strong>Art.8.</strong></font></p>
<p><font>1.All&#8217;articolo 733 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il  seguente comma:</font></p>
<p><font>&#8220;1-bis. Salvo quanto previsto nell&#8217;articolo 735-bis, la sentenza straniera  non può essere riconosciuta ai fini dell&#8217;esecuzione di una confisca se questa ha  per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana  qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato&#8221;"</font></p>
<p><font><strong>Art.9.</strong></font></p>
<p><font>1.Dopo l&#8217;articolo 735 del codice di procedura penale è inserito il  seguente:<br />
&#8220;Art.735-bis . (Confisca consistente nella imposizione del  pagamento di una somma di denaro).<br />
1. Nel caso di esecuzione di un  provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento  di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del  profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull&#8217;esecuzione delle pene  pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di  pena previsto dall&#8217;articolo 735, comma 2&#8243;.</font></p>
<p><font><strong>Art.10.<br />
</strong>1.Il comma 3 dell&#8217;articolo 737 del codice di procedura  penale è sostituito dal seguente:<br />
&#8220;3. Si osservano, in quanto applicabili, le  disposizioni che regolano l&#8217;esecuzione del sequestro preventivo&#8221;.</font></p>
<p><font><strong>Art.11.</strong></font></p>
<p><font>1.Dopo l&#8217;articolo 737 del codice di procedura penale è inserito il  seguente:<br />
&#8220;Art. 737-bis. (Indagini e sequestro a fini di confisca).<br />
1.  Nei casi previsti da accordi internazionali, il Ministro di grazia e giustizia  dispone che si dia corso alla richiesta di un&#8217;autorità straniera di procedere ad  indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di  esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro.</font></p>
<p><font>2. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia trasmette la richiesta,  unitamente agli atti allegati, al procuratore generale presso la corte d&#8217;appello  competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della  successiva esecuzione della confisca. Il procuratore generale fa richiesta alla  corte d&#8217;appello, che decide con ordinanza osservate le forme previste  dall&#8217;articolo 724.</font></p>
<p><font>3. L&#8217;esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:</font></p>
<ol type="a">
<li>
<ol type="a">  <font></p>
<li>se gli atti richiesti sono contrari a principi dell&#8217;ordinamento giuridico  dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non  sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;</li>
<li>se vi sono ragioni per ritenere che non sussistano le condizioni per la  successiva esecuzione della confisca.</li>
<p></font></ol>
</li>
</ol>
<p><font>4. Per l&#8217;esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell&#8217;articolo  725.</font></p>
<p><font>5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni  dell&#8217;articolo 737, commi 2 e 3.</font></p>
<p><font>6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e la  corte d&#8217;appello ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia  diritto, se, entro due anni dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato  estero non richiede l&#8217;esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato  anche più volte per un periodo massimo di due anni, sulla richiesta decide la  corte d&#8217;appello che ha ordinato il sequestro&#8221;.</font></p>
<p><font><strong>Art.12.</strong></font></p>
<p><font>1. All&#8217;articolo 745 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il  seguente comma:<br />
&#8220;2-bis. Il ministro ha altresì la facoltà, nei casi previsti  da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per  l&#8217;identificazione e la ricerca di beni che si trovano all&#8217;estero e che possono  divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere  il loro sequestro&#8221;.</font></p>
<p><font><strong>Art.13.</strong></font></p>
<p><font>1. La cooperazione richiesta da uno Stato estero ai sensi del capitolo III  della convenzione è rifiutata, oltre che nei casi previsti dal codice di  procedura penale, nei casi previsti dall&#8217;articolo 18, paragrafo 1, lettera d),  con riguardo al reato politico, e paragrafo 4, lettere c) e d), della  convenzione medesima. Il Ministro di grazia e giustizia può rifiutare la  cooperazione nei casi previsti dal paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso  articolo 18.</font></p>
<p><font><strong>Art.14.</strong></font></p>
<p><font>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</font></p>
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		<title>Obbligo istituzione archivio unico informatico</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 03:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trading online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legge Antiriciclaggio]]></category>

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		<description><![CDATA[Ministero del Tesoro &#8211; Circolare 20 gennaio 1995, n.1
Archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197. Chiarimenti in ordine all&#8217;obbligo di istituzione
Nell&#8217;ambito della disciplina diretta a prevenire l&#8217;utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, l&#8217;art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.625, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministero del Tesoro &#8211; Circolare 20 gennaio 1995, n.1</p>
<p>Archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197. Chiarimenti in ordine all&#8217;obbligo di istituzione</p>
<p>Nell&#8217;ambito della disciplina diretta a prevenire l&#8217;utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, l&#8217;art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.625, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall&#8217;art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, impone agli intermediari indicati nelle lettere da a) ad m) dello stesso articolo agli obblighi:<br />
- di identificare i soggetti che presso di essi compiono operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a 20 milioni di lire ovvero accendono ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo;<br />
- di registrare i relativi dati nell&#8217;archivio unico informatico, conservandoli per la durata di 10 anni.</p>
<p>L&#8217;art. 5, comma 4, di detta legge n. 197/1991 prevede che l&#8217;omessa istituzione dell&#8217;archivio unico informatico è punita con l&#8217;arresto da sei mesi ad un anno e con l&#8217;ammenda da 10 a 50 milioni di lire.</p>
<p>Con decreto del 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1992, n. 161, relativo alle modalità di attuazione del citato art. 13 del decreto-legge n. 625/1979, è stato precisato (art. 1) che sono tenuti ad istituire l&#8217;archivio unico informatico gli intermediari che &#8211; nell&#8217;esercizio delle attività istituzionali effettuano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento trasferimento di titoli al portatore di importo superiore a lire 20 milioni ovvero intrattengono con la clientela conti, depositi o altri rapporti continuativi-.</p>
<p>Ciò premesso, per eliminare i dubbi sollevati da alcune categorie di intermediari, si chiarisce, conformemente all&#8217;avviso espresso dal comitato antiriciclaggio, che in base alle richiamate disposizioni l&#8217;istituzione dell&#8217;archivio unico informatico, è legata alla reale esistenza di dati da registrare e, cioè, di dati relativi ad operazioni effettivamente compiute di importo superiore a 20 milioni di lire ovvero a conti, depositi, o altri rapporti continuativi effettivamente aperti nei confronti della clientela.</p>
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		<title>Direttiva Cee sul riciclaggio dei capitali di provenienza illecita</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 03:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trading online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legge Antiriciclaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-online.info/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 153 &#8211; &#8220;Integrazione dell&#8217;attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita&#8221;.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l&#8217;articolo 15, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 153 &#8211; &#8220;Integrazione dell&#8217;attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita&#8221;.</p>
<p>Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;</p>
<p>Visto l&#8217;articolo 15, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, che, al fine di integrare l&#8217;attuazione della direttiva 91/308/CEE, alla lettera a) stabilisce di provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui all&#8217;articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, allo scopo di favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, la massima efficacia e tempestività nella organizzazione, trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresì effettiva la possibilità di sospensione dell&#8217;operazione senza pregiudizio per il corso delle indagini e l&#8217;operatività corrente degli intermediari finanziari;</p>
<p>Visto lo stesso articolo 15, comma 1, lettera b), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che dispone di prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della riservatezza delle stesse in ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorsioni;</p>
<p>Visto il citato articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che prevede di estendere, in tutto o in parte, l&#8217;applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, alle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio;</p>
<p>Vista la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell&#8217;uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;</p>
<p>Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;</p>
<p>Visto l&#8217;articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;</p>
<p>Considerata l&#8217;esigenza di utilizzare, ai fini della lotta al riciclaggio e dell&#8217;esame delle operazioni sospette, il maggior numero di informazioni possibili, ivi compresi i dati contenuti nell&#8217;anagrafe dei conti e dei depositi di cui al predetto articolo 20 della citata legge n. 413 del 1991;</p>
<p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;</p>
<p>Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;</p>
<p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;</p>
<p>Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze e dell&#8217;interno;</p>
<p>E m a n a<br />
il seguente decreto legislativo:</p>
<p>Art. 1.<br />
1. L&#8217;articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
&#8220;Art. 3 (Segnalazioni di operazioni). &#8211; 1. Il responsabile della dipendenza, dell&#8217;ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all&#8217;articolo 4, indipendentemente dall&#8217;abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all&#8217;articolo 1, ha l&#8217;obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell&#8217;attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita&#8217; economica e dell&#8217;attività svolta dal soggetto cui e&#8217; riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l&#8217;effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall&#8217;attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona.<br />
2. Il titolare dell&#8217;attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell&#8217;insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall&#8217;archivio di cui all&#8217;articolo 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l&#8217;operazione, anche in via informatica e telematica, all&#8217;Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.<br />
3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all&#8217;articolo 3-ter, di concerto con i Ministri dell&#8217;interno, di grazia e giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull&#8217;utilizzo delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle segnalazioni all&#8217;Ufficio italiano dei cambi. L&#8217;Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni applicative.<br />
4. L&#8217;Ufficio italiano dei cambi:<br />
a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi;<br />
b) può avvalersi ove necessario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all&#8217;articolo 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell&#8217;interno, dei dati contenuti nell&#8217;anagrafe dei conti e dei depositi di cui all&#8217;articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;<br />
c) può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti di cui all&#8217;articolo 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse;<br />
d) può utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell&#8217;articolo 5, comma 10, della presente legge, nonché delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti di cui all&#8217;articolo 4;<br />
e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorità medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;<br />
f) fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall&#8217;articolo 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l&#8217;assolvimento dei compiti di cui al presente decreto.<br />
5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano l&#8217;Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare dell&#8217;attività, al legale rappresentante o al suo delegato. I predetti organi investigativi informano altresì l&#8217;Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l&#8217;uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.<br />
6. L&#8217;Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), può sospendere l&#8217;operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che ciò non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l&#8217;operatività corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi.<br />
7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformità del presente articolo e per le finalità da esso previste, non comportano responsabilità di alcun tipo.<br />
8. E&#8217; fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo.<br />
9. I soggetti di cui all&#8217;articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione dello stesso articolo 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e di formazione del personale.<br />
10. Tutte le informazioni in possesso dell&#8217;Ufficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all&#8217;attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d&#8217;ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L&#8217;Ufficio italiano dei cambi può comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorità di vigilanza di cui all&#8217;articolo 11 della presente legge, nonché con analoghe autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali.<br />
11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con l&#8217;utilizzo di procedure informatiche o telematiche.&#8221;.</p>
<p>Art. 2.<br />
1. Le disposizioni dell&#8217;articolo 1 entrano in vigore il 1° settembre 1997 e si applicano alle segnalazioni effettuate dopo tale data.</p>
<p>Art. 3.<br />
1. Dopo l&#8217;articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sono aggiunti i seguenti articoli:<br />
&#8220;Art. 3-bis (Riservatezza delle segnalazioni). &#8211; 1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l&#8217;identità delle persone e degli intermediari di cui all&#8217;articolo 4 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non e&#8217; menzionata.<br />
2. L&#8217;identità delle persone e degli intermediari può essere rivelata solo quando l&#8217;autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell&#8217;accertamento dei reati per i quali si procede.<br />
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell&#8217;identità dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.<br />
4. Gli intermediari di cui all&#8217;articolo 4, nell&#8217;ambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale nell&#8217;individuazione delle operazioni di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l&#8217;utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell&#8217;archivio unico informatico previsto dall&#8217;articolo 2 e secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca d&#8217;Italia, sentito l&#8217;Ufficio italiano dei cambi, d&#8217;intesa con le autorità di vigilanza di settore nell&#8217;ambito delle rispettive competenze.<br />
5. Gli intermediari di cui all&#8217;articolo 4 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell&#8217;identità delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell&#8217;attività o del legale rappresentante o del loro delegato.</p>
<p>Art. 3-ter (Commissione di indirizzo). &#8211; 1. Per l&#8217;esercizio delle funzioni di indirizzo sulle attività svolte dall&#8217;Ufficio italiano dei cambi, limitatamente alle materie di cui all&#8217;articolo 3 del presente decreto e ferma restando l&#8217;autonomia funzionale, organizzativa ed operativa dell&#8217;Ufficio italiano dei cambi nell&#8217;esercizio delle proprie competenze istituzionali, è istituita presso il Ministero del tesoro una commissione presieduta dal direttore generale del tesoro e composta da un rappresentante della Banca d&#8217;Italia con qualifica di direttore centrale e da un rappresentante dei Ministeri dell&#8217;interno, delle finanze, di grazia e giustizia e del commercio con l&#8217;estero con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata. Alle riunioni della commissione partecipa il direttore dell&#8217;Ufficio italiano dei cambi. I componenti della commissione sono tenuti al segreto d&#8217;ufficio in relazione alle informazioni e ai dati dei quali vengono comunque a conoscenza quali componenti della commissione stessa.<br />
2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.<br />
3. La commissione effettua, annualmente, un esame complessivo dell&#8217;attività svolta dall&#8217;Ufficio italiano dei cambi in attuazione delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 3 del presente decreto, allo scopo di valutare l&#8217;andamento e i risultati dell&#8217;attività stessa e di formulare le eventuali proposte dirette a rendere più efficace il perseguimento dei fini di contrasto al riciclaggio dei proventi di provenienza illecita.<br />
4. L&#8217;Ufficio italiano dei cambi invia alla commissione, di cui al comma 1, una relazione semestrale sull&#8217;attività svolta e fornisce, inoltre, tutte le informazioni necessarie per l&#8217;esercizio delle funzioni della commissione stessa, ivi comprese quelle relative a scambi di informazioni con le autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità&#8221;.</p>
<p>Art. 4.<br />
1. L&#8217;articolo 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e&#8217; sostituito dal seguente:<br />
&#8221; 10. L&#8217;Ufficio italiano dei cambi, d&#8217;intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, verifica l&#8217;osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonché, sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l&#8217;adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all&#8217;articolo 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui l&#8217;Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell&#8217;ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l&#8217;operatività di ciascun intermediario abilitato. L&#8217;Ufficio italiano dei cambi e&#8217; autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante accesso diretto, dall&#8217;archivio di cui all&#8217;articolo 2, comma 1. L&#8217;Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale ella Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 331 del codice di procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per l&#8217;eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l&#8217;Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d&#8217;intesa con l&#8217;autorità di vigilanza di settore, ne informa gli organi investigativi di cui all&#8217;articolo 3, comma 4, lettera f). Al controllo dell&#8217;osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.&#8221;.</p>
<p>Art. 5.<br />
1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell&#8217;articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attività individuate nei decreti di cui al medesimo articolo, in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l&#8217;accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata e&#8217; estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l&#8217;applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.</p>
<p>2. Ai fini delle attività individuate ai sensi del comma 1 è istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell&#8217;Ufficio italiano dei cambi. Ove l&#8217;esercizio delle predette attività sia subordinato all&#8217;iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono l&#8217;elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro.</p>
<p>3. Chiunque esercita le attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell&#8217;articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell&#8217;elenco di cui al comma 2, e&#8217; punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.</p>
<p>Art. 6.<br />
1. Ai fini dell&#8217;applicazione delle disposizioni contenute nell&#8217;articolo 13 del decreto-legge 13 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall&#8217;articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, il potere di identificazione da parte dell&#8217;autorità consolare italiana di soggetti operanti all&#8217;estero è riservata alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria.</p>
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		<title>Segnalazioni di operazioni da parte degli intermediari finanziari e creditizi</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 04:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trading online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legge Antiriciclaggio]]></category>

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		<description><![CDATA[Ufficio Italiano dei Cambi &#8211; CIRCOLARE 22 agosto 1997
Istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni da parte degli intermediari finanziari e creditizi ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.
1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ufficio Italiano dei Cambi &#8211; CIRCOLARE 22 agosto 1997</p>
<p>Istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni da parte degli intermediari finanziari e creditizi ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.</p>
<p><font><strong>1. Generalità.<br />
</strong><em>1.1 Quadro normativo.<br />
</em>Ai sensi  dell&#8217;art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5  luglio 1991, n. 197, così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio  1997, n. 153, formano oggetto di segnalazione all&#8217;Ufficio italiano dei cambi le  operazioni che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra  circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, inducano a ritenere  che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano  provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice  penale.<br />
In particolare, con riferimento agli intermediari sottoposti  all&#8217;obbligo di segnalazione, l&#8217;art. 3, comma 2, della legge n. 197/ 1991, così  come modificato dall&#8217;art. 1 del decreto legislativo n. 153/1997, prevede che &#8220;il  titolare dell&#8217;attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le  segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto  dell&#8217;insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall&#8217;archivio  di cui all&#8217;art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di  eseguire l&#8217;operazione, anche in via informatica e telematica, all&#8217;Ufficio  italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti&#8221;.</font></p>
<p><font><em>1.2 Ambito soggettivo.<br />
</em>Ai sensi del citato art. 3, sono  tenuti ad effettuare le segnalazioni di operazioni sospette i soggetti indicati  nell&#8217;art. 4 della legge n. 197/1991, indipendentemente dall&#8217;abilitazione ad  effettuare le operazioni di trasferimento di denaro contante o titoli al  portatore per ammontare superiore a venti milioni di lire di cui all&#8217;art. 1  della stessa legge.</font></p>
<p><font><em>1.3 Ruolo dell&#8217;Ufficio italiano dei cambi.<br />
</em>Il decreto legislativo n. 153 /1997, nel provvedere al riordino del  regime di segnalazione delle operazioni sospette, in attuazione della delega  contenuta nell&#8217;art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ha assegnato  all&#8217;Ufficio italiano dei cambi, quale autorità amministrativa centrale in  materia di antiriciclaggio, il compito di ricevere le segnalazioni, analizzarle  e approfondirle sotto il profilo finanziario, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 4,  lettere da a) ad e), e di trasmetterle, infine, opportunamente arricchite, alle  autorità investigative competenti.<br />
La nuova disciplina della procedura di  segnalazione e di successiva analisi delle transazioni sospette poggia su tre  principi fondamentali: 1) la celerità della procedura; 2) l&#8217;arricchimento della  segnalazione sotto l&#8217;aspetto finanziario; 3) la tutela della riservatezza del  soggetto segnalante.<br />
Per assicurare il corretto svolgimento dell&#8217;intera  procedura di produzione della segnalazione, la necessaria omogeneità tra i dati  segnalati, quelli presenti nei propri archivi e quelli eventualmente richiesti  in seguito agli stessi segnalanti o ad autorità pubbliche, italiane od estere,  nonché per poter procedere, ove ne ricorrano gli estremi, alla sospensione delle  operazioni segnalate ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 6, nuovo testo, della legge n.  197/1991, l&#8217;Ufficio italiano dei cambi individua di seguito il contenuto  informativo della segnalazione.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 4, lettera c),  della legge n. 197/ 1991, così come modificato dall&#8217;art. 1 del decreto  legislativo n. 153/1997, &#8220;l&#8217;Ufficio italiano dei cambi può acquisire ulteriori  dati e informazioni presso i soggetti di cui all&#8217;art. 4 in ordine alle  segnalazioni trasmesse&#8221;. A tal proposito, l&#8217;Ufficio si riserva di rivolgere agli  intermediari specifiche richieste relative ad operazioni segnalate, in base alle  esigenze conoscitive eventualmente emerse durante il processo di approfondimento  finanziario della segnalazione.<br />
Al fine di garantire la necessaria efficacia  e riservatezza nella gestione delle informazioni nella fase della segnalazione  ed in quella del successivo approfondimento, gli intermediari soggetti  all&#8217;obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (cfr. par. 1.2), sono  tenuti a comunicare all&#8217;Ufficio italiano dei cambi, all&#8217;atto delle prima  segnalazione e comunque, indipendentemente dalla effettuazione di una  segnalazione di operazione sospetta, entro il 30 settembre 1997, gli estremi  (servizio o area di appartenenza, recapito telefonico e di fax) delle strutture  di riferimento per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative alla  procedura in parola. Gli intermediari organizzati in più strutture deputate  all&#8217;invio delle segnalazioni di operazioni sospette sono tenuti ad identificare  ogni singola struttura (cfr. par. 4.2). Ogni variazione relativa agli estremi  citati deve essere tempestivamente comunicata.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 3, comma  5, della legge n. 197/1991, così come modificato dall&#8217;art. 1 del decreto  legislativo n. 153/1997, l&#8217;Ufficio italiano dei cambi dà notizia  all&#8217;intermediario segnalante circa le segnalazioni che non hanno avuto ulteriore  corso presso gli organi investigativi.</font></p>
<p><font><strong>2. Oggetto della segnalazione.<br />
</strong><em>2.1 Segnalazione iniziale.<br />
</em>Costituisce oggetto di  segnalazione l&#8217;operazione che, ai sensi dell&#8217;art. 3 della legge n. 197/1991,  solleva motivi di sospetto. Nell&#8217;indicazione dei motivi del sospetto, deve  aversi particolare riguardo al contenuto delle &#8220;Indicazioni per la segnalazione  di operazioni sospette&#8221; diffuse dalla Banca d&#8217;Italia.<br />
E&#8217; considerata  &#8220;operazione&#8221; sia una singola transazione sia un insieme di transazioni che  appaiano tra loro funzionalmente ed economicamente collegate.</font></p>
<p><font><em>2.2  Segnalazione sostitutiva. </em><br />
La segnalazione sostitutiva viene prodotta  quando, in relazione ad una medesima operazione sospetta, si renda necessaria  una rettifica dei dati già contenuti in una segnalazione iniziale.<br />
La  rettifica di una segnalazione può avvenire su iniziativa del segnalante ovvero  su richiesta dell&#8217;Ufficio italiano dei cambi a seguito del riscontro, dopo la  fase di acquisizione, di anomalie o incongruenze nel contenuto della  segnalazione.<br />
La segnalazione sostitutiva prende integralmente il posto di  quella iniziale. Essa dovrà pertanto essere completa di tutti i dati  precedentemente indicati oltreché, ovviamente, dei dati risultanti dalla  rettifica, e dovrà pertanto riportare la chiave identificativa della  segnalazione iniziale (Tipo intermediario segnalante, Codice dell&#8217;intermediario  segnalante, Numero identificativo della segnalazione, Data della segnalazione)  nei campi corrispondenti (cfr. par. 4.1).</font></p>
<p><font><em>2.3 Segnalazione di  operazione non eseguita. </em><br />
Al fine di consentire all&#8217;Ufficio, ove ne  ricorrano i presupposti, di esercitare il potere di sospensione delle operazioni  segnalate e non eseguite, ad esso attribuito dall&#8217;art. 3, comma 6, della legge  n. 197/1991, così come risultante dalle modifiche apportate dal decreto  legislativo n. 153/1997, si richiede la separata evidenza delle operazioni  segnalate come non eseguite.<br />
Poiché la non avvenuta esecuzione  dell&#8217;operazione segnalata rende ancora più accentuata l&#8217;esigenza di tempestività  nell&#8217;inoltro della segnalazione, è in tali casi data al segnalante la  possibilità di effettuare la segnalazione in modo non completo.<br />
In caso di  segnalazione di un&#8217;operazione articolata in più transazioni tra loro collegate  (cfr. par. 2.1), l&#8217;operazione si considera eseguita quando tutte le transazioni  indicate nella segnalazione sono eseguite.</font></p>
<p><font><strong>3. Contenuto della  segnalazione. </strong><br />
Il contenuto della segnalazione consiste in dati e notizie  sull&#8217;operazione posta in essere nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.<br />
Le  informazioni richieste rientrano tra quelle la cui conoscenza da parte  dell&#8217;intermediario segnalante è ritenuta indispensabile per un&#8217;esatta  qualificazione del sospetto e rispondono ai criteri definiti nelle &#8220;Indicazioni  operative per la segnalazione di operazioni sospette&#8221; diffuse dalla Banca  d&#8217;Italia ad uso degli intermediari creditizi, riferiti alla generalità degli  intermediari finanziari soggetti all&#8217;obbligo della segnalazione.<br />
I dati  necessari per la segnalazione sono desumibili in larga misura dall&#8217;Archivio  unico informatico di cui all&#8217;art. 2 della legge n. 197/1991 e rientrano, in ogni  caso, nell&#8217;insieme degli elementi a disposizione del titolare dell&#8217;attività  tenuto all&#8217;effettuazione della segnalazione.<br />
Lo schema di segnalazione,  illustrato nell&#8217;allegato A, si articola in:<br />
- informazioni generali sulla  segnalazione e sul segnalante (quadro A);<br />
- informazioni sull&#8217;operazione  oggetto di segnalazione e sul rapporto interessato dall&#8217;operazione segnalata  (quadro B);<br />
- informazioni sulla persona fisica cui l&#8217;operazione va riferita  (titolare del conto e/o delle disponibilità movimentate) (quadro C);<br />
-  informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l&#8217;operazione va riferita  (titolare del conto e/o delle disponibilità movimentate) (quadro D);<br />
-  informazioni su altri rapporti continuativi, legami con altri soggetti, altre  operazioni effettuate non direttamente riconducibili al motivo del sospetto  (quadro E);<br />
- informazioni sulla persona fisica che ha operato per conto del  soggetto cui va riferita l&#8217;operazione (quadro F).</font></p>
<p><font>Istruzioni sul  contenuto informativo della segnalazione</font></p>
<p><font><strong>4. Informazioni generali  sulla segnalazione e sul segnalante (quadro A). </strong><br />
<em>4.1 Informazioni di  riferimento della segnalazione.<br />
</em>Il campo tipo segnalazione, nel quale  si fornisce l&#8217;indicazione sulla natura iniziale o sostitutiva della  segnalazione, deve essere valorizzato con &#8220;0&#8243; nel caso di segnalazione iniziale,  con &#8220;1&#8243; nel caso di segnalazione sostituiva di una precedentemente inviata (cfr.  par. 2.2).<br />
Il campo numero identificativo della segnalazione deve essere  valorizzato con un numero progressivo univoco nell&#8217;ambito dell&#8217;anno per ciascun  segnalante, ovvero per ciascuna autonoma struttura deputata all&#8217;invio delle  segnalazioni (cfr. par. 1.3). Per le segnalazioni sostitutive, il numero  identificativo deve essere lo stesso già assegnato alla segnalazione cui la  rettifica si riferisce.<br />
Nel campo data della segnalazione va indicata la  data in cui viene prodotta per la prima volta la segnalazione. Pertanto, le  eventuali segnalazioni sostitutive (campo tipo segnalazione contenente il valore  &#8220;1&#8243;) devono riportare la data della prima segnalazione cui la sostitutiva si  riferisce.<br />
Il campo data di invio della segnalazione deve riportare la data  relativa all&#8217;inoltro della segnalazione. Per le segnalazioni iniziali, tale data  coincide con quella indicata nel campo data della segnalazione. Per le  segnalazioni sostitutive, invece, tale data sarà successiva alla data di invio  della segnalazione iniziale cui si riferisce.</font></p>
<p><font><em>4.2 Dati anagrafici  del segnalante. </em><br />
Il campo tipo dell&#8217;intermediario segnalante deve  indicare il tipo di intermediario codificato secondo la tabella già utilizzata  per l&#8217;Archivio unico informatico.<br />
Il campo codice dell&#8217;intermediario  segnalante deve contenere il codice assegnato dall&#8217;ente codificatore,  comprensivo dell&#8217;eventuale codice di controllo, completato a destra da spazi.  Tale codice deve essere valorizzato con le codifiche previste per l&#8217;Archivio  unico informatico. Viene effettuata la verifica di correttezza del codice di  controllo relativamente ai codici per i quali esso è previsto. In caso di  pluralità di strutture di riferimento (cfr. par. 1.3), ogni struttura segnalante  viene identificata tramite un codice composto dal codice abi, comprensivo del  carattere di controllo, seguito dal codice cab senza il codice di controllo.<br />
Nel campo denominazione va indicata la ragione sociale del segnalante,  riportandola così come compare nei documenti ufficiali dello stesso, senza  l&#8217;utilizzo di sigle o acronimi, a meno che questi non costituiscano le effettive  ragioni sociali.<br />
Il campo indirizzo è riferito alla via e al numero civico  della sede legale del segnalante.<br />
Il campo cab comune deve riportare il cab  del comune della sede legale del segnalante, comprensivo di codice di controllo  soggetto a verifica di validità, come da tabella impiegata per l&#8217;Archivio unico  informatico.<br />
Il campo comune deve contenere la descrizione &#8220;in chiaro&#8221; del  comune della sede legale.<br />
Nel campo provincia deve essere indicata la sigla  automobilistica della provincia del comune della sede legale, soggetta a  verifica di validità in base alla presenza della sigla nella relativa tabella  impiegata per l&#8217;Archivio unico informatico.</font></p>
<p><font><em>4.3 Dipendenza nella  quale si è concretizzata l&#8217;attività sospetta.<br />
</em>In tale sezione del  quadro A va indicata la dipendenza nella quale è stata posta in essere  l&#8217;operazione segnalata, specificando il codice interno della dipendenza, il cab,  il comune e la sigla automobilistica della provincia. Valgono le medesime  istruzioni di cui al par. precedente.</font></p>
<p><font><em>4.4 Struttura preposta a  fornire presso l&#8217;istituzione finanziaria segnalante informazioni relative  all&#8217;operazione.<br />
</em>Si richiede di indicare nei campi compresi in tale  sezione gli estremi di riferimento della struttura interna dell&#8217;intermediario da  contattare per ogni eventuale comunicazione nel corso della procedura in  relazione a segnalazioni effettuate (cfr. par. 1.3). Le informazioni richieste  concernono la denominazione del servizio o area di appartenenza della struttura  e i numeri di telefono e di fax relativi.</font></p>
<p><font><strong>5. Informazioni  sull&#8217;operazione oggetto di segnalazione e sul rapporto interessato  dall&#8217;operazione segnalata (quadro B).<br />
</strong><em>5.1 Informazioni inerenti  l&#8217;operazione oggetto di segnalazione.<br />
</em>Nel caso in cui il sospetto per  il quale viene effettuata la segnalazione sia riferito ad una pluralità di  transazioni, deve essere indicato il numero complessivo di queste nel campo  numero transazioni collegate (cfr. par. 2.1).<br />
Il quadro B va compilato tante  volte quante sono le transazioni in cui si articola l&#8217;operazione da segnalare.  Qualora le transazioni rilevanti siano in numero maggiore, l&#8217;intermediario  riporta le indicazioni relative alle tre ritenute maggiormente significative ai  fini della determinazione del sospetto, anche in ragione dell&#8217;importo e della  tipologia. Eventuali transazioni comprese nel collegamento e non ancora eseguite  devono comunque essere segnalate tra le tre individuate.<br />
Possono pertanto  essere compilati fino a un massimo di tre quadri B, dei quali il primo,  obbligatorio, è riferito alla transazione principale.<br />
Si considera  principale la transazione che consente l&#8217;esecuzione delle altre ad essa  collegate.<br />
Nel campo note del quadro B (cfr. par. 5.3) va comunque descritta  l&#8217;operazione nella sua interezza.<br />
Il campo stato operazione va valorizzato  con &#8220;1&#8243; se l&#8217;operazione è stata eseguita, con &#8220;0&#8243; in caso contrario (cfr. par.  2.3).<br />
Nel campo data dell&#8217;operazione viene riportata la data in cui  l&#8217;operazione segnalata è stata eseguita. In caso di operazione non ancora  eseguita, va indicata la data in cui essa è stata richiesta.<br />
Per la  valorizzazione del campo causale dell&#8217;operazione vanno impiegate le codifiche  attualmente utilizzate per l&#8217;Archivio unico informatico. Gli intermediari non  bancari, ove non risulti possibile individuare un codice specifico, dovranno  riportare le codifiche residuali U1 e U2.<br />
Nel campo lire o divisa estera va  indicato se l&#8217;operazione segnalata è espressa in lire (valore &#8220;1&#8243;) ovvero in  divisa estera (valore &#8220;2&#8243;).<br />
Il campo codice divisa deve contenere il codice  della valuta in cui è stata effettuata l&#8217;operazione secondo la tabella di  codifica già utilizzata per l&#8217;Archivio unico informatico. Qualora una medesima  operazione venga effettuata con valute diverse, deve essere indicato il codice  relativo alla valuta con controvalore in lire di maggiore entità.<br />
Nel campo  segno dell&#8217;operazione deve essere indicato se, nei confronti del soggetto cui  l&#8217;operazione è riferita, essa comporta un dare (valore &#8220;D&#8221;) ovvero un avere  (valore &#8220;A&#8221;), conformemente ai criteri impiegati per l&#8217;Archivio unico  informatico.<br />
L&#8217;importo indicato nel campo importo dell&#8217;operazione deve  essere sempre espresso in lire, indipendentemente dalla valuta in cui è  denominata l&#8217;operazione.</font></p>
<p><font><em>5.2 Dati relativi al rapporto interessato  dall&#8217;operazione.<br />
</em>Il campo tipo rapporto deve contenere il codice  identificativo del tipo di rapporto interessato dall&#8217;operazione segnalata. I  codici sono riportati nella tabella descritta nell&#8217;allegato D.<br />
Il campo  numero rapporto deve contenere, se noto, il numero identificativo del rapporto  presso l&#8217;intermediario segnalante.</font></p>
<p><font><em>5.3 Descrizione dell&#8217;operazione e  dei motivi del sospetto.<br />
</em>Il campo note, in aggiunta a quanto precisato  in merito alle operazioni che si articolano in una pluralità di transazioni  (cfr. par. 5.1), deve contenere distintamente la descrizione per esteso  dell&#8217;operazione effettuata e l&#8217;illustrazione dei motivi del sospetto.<br />
Nella  descrizione dell&#8217;operazione, vanno indicate, tra l&#8217;altro, le caratteristiche in  concreto assunte dall&#8217;operazione. Si fa riferimento, in particolare:<br />
-  all&#8217;indicazione di altri soggetti coinvolti nell&#8217;operazione (es. beneficiari dei  bonifici disposti, ordinanti dei bonifici ricevuti) diversi da quello cui  l&#8217;operazione stessa va riferita e da quello che ha operato nell&#8217;interesse di  quest&#8217;ultimo (cfr. par. 6 e 8);<br />
- all&#8217;indicazione di eventuali rapporti del  soggetto segnalato con altri intermediari.<br />
Tale ultima informazione è  finalizzata a meglio qualificare il panorama operativo del soggetto segnalato,  in assenza, al momento, dell&#8217;istituenda anagrafe dei conti e depositi che la  normativa recata dal decreto legislativo n. 153/1997 individua come strumento  essenziale dell&#8217;arricchimento sul piano finanziario della segnalazione di  operazioni sospette. Agli intermediari viene richiesto di fornire notizie circa  rapporti di cui siano oggettivamente a conoscenza in ragione della propria  attività istituzionale, sulla base, ad esempio, di documentazioni o  dichiarazioni rese dal soggetto interessato.<br />
La conoscenza dei rapporti può,  a titolo esemplificativo, essere desunta da disposizioni di giro su conti  intestati allo stesso soggetto presso altri intermediari, ovvero dall&#8217;esistenza  di garanzie prestate dal soggetto sotto forma di certificati di deposito o  libretti di risparmio nominativi intestati al soggetto segnalato emessi da altri  istituti.<br />
In linea con quanto già precisato nel par. 2.1, fermo restando che  la determinazione dell&#8217;esistenza e del grado del sospetto ricorrente  nell&#8217;operazione è rimessa alla valutazione dell&#8217;intermediario segnalante, si  richiama l&#8217;attenzione su talune indicazioni che possono agevolare la  formulazione e la precisa segnalazione del motivo del sospetto.<br />
- Incoerenza  dell&#8217;operazione con il profilo economico del cliente.<br />
- Anomalie del profilo  soggettivo dell&#8217;operazione in considerazione, ad esempio, della natura,  dell&#8217;attività o della localizzazione territoriale della controparte.<br />
-  Anomalie del profilo oggettivo dell&#8217;operazione in ragione, ad esempio,  dell&#8217;occasionalità dell&#8217;operazione stessa, dell&#8217;accettazione (o della  disponibilità all&#8217;accettazione) di condizioni o tassi non convenienti. Per le  operazioni effettuate da clienti che non intrattengono rapporti continuativi con  l&#8217;intermediario, il sospetto può derivare dalla valutazione della causale  dell&#8217;operazione.<br />
- Anomalie dovute all&#8217;utilizzo di contante in luogo del  ricorso a disponibilità detenute sul conto intestato al soggetto che opera.<br />
- Mantenimento di conti che appaiono gestiti per conto di terzi.<br />
-  Anomalie connesse a possibili intenti dissimulatori, anche manifestati  attraverso il frazionamento o la ripetizione di più operazioni della stessa  natura presso la medesima dipendenza o l&#8217;utilizzo di indicazioni palesemente  inesatte o incomplete.<br />
- Anomalie connesse al comportamento del cliente (in  virtù, ad esempio, di richieste di ristrutturazione dell&#8217;operazione; della  sistematica interposizione di un terzo nel compimento di operazioni; della  richiesta di domiciliare tutte le comunicazioni presso un indirizzo diverso da  quello della residenza o del domicilio; del rifiuto o della riluttanza ad  intrattenere contatti diretti con il personale dell&#8217;intermediario segnalante).<br />
Il campo note può essere valorizzato più volte, secondo la quantità e la  tipologia della informazioni da comunicare.</font></p>
<p><font><strong>6. Informazioni sul  soggetto cui l&#8217;operazione va riferita (titolare del conto e/o delle  disponibilità movimentate) (quadri C e D).<br />
</strong>Nei quadri C e D &#8211; a seconda  che si tratti o meno di una persona fisica &#8211; vanno riportate le informazioni sul  soggetto cui l&#8217;operazione va riferita, vale a dire il soggetto, eventualmente  diverso dall&#8217;esecutore materiale dell&#8217;operazione, che si qualifica come  intestatario del conto a valere sul quale la transazione è posta in essere,  ovvero come titolare delle disponibilità movimentate.<br />
In particolare, si  precisa che, qualora il conto a valere sul quale l&#8217;operazione viene effettuata  risulti cointestato a più soggetti, occorrerà distinguere preventivamente se il  sospetto è maturato in relazione all&#8217;operato di un singolo ovvero di più  cointestatari.<br />
Nel primo caso, le informazioni inserite nei quadri in  discorso andranno riferite esclusivamente al singolo soggetto la cui operatività  appare sospetta.<br />
Nel secondo caso, le informazioni andranno replicate  compilando tante volte il quadro C o il quadro D quanti sono i cointestatari ai  quali viene riferito il sospetto.<br />
In tale ultima ipotesi, il successivo  quadro F raccoglierà i dati relativi al soggetto che, nella circostanza, ha  operato nell&#8217;interesse della cointestazione.<br />
Qualora il soggetto cui  l&#8217;operazione va riferita sia una ditta individuale, le informazioni ad essa  relative vanno inserite nel quadro C in discorso, segnalando nell&#8217;apposito campo  la natura giuridica di ditta individuale.<br />
Va tenuto presente che, poiché  l&#8217;informazione relativa al soggetto al quale l&#8217;operazione segnalata va riferita  è indispensabile per l&#8217;esistenza della segnalazione, se non viene compilato il  quadro C deve essere compilato necessariamente il quadro D, e viceversa. Poiché  una segnalazione non ammette l&#8217;indicazione contemporanea di un soggetto fisico e  un soggetto non fisico cui viene riferita l&#8217;operazione, se è stato compilato  almeno una volta il quadro C non deve essere compilato il quadro D, e viceversa.</font></p>
<p><font><em>6.1 Informazioni sulla persona fisica cui l&#8217;operazione va riferita  (quadro C). </em><br />
In relazione alla persona fisica cui l&#8217;operazione va  riferita, si richiedono informazioni circa i dati identificativi di questa, la  residenza e gli estremi del documento utilizzato dall&#8217;intermediario per  l&#8217;identificazione.</font></p>
<p><font>6.1.1 Dati identificativi.<br />
Nel campo cognome va  indicato il cognome della persona fisica o del titolare della ditta individuale  cui l&#8217;operazione va riferita.<br />
Il campo nome deve riportare il nome della  persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l&#8217;operazione va  riferita.<br />
Nel campo comune di nascita/stato estero va indicato il comune  ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del  soggetto segnalato. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui  almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata  come non eseguita (cfr. par. 2.3).<br />
Nel campo cab comune/codice stato estero  va indicato il cab del comune italiano di nascita ovvero, se si tratta di un  soggetto nato all&#8217;estero, il codice dello Stato estero di nascita, secondo la  codifica numerica assegnata dall&#8217;Ufficio italiano dei cambi e già utilizzata per  l&#8217;Archivio unico informatico. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i  casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia  stata segnalata come non eseguita (cfr. par. 2.3).<br />
Il campo data di nascita  deve contenere la data di nascita del soggetto. La sua valorizzazione è sempre  obbligatoria, in quanto utile per il controllo del codice fiscale.<br />
Il campo  sesso deve riportare l&#8217;indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente  codifica: &#8220;M&#8221; = maschile, &#8220;F&#8221; = femminile. Esso è sempre obbligatorio, in quanto  utile per il controllo del codice fiscale.<br />
Il campo natura giuridica deve  assumere il valore &#8220;di&#8221; nel caso in cui il soggetto cui l&#8217;operazione si  riferisce sia una ditta individuale. Esso deve essere lasciato in bianco negli  altri casi (persona fisica).<br />
Nel campo codice fiscale deve essere indicato  il codice fiscale del soggetto, assegnato dal Ministero delle finanze ai  soggetti residenti. Per i soggetti residenti in Italia esso è costituito da  sedici caratteri alfanumerici, mentre per i non residenti il campo assume il  valore &#8220;non previsto&#8221;. Tale attributo è soggetto a controllo di validità.<br />
Il  campo sottogruppo att. econ. deve contenere il codice indicante il sottogruppo  di attività economica del soggetto, secondo la codifica effettuata dalla Banca  d&#8217;Italia e utilizzata per l&#8217;Archivio unico informatico. Tale campo è  obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui  viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. par.  2.3).<br />
Il campo gruppo att. economica deve contenere il codice indicante il  ramo/gruppo di attività economica cui è riconducibile il soggetto, secondo la  codifica effettuata dalla Banca d&#8217;Italia e utilizzata per l&#8217;Archivio unico  informatico. In merito si fa presente che solo per alcuni sottogruppi di  attività economica è previsto il dettaglio del gruppo. Pertanto, dove previsto,  tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle  transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita  (cfr. par. 2.3).<br />
Nel campo n. iscr. CCIAA va indicato, per le ditte  individuali, l&#8217;eventuale numero di iscrizione nel registro delle ditte tenuto  presso la camera di commercio industria agricoltura e artigianato (CCIAA) della  provincia in cui il soggetto segnalato ha la sede legale. Sebbene tale attributo  sia facoltativo, è auspicabile che esso sia indicato, se disponibile presso  l&#8217;istituzione segnalante, in quanto risulta utile per i successivi  approfondimenti. Esso può assumere i seguenti valori:<br />
- numero maggiore di  zero numero di iscrizione assegnato dalla competente CCIAA;<br />
- &#8220;attesa&#8221;  valore convenzionale per indicare che il soggetto non dispone di numero di  iscrizione alla CCIAA perché si è costituito dopo l&#8217;istituzione del registro  delle imprese;<br />
- &#8220;no &#8211; prev&#8221; valore convenzionale per indicare che per il  soggetto non è prevista l&#8217;iscrizione alla CCIAA o al registro delle imprese.</font></p>
<p><font>6.1.2 Residenza.<br />
Nel campo indirizzo devono essere indicati la via e  il numero civico della residenza del soggetto, così come riportati sul documento  usato per l&#8217;identificazione. Per i soggetti non residenti in Italia, l&#8217;indirizzo  deve comprendere anche la denominazione della città estera di residenza. Tale  campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle  transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita  (cfr. par. 2.3).<br />
Nel campo cap va indicato il codice di avviamento postale  della residenza del soggetto. Tale campo è facoltativo e non va indicato nel  caso di soggetti non residenti.<br />
Nel campo comune/stato estero deve essere  riportato l&#8217;indicazione del comune ovvero dello Stato estero di residenza  anagrafica del soggetto. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi  in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata  segnalata come non eseguita (cfr. par. 2.3).<br />
Nel campo provincia va indicata  la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di  residenza. Tale indicazione è soggetta a verifica di validità in base alla  presenza della sigla nella tabella utilizzata in Archivio unico informatico.  Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui il soggetto sia non  residente in Italia.<br />
Il campo cab comune/codice stato estero deve contenere  il cab del comune italiano presso la cui anagrafe il soggetto è iscritto,  comprensivo di codice di controllo soggetto a verifica di validità, come da  tabella utilizzata per l&#8217;Archivio unico informatico. Se si tratta di soggetto  non residente in Italia, deve essere indicato il codice dello Stato estero di  residenza, secondo la codifica numerica assegnata dall&#8217;Ufficio italiano dei  cambi e utilizzata per l&#8217;Archivio unico informatico. Per le ditte individuali,  deve essere indicato il cab del comune in cui l&#8217;impresa svolge la propria  attività. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno  una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come  non eseguita (cfr. par. 2.3).</font></p>
<p><font>6.1.3 Estremi del documento utilizzato per  l&#8217;identificazione.<br />
Le informazioni richieste sono tutte obbligatorie nel  caso in cui il soggetto al quale è riferita l&#8217;operazione abbia agito per proprio  conto. Possono essere invece tutte omesse nel caso in cui l&#8217;operazione sia stata  effettuata da una persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui  l&#8217;operazione è riferita, ovvero nel caso in cui almeno una delle transazioni  oggetto di segnalazione risulti non eseguita.<br />
Nel campo tipo deve essere  indicato il codice che individua il tipo di documento, secondo quanto previsto  dalla tabella di codifica utilizzata per l&#8217;Archivio unico informatico.<br />
Nel  campo numero deve essere riportato, allineato a sinistra, il numero del  documento indicato sul medesimo.<br />
Il campo data rilascio deve contenere la  data di rilascio, così come indicata sul documento medesimo.<br />
Infine, nel  campo autorità di rilascio deve essere indicata in chiaro l&#8217;autorità di rilascio  del documento (es.: prefettura di Roma).</font></p>
<p><font><em>6.2 Informazioni sul  soggetto diverso da persona fisica cui l&#8217;operazione va riferita (titolare del  conto e/o delle disponibilità movimentate) (quadro D). </em><br />
Tale Quadro deve  contenere le informazioni relative al soggetto cui l&#8217;operazione va riferita, nel  caso in cui si tratti di soggetto diverso da persona fisica e da ditta  individuale. Potendo l&#8217;operazione essere riferita a più soggetti, il Quadro D  può essere compilato più di una volta.<br />
In relazione al soggetto diverso da  persona fisica cui l&#8217;operazione va riferita, si richiedono informazioni circa i  dati identificativi di questo, la sede legale, la sede amministrativa e il  legale rappresentante.</font></p>
<p><font>6.2.1 Dati identificativi.<br />
Il campo  denominazione deve riportare l&#8217;esatta ragione sociale del soggetto segnalato  così come risultante dall&#8217;atto costitutivo, senza l&#8217;utilizzo di sigle o  acronimi, a meno che questi non costituiscano le effettive ragioni sociali.<br />
Nel campo natura giuridica va indicata la natura giuridica assunta dal  soggetto segnalato, utilizzando le sigle standard riportate nell&#8217;allegato D,  senza punti o spazi intermedi.<br />
Nel campo sigla va indicata la sigla  (acronimo) del soggetto, ove presente nell&#8217;atto costitutivo.<br />
Nel campo data  di costituzione deve essere indicata, ove disponibile, la data di costituzione  del soggetto.<br />
Nel campo n. iscr. CCIAA va indicato l&#8217;eventuale numero di  iscrizione nel registro delle ditte tenuto presso la Camera di commercio  industria agricoltura e artigianato (CCIAA) della provincia in cui il soggetto  segnalato ha la sede legale. Sebbene tale attributo sia facoltativo, è  auspicabile che esso sia indicato, se disponibile presso l&#8217;istituzione  segnalante, in quanto risulta utile per i successivi approfondimenti. Esso può  assumere i seguenti valori:<br />
- numero maggiore di zero = numero di iscrizione  assegnato dalla competente CCIAA;<br />
- &#8220;attesa&#8221; valore convenzionale per  indicare che il soggetto non dispone di numero di iscrizione alla CCIAA perché  si è costituito dopo l&#8217;istituzione del registro delle imprese;<br />
- &#8220;no &#8211; prev&#8221;  valore convenzionale per indicare che per il soggetto non è prevista  l&#8217;iscrizione alla CCIAA o al registro delle imprese.<br />
Il campo codice fiscale  deve contenere l&#8217;indicazione del codice fiscale del soggetto, assegnato dal  Ministero delle finanze ai soggetti residenti. Per i soggetti diversi dalle  persone fisiche esso è composto da 11 caratteri numerici allineati a sinistra.  Per i soggetti non residenti il campo assume il valore &#8220;non previsto&#8221;. Tale  attributo è obbligatorio ed è soggetto a controllo di validità.<br />
Nel campo  partita iva deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto  segnalato. Sebbene tale attributo sia facoltativo, è auspicabile che esso sia  riportato, se disponibile presso l&#8217;istituzione segnalante, in quanto risulta  utile per i successivi approfondimenti.<br />
Per ciò che attiene ai campi  sottogruppo attività economica e gruppo attività economica valgono le  considerazioni riportate per i campi omologhi contenuti nel quadro C (cfr. par.  6.1.1).</font></p>
<p><font>6.2.2 Sede legale.<br />
Nel campo comune/stato estero va indicata  in chiaro la città italiana ovvero, nel caso di soggetto non avente sede in  Italia, lo Stato estero ove è allocata la sede legale. Tale campo è  obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui  viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. par.  2.3).<br />
Il campo cab comune/codice stato estero deve contenere l&#8217;indicazione  del cab e del relativo codice di controllo del comune italiano ovvero, per i  soggetti non aventi sede in Italia, il codice UIC dello Stato estero ove è  allocata la sede legale.</font></p>
<p><font>6.2.3 Sede amministrativa.<br />
Nel campo  comune/stato estero va riportata la descrizione in chiaro del comune ovvero, per  i soggetti non aventi sede amministrativa in Italia, dello Stato estero ove è  allocata la sede amministrativa del soggetto segnalato. Tale campo è  obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui  viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. par.  2.3).<br />
Il campo provincia deve contenere la sigla automobilistica della  provincia di appartenenza del comune ove il soggetto ha la sede amministrativa.  Essa è soggetta a verifica di validità in base alla presenza della sigla nella  tabella utilizzata per l&#8217;Archivio unico informatico. Tale campo è obbligatorio,  fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene  riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. par. 2.3)  ovvero qualora il soggetto non abbia in Italia la sede amministrativa.</font></p>
<p><font>6.2.4 Legale rappresentante.<br />
Le informazioni relative al legale  rappresentante del soggetto segnalato sono facoltative. Nel caso in cui si  disponga dei dati richiesti, è auspicabile che essi siano indicati, in quanto  utili per i successivi approfondimenti.<br />
Il campo cognome deve riportare il  cognome del legale rappresentante del soggetto cui l&#8217;operazione segnalata va  riferita.<br />
Il campo nome deve riportare il nome del legale rappresentante del  soggetto al quale l&#8217;operazione segnalata va riferita.<br />
Nel campo comune/stato  estero di nascita deve essere indicato in chiaro il comune ovvero lo Stato  estero di nascita del legale rappresentante.<br />
Nel campo cab comune/codice  stato estero di nascita deve essere indicato il cab e il relativo codice di  controllo del comune italiano di nascita ovvero, se si tratta di un soggetto  nato all&#8217;estero, il codice dello Stato estero di nascita, secondo la codifica  numerica assegnata dall&#8217;Ufficio italiano dei cambi e utilizzata per l&#8217;Archivio  unico informatico.<br />
Il campo data di nascita deve contenere la data di  nascita del legale rappresentante, utilizzata per il controllo del codice  fiscale.<br />
Il campo sesso deve indicare il sesso del legale rappresentante,  secondo la seguente codifica: &#8220;M&#8221; = maschile, &#8220;F&#8221; = femminile. Esso è utilizzato  per il controllo del codice fiscale.<br />
Nel campo indirizzo di residenza devono  essere riportati la via e il numero civico di residenza del legale  rappresentante. Per i soggetti non residenti in Italia, l&#8217;indirizzo deve  comprendere anche la denominazione della città estera.<br />
Il campo comune/stato  estero di residenza deve contenere la descrizione in chiaro del comune ovvero  dello Stato estero, se il legale rappresentante non è residente in Italia.<br />
Il campo provincia deve riportare la sigla automobilistica della provincia  di appartenenza del comune di residenza, soggetta a verifica di validità in base  alla presenza della sigla nella tabella utilizzata per l&#8217;Archivio unico  informatico. Quest&#8217;ultimo campo non è presente se il legale rappresentante è non  residente.<br />
Infine, nel campo codice fiscale deve essere indicato il codice  fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del legale rappresentante, assegnato dal  Ministero delle finanze ai soggetti residenti. Per i soggetti non residenti il  campo assume il valore &#8220;non previsto&#8221;. Tale attributo è soggetto a controllo di  validità.</font></p>
<p><font><strong>7. Informazioni su altri rapporti continuativi, legami con  altri soggetti, altre operazioni effettuate non direttamente riconducibili al  motivo del sospetto (quadro E).<br />
</strong>Nel quadro E vengono fornite  informazioni non direttamente connesse al motivo del sospetto che tuttavia  costituiscono ausilio indispensabile per lo svolgimento della successiva analisi  finanziaria dell&#8217;operazione segnalata nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.<br />
I dati, tutti conoscibili dall&#8217;intermediario segnalante in ragione  dell&#8217;attività svolta, anche con l&#8217;ausilio dell&#8217;Archivio unico informatico,  concernono:<br />
1) altri rapporti continuativi intrattenuti dal soggetto cui  l&#8217;operazione segnalata è riferita presso l&#8217;intermediario segnalante;<br />
2)  legami del soggetto cui l&#8217;operazione segnalata è riferita con altri soggetti;<br />
3) altre operazioni effettuate dal soggetto cui è riferita l&#8217;operazione  segnalata non direttamente riconducibili al motivo del sospetto.<br />
Per ciò che  attiene al punto 1), rilevano i rapporti continuativi in essere ed estinti nei  dodici mesi precedenti la data della segnalazione effettuata. Si richiede  l&#8217;indicazione, per ogni tipo di rapporto, del numero complessivo dei rapporti in  essere ed estinti.<br />
Con riferimento al punto 2), vanno tenuti in conto i  legami consistenti in rapporti di cointestazione, delega ovvero garanzia (attiva  o passiva), in essere ed estinti nei dodici mesi precedenti la data della  segnalazione effettuata. Si richiede l&#8217;indicazione, per ogni tipo di legame, del  numero complessivo degli stessi. Non devono formare oggetto di indicazione i  rapporti di cointestazione già evidenziati mediante compilazione di più quadri C  o D.<br />
Con riferimento al punto 3), si richiede una serie di informazioni  relative a tipologie di operazioni, ritenute particolarmente significative  secondo le &#8220;Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette&#8221;  della Banca d&#8217;Italia, la cui conoscenza è utile per individuare il profilo  operativo del soggetto segnalato. Le informazioni richieste, non direttamente  riconducibili al motivo del sospetto, sono in gran parte desumibili  dall&#8217;Archivio unico informatico. Si tiene a precisare che le operazioni  descritte nel quadro E &#8211; la cui ricorrenza nell&#8217;operatività del soggetto è  soltanto eventuale &#8211; sono da considerare concettualmente distinte da quella cui  si riferisce il sospetto. Esse rappresentano, in definitiva, tipologie di  operazioni la cui conoscenza da parte dell&#8217;Ufficio può agevolare l&#8217;analisi  finanziaria sul contenuto della segnalazione. Per ciascuna delle tipologie  previste è necessario indicare, con riferimento ai dodici mesi precedenti la  data della segnalazione, l&#8217;ammontare complessivo ed il numero delle transazioni  risultante dalle registrazioni nell&#8217;Archivio unico informatico. Delle ultime due  fattispecie di operazioni si richiede unicamente il numero complessivo.<br />
Si  fa presente che nella tipologia Operatività a pronti o a termine in titoli per  importi superiori a venti milioni non rientrano le operazioni di richiesta di  emissione e di estinzione dei certificati di deposito o obbligazioni al  portatore, segnalate separatamente.<br />
Si fa altresì presente che per &#8220;paesi  caratterizzati da regimi fiscali privilegiati&#8221; si intendono quelli indicati  nell&#8217;art. 3 del decreto del Ministero delle finanze del 24 aprile 1992 (Gazzetta  Ufficiale 6 maggio 1992 &#8211; serie generale &#8211; n. 104).</font></p>
<p><font><em>7.1 Altri  rapporti continuativi intrattenuti dal soggetto presso l&#8217;intermediario  segnalante in essere ed estinti nei dodici mesi precedenti la data della  segnalazione. </em><br />
Tale sezione del quadro E può essere compilata più volte,  per ogni soggetto cui l&#8217;operazione è riferita.<br />
Il campo tipo rapporto deve  contenere il codice identificativo del tipo di rapporto intrattenuto dal  soggetto, secondo la tabella di codifica descritta nell&#8217;allegato D. Esso è  soggetto a verifica di validità in base alla presenza del codice indicato nella  suddetta tabella.<br />
Il campo numero complessivo deve riportare l&#8217;indicazione  del numero complessivo di ciascun tipo di rapporto intrattenuto dal soggetto cui  l&#8217;operazione è riferita.</font></p>
<p><font><em>7.2 Legami con altri soggetti  (cointestazioni, deleghe, garanzie attive e passive).<br />
</em>Tale sezione del  quadro E può essere compilata più volte, per ogni soggetto cui l&#8217;operazione è  riferita.<br />
Il campo tipo legame deve contenere il codice identificativo del  tipo di legame che il soggetto cui l&#8217;operazione è riferita intrattiene con  terzi, secondo la tabella di codifica descritta nell&#8217;allegato D. L&#8217;informazione  è soggetta a verifica di validità in base alla presenza del codice indicato  nella suddetta tabella.<br />
Nel campo numero complessivo va riportata  l&#8217;indicazione del numero complessivo di ciascun tipo di legame intrattenuto dal  soggetto cui l&#8217;operazione è riferita.</font></p>
<p><font><em>7.3 Altre operazioni  effettuate dal soggetto non direttamente riconducibili al motivo del sospetto  (desumibili ove possibile dall&#8217;Archivio unico informatico nei dodici mesi  precedenti la data della segnalazione).<br />
</em>Tale sezione del quadro E deve  contenere informazioni relative all&#8217;operatività del soggetto cui l&#8217;operazione è  riferita. Essa può essere compilata più volte, per ogni soggetto segnalato, con  riferimento alle diverse tipologie di operazioni in concreto effettuate.<br />
Ciascuna tipologia di operazioni viene individuata da specifica codifica,  secondo l&#8217;allegata tabella (allegato D). Essa è oggetto di verifica di validità  in base alla presenza del codice indicato nella suddetta tabella.<br />
Il campo  lire deve riportare per ciascun tipo di operazione effettuata dal soggetto nei  dodici mesi precedenti la data della segnalazione l&#8217;indicazione dell&#8217;importo  totale espresso in milioni lire.<br />
Il campo numero complessivo deve riportare  il numero delle operazioni del tipo selezionato.</font></p>
<p><font><strong>8. Informazioni  sulla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita  l&#8217;operazione (quadro F).<br />
</strong>Il presente quadro deve contenere informazioni  relative alla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui  l&#8217;operazione è riferita. Si fa presente che nel caso di persona fisica operante  per conto proprio il quadro F non va compilato.<br />
Tale quadro può essere  compilato più volte, nel caso in cui la segnalazione si riferisca a più  transazioni effettuate da soggetti diversi, operanti per conto del soggetto  intestatario del rapporto o titolare delle disponibilità movimentate.<br />
In  relazione alla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui  l&#8217;operazione va riferita, si richiedono informazioni circa i dati  identificativi, la residenza e gli estremi del documento utilizzato dal  segnalante per l&#8217;identificazione.</font></p>
<p><font><em>8.1 Dati identificativi.<br />
</em>Il campo cognome deve contenere il cognome della persona fisica che ha  effettuato per conto di terzi l&#8217;operazione oggetto di segnalazione, così come  riportato sui documenti identificativi.<br />
Nel campo nome va riportato il nome  della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l&#8217;operazione oggetto  di segnalazione.<br />
Nel campo comune/stato estero di nascita deve essere  indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato  estero di nascita del soggetto segnalato.<br />
Nel campo cab comune/codice stato  estero di nascita va indicato il cab con il relativo codice di controllo del  comune italiano di nascita ovvero, se si tratta di un soggetto nato all&#8217;estero,  il codice dello Stato estero di nascita, secondo la codifica numerica assegnata  dall&#8217;Ufficio italiano dei cambi e già utilizzata per l&#8217;Archivio unico  informatico.<br />
Il campo data di nascita deve contenere la data di nascita del  soggetto. Esso è utilizzato per il controllo del codice fiscale.<br />
Il campo  sesso deve riportare l&#8217;indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente  codifica: &#8220;M&#8221; = maschile, &#8220;F&#8221; = femminile. Esso è utilizzato per il controllo  del codice fiscale.<br />
Nel campo codice fiscale deve essere indicato il codice  fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del soggetto, assegnato dal Ministero  delle finanze ai soggetti residenti. Per i non residenti in Italia il campo  assume il valore &#8220;non previsto&#8221;. Tale attributo è soggetto a controllo di  validità.<br />
Il campo tipo legame deve contenere il codice identificativo del  tipo di legame che la persona fisica che ha effettuato l&#8217;operazione intrattiene  con il soggetto cui essa è riferita, secondo la tabella di codifica riportata  nell&#8217;allegato D. L&#8217;informazione è soggetta a verifica di validità in base alla  presenza del codice indicato nella suddetta tabella.</font></p>
<p><font><em>8.2 Residenza.  </em><br />
Nel campo indirizzo devono essere indicati la via e il numero civico  della residenza anagrafica del soggetto, così come riportati sul documento di  identificazione. Per i soggetti non residenti in Italia, l&#8217;indirizzo deve  comprendere anche la denominazione della città estera di residenza.<br />
Nel  campo cap va indicato il codice di avviamento postale della residenza del  soggetto. Tale campo non è presente nel caso di soggetti non residenti.<br />
Nel  campo comune/stato estero deve riportarsi l&#8217;indicazione del comune ovvero della  Stato estero di residenza anagrafica del soggetto.<br />
Nel campo provincia deve  essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del  comune di residenza. Tale indicazione è soggetta a verifica di validità in base  alla presenza della sigla nella tabella utilizzata per l&#8217;Archivio unico  informatico.<br />
Il campo cab comune/codice stato estero deve contenere il cab  del comune italiano presso la cui anagrafe il soggetto è iscritto, comprensivo  di codice di controllo soggetto a verifica di validità, come da tabella  utilizzata per l&#8217;Archivio unico informatico. Se si tratta di soggetto non  residente in Italia, deve essere indicato il codice dello Stato estero di  residenza, secondo la codifica numerica assegnata dall&#8217;Ufficio italiano dei  cambi e utilizzata per l&#8217;Archivio unico informatico.</font></p>
<p><font><em>8.3 Estremi del  documento utilizzato per l&#8217;identificazione.<br />
</em>I campi che contengono le  informazioni relative al documento utilizzato dall&#8217;intermediario segnalante per  l&#8217;identificazione sono obbligatori.<br />
Nel campo tipo deve essere indicato il  codice che individua il tipo di documento, secondo quanto previsto dalla tabella  di codifica utilizzata per l&#8217;Archivio unico informatico.<br />
Nel campo numero  deve essere riportato, allineato a sinistra, il numero del documento indicato  sul medesimo.<br />
Il campo data rilascio deve contenere la data di rilascio,  così come indicata sul documento medesimo.<br />
Infine, nel campo autorità di  rilascio deve essere indicata in chiaro l&#8217;autorità di rilascio del documento  (es.: prefettura di Roma).</font></p>
<p><font><strong>9. Modalità di gestione delle  segnalazioni.<br />
</strong>Stante l&#8217;obiettivo di minimizzare i tempi di attivazione e  i costi della procedura di produzione delle segnalazioni, l&#8217;Ufficio italiano dei  cambi ha assunto la determinazione di distribuire gratuitamente a tutti i  soggetti tenuti all&#8217;effettuazione della segnalazione un software di supporto  alla produzione delle segnalazioni. Tale software verrà inviato direttamente a  tutti gli intermediari abilitati, nonché agli intermediari finanziari iscritti  negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo n. 385  /1993. Tutti gli altri intermediari, tenuti all&#8217;obbligo della segnalazione,  potranno richiedere il software in parola a:<br />
Ufficio italiano dei cambi<br />
Servizio applicazioni e strumenti informatici<br />
Via delle Quattro Fontane,  123 &#8211; 00184 Roma<br />
N. fax 06/46634761<br />
Detto software da un lato agevola il  segnalante consentendo l&#8217;acquisizione guidata delle informazioni previste per  effettuare la segnalazione, dall&#8217;altro consente all&#8217;Ufficio italiano dei cambi  di ottenere una più elevata qualità dei dati segnalati, che sono sottoposti ad  alcuni controlli formali e di &#8220;coerenza&#8221; già alla fonte. Ciò permette di ridurre  in maniera significativa gli errori rilevati in fase di acquisizione e quindi la  necessità di ripetere la stessa segnalazione a fini correttivi, concorrendo in  tal modo sia a contenere i costi di gestione della procedura per l&#8217;Ufficio  italiano dei cambi, sia ad aumentare la tempestività nel trattamento delle  informazioni.<br />
I requisiti minimali per l&#8217;installazione del software di data  entry e le relative istruzioni per l&#8217;utilizzo saranno distribuite unitamente al  prodotto software.<br />
L&#8217;utilizzo del data entry non è obbligatorio. Nel  rispetto del tracciato record riportato nell&#8217;allegato B, la segnalazione può  essere prodotta anche tramite procedure informatiche da realizzare a cura del  segnalante.<br />
Al fine di garantire un più elevato livello di riservatezza nel  trattamento delle segnalazioni, l&#8217;Ufficio italiano dei cambi distribuirà un  prodotto di crittografia che consenta al segnalante di produrre la segnalazione  in forma cifrata. Tale prodotto potrà essere distribuito insieme al software di  data entry, rispetto al quale sarà comunque autonomo. La crittografia, infatti,  deve essere applicata al file contenente la segnalazione, sia che esso sia  prodotto tramite l&#8217;utilizzo del data entry, sia che esso costituisca il  risultato di altre procedure informatiche predisposte dal segnalante.<br />
Ciascun file contenente la segnalazione, una volta crittografato, deve  essere registrato su supporto magnetico (floppy disk). La segnalazione dovrà  essere accompagnata da una lettera di trasmissione a firma del legale  rappresentante dell&#8217;ente segnalante o di un suo delegato (cfr. allegato C). In  tale lettera dovranno essere riportati i dati identificativi dell&#8217;intermediario  segnalante, il numero identificativo e la data di riferimento della  segnalazione, indicazioni relative alla versione del data entry e del prodotto  di crittografia utilizzati per la produzione della segnalazione, nonché il  recapito telefonico della struttura preposta a fornire/ricevere informazioni  relative alla segnalazione inviata. Tale informazione, già richiesta secondo  quanto specificato al par. 1.3, è utile per comodità di gestione nella fase di  primo avvio della procedura.<br />
La lettera e il supporto, devono pervenire, nel  rispetto delle cautele d&#8217;uso, a:<br />
Ufficio italiano dei cambi<br />
Servizio  applicazioni e strumenti informatici<br />
Via delle Quattro Fontane, 123 &#8211; 00184  Roma<br />
Codice AR94<br />
L&#8217;Ufficio, verificata l&#8217;integrità del supporto  magnetico, provvederà ad acquisire la segnalazione e ad attribuirle un proprio  codice di protocollo. Tale codice, da utilizzare per tutte le successive  comunicazioni relative alla medesima segnalazione, verrà notificato al  segnalante.<br />
Se il segnalante non riceve la notifica di avvenuta ricezione  entro un ragionevole lasso di tempo, deve avvisare l&#8217;Ufficio italiano dei cambi  &#8211; Servizio applicazioni e strumenti informatici, comunicando il numero  identificativo e la data di invio della segnalazione per la quale non ha  ricevuto notifica. Qualora la segnalazione risulti effettivamente non pervenuta,  il segnalante dovrà ripeterne l&#8217;invio.<br />
Il codice di protocollo uic verrà  assegnato solo alle segnalazioni correttamente acquisite. Nel caso in cui si  verifichi un errore di lettura del supporto magnetico (il floppy disk risulta  non leggibile) oppure vengano rilevati errori nella fase di acquisizione (per  es. il tracciato record non è corretto), il suddetto codice non verrà assegnato  e la comunicazione di notifica conterrà la descrizione dei rilievi riscontrati.  In questo caso il segnalante, dopo aver tempestivamente corretto gli errori,  dovrà, senza indugio, ripetere la segnalazione. Tale segnalazione non è  considerata sostitutiva (cfr. par. 2.2).</font></p>
<p><font><strong>10. Caratteristiche del file  contenente la segnalazione.<br />
</strong>Con riferimento al tracciato record  riportato nell&#8217;allegato B, si precisa quanto segue:<br />
1) ogni file si  riferisce a una sola segnalazione individuata da &#8220;Codice segnalante/Data  segnalazione/Identificativo segnalazione&#8221; e può contenere dieci tipi record  diversi che identificano diverse sezioni informative, le quali possono essere  obbligatorie o facoltative, uniche o multiple:<br />
- tipo &#8220;00&#8243;: &#8211; Record di  testa che identifica l&#8217;invio;<br />
- tipo &#8220;01&#8243;: &#8211; Record che identifica il  segnalante;<br />
- tipo &#8220;02&#8243;: &#8211; Record con i dati inerenti la/le operazione/i  oggetto di segnalazione;<br />
- tipo &#8220;03&#8243;: &#8211; Record contenente note aggiuntive  relative alle operazioni e al motivo del sospetto;<br />
- tipo &#8220;04&#8243;: &#8211; Record che  identifica il/i soggetto/i (persona fisica o ditta individuale) cui l&#8217;operazione  va riferita;<br />
- tipo &#8220;05&#8243;: &#8211; Record che identifica il/i soggetto/i (diverso/i  da persona fisica/che o da ditta individuale) cui l&#8217;operazione va riferita;<br />
- tipo &#8220;06&#8243;: &#8211; Record con i dati relativi ad altre operazioni effettuate  dal/dai soggetto/i segnalato/i;<br />
- tipo &#8220;07&#8243;: &#8211; Record contenente numero e  tipo di eventuali altri rapporti intrattenuti dal/dai soggetto/i;<br />
- tipo  &#8220;08&#8243;: &#8211; Record contenente numero e tipo di eventuali legami con altri soggetti;<br />
- tipo &#8220;09&#8243;: &#8211; Record che identifica la/le persona/e fisica/che che ha/hanno  operato per conto del/dei soggetto/i;<br />
- tipo &#8220;10&#8243;: &#8211; Record di coda con  informazioni riassuntive relative alla struttura della segnalazione (numero  record di ciascun tipo);<br />
2) i record all&#8217;interno del file devono rispettare  l&#8217;ordinamento crescente secondo il progressivo costituito dal tipo record;<br />
3) il file deve avere organizzazione sequenziale e lunghezza record fissa e  pari a 600;<br />
4) ciascun record del file è pertanto costituito da 600  caratteri ed è seguito dai caratteri &#8220;Carriage Return&#8221; e &#8220;Line Feed&#8221;;<br />
5) i  dati devono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ascii;<br />
6) il nome del file è costituito dal prefisso dl153 e dall&#8217;estensione &#8220;sos&#8221;;</font></p>
<p><font><strong>11. Caratteristiche del floppy disk. </strong><br />
Il supporto (floppy disk  da 3,5 pollici) adoperato per la produzione delle segnalazioni, dovrà verificare  i seguenti requisiti:<br />
1) il dischetto deve essere formattato ms/dos a 1,44  mb;<br />
2) il dischetto deve contenere un solo file crittografato;<br />
3)  l&#8217;etichetta del floppy disk (cfr. allegato C) deve riportare i seguenti elementi  identificativi:<br />
- intestazione (&#8220;Segnalazioni operazioni sospette&#8221;);<br />
-  tipo e codice dell&#8217;intermediario segnalante;<br />
- numero identificativo, data  di invio corrispondente della segnalazione contenuta nel supporto.<br />
</font></p>
<p><font>Roma, 22 agosto 1997 Il direttore: Ciampicali </font></p>
<p><font>Allegato (omissis).</font></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Modalità di registrazione delle operazioni nell&#8217;archivio unico informatico</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 04:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trading online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legge Antiriciclaggio]]></category>

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		<description><![CDATA[Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica &#8211; Decreto 26 agosto 1998
Modalità di registrazione delle operazioni espresse sia in lire italiane che in euro nell&#8217;archivio unico informatico
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con  modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica &#8211; Decreto 26 agosto 1998</p>
<p>Modalità di registrazione delle operazioni espresse sia in lire italiane che in euro nell&#8217;archivio unico informatico<br />
<font class="text">IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA<br />
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con  modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante «Provvedimenti urgenti  per limitare l&#8217;uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e  prevenire l&#8217;utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»;<br />
Visto l&#8217;art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito  con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall&#8217;art.  30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e, da ultimo, dalI&#8217;art. 2, comma  1, decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge  5 luglio 1991, n. 197;<br />
Visto l&#8217;art. 5, comma 10, della legge 5 luglio 1991, n. 197, sostituito  dall&#8217;art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;<br />
Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1991, pubblicato nella  <em>Gazzetta Ufficiale </em>n. 303 del 28 dicembre 1991, recante modalità di  attuazione delle disposizioni di cui all&#8217;art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991,  n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;</font></p>
<p><font class="text">Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1992, pubblicato nella <em>Gazzetta  Ufficiale </em>n. 161 del 10 luglio 1992, recante modalità di acquisizione ed  archiviazione dei dati, nonché standard e compatibilità informatiche da  rispettare;<br />
Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1992, pubblicato nella  <em>Gazzetta Ufficiale </em>n. 192 del 17 agosto 1992, recante modalità con le  quali l&#8217;Ufficio italiano dei cambi effettua analisi statistiche dei dati  aggregati;<br />
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, con la quale è stata conferita  delega al Governo per l&#8217;introduzione dell&#8217;euro;<br />
Considerata l&#8217;esigenza di assicurare omogeneità di comportamento da parte  degli intermediari in ordine alle modalità di registrazione dei dati  nell&#8217;archivio unico informatico di cui all&#8217;art. 2 della legge n. 197/1991;<br />
Considerato che per l&#8217;introduzione dell&#8217;euro quale nuova moneta di conto  sono previste due fasi temporali distinte: la prima decorrente dal 1° gennaio  1999, la seconda dal 1° gennaio 2002;</font></p>
<p><font class="text">Decreta:</font></p>
<p><font class="text"><strong><a title="articolo1" name="articolo1"></a>Art. 1.</strong></font></p>
<p><font class="text">1. Per consentire l&#8217;assolvimento degli obblighi di cui all&#8217;art. 2, comma 1,  della legge n. 197/1991, le registrazioni nell&#8217;archivio unico informatico, con  le modalità previste dal decreto ministeriale 7 luglio 1992, delle operazioni  poste in essere dal 1° gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2001, possono essere  espresse sia in lire italiane che in euro.<br />
2. Gli importi delle registrazioni nell&#8217;archivio unico informatico delle  operazioni effettuate dal 1° gennaio 2002, saranno espressi soltanto in euro,  anche quando le operazioni stesse siano state denominate in lire.<br />
Art. 2.<br />
Agli intermediari tenuti agli obblighi di registrazione di cui all&#8217;art.  2, comma 1, della legge n. 197/1991, con riferimento al periodo 1° gennaio  1999-31 dicembre 2001, è riconosciuta la facoltà di determinare la data<em>  </em>di decorrenza delle nuove modalità di registrazione con le seguenti  limitazioni:<br />
la data di «passaggio all&#8217;euro» deve coincidere con l&#8217;inizio di un mese  solare, non può essere precedente al 1° gennaio 1999 né successiva al 1° gennaio  2002;<br />
a partire dalla stessa data di «passaggio all&#8217;euro» tutte le  registrazioni, fatta eccezione delle sole variazioni di registrazioni  precedenti, devono essere effettuate esprimendo l&#8217;importo in euro.<br />
Art. 3.</font></p>
<p><font class="text">Agli allegati tecnici ai decreti ministeriali 7 luglio 1992 e 7 agosto 1992  sono apportate le modifiche specificate nell&#8217;allegato A, parte integrante del  presente decreto. Dette modifiche avranno effetto a decorrere dalle date  stabilite nell&#8217;allegato stesso, in relazione alle scelte effettuate dai singoli  intermediari circa l&#8217;introduzione dell&#8217;euro.<br />
Roma, 26 agosto 1998</font></p>
<p><font class="text"><em>Il Ministro: </em>CIAMPI</font></p>
<p><font class="text">ALLEGATO  A</font></p>
<p><font class="text">PREMESSA</font></p>
<p><font class="text">L&#8217;adozione dell&#8217;euro come valuta nazionale introduce alcuni elementi di  novità che hanno un notevole impatto sull&#8217;«archivio unico informatico».<br />
Al fine di armonizzare le modalità di transizione alla nuova unità di  conto, contenendo i costi generali del «sistema», sono stabilite nuove regole di  funzionamento che consentono di evitare interventi sulla struttura  dell&#8217;«archivio» e permettono, al tempo stesso, di gestire correttamente tutti  gli aspetti delle registrazioni.<br />
1. DEFINIZIONI.</font></p>
<p><font class="text">Ai soli fini dell&#8217;applicazione delle disposizioni contenute nel presente  decreto, si definisce:<br />
«periodo transitorio» quello ricompreso tra il 1° gennaio 1999 e l&#8217;ultimo  giorno del mese precedente a quello scelto da ciascun intermediario per il  «passaggio all&#8217;euro» ai fini dell&#8217;archivio unico informatico.<br />
In particolare le regole del «periodo transitorio» devono essere  applicate a tutte le registrazioni aventi «data dell&#8217;operazione» (attributo A21)  compresa nel caso temporale come sopra definito;<br />
«a regime» il periodo di tempo che inizia il 1° del mese scelto da  ciascun intermediario per il «passaggio all&#8217;euro» ai fini dell&#8217;archivio unico  informatico e comunque dal 1° gennaio 2002.<br />
In particolare le regole del periodo «a regime» devono essere applicate a  tutte le registrazioni aventi «data dell&#8217;operazione» (attributo A21) uguale o  successiva a quella di effettivo «passaggio all&#8217;euro».<br />
<strong>2. ARROTONDAMENTI E  CONTROVALUTAZIONI.</strong></font></p>
<p><font class="text"><em>Arrotondamenti</em></font></p>
<p><font class="text">Le norme da adottare per le conversioni e gli arrotondamenti sono quelle  stabilite dal Regolamento n. 1103/97 del Consiglio delI&#8217;Unione europea del 17  giugno 1997, articoli 4, 5 e 6.<br />
Controvalutazione dall&#8217;euro in lire e da lire in euro:</font></p>
<p><font class="text">il calcolo sarà basato sempre sul tasso di conversione tra l&#8217;euro e la lira  stabilito negli appositi accordi comunitari;<br />
controvalutazione delle divise paesi UEM in lire:</font></p>
<p><font class="text">l&#8217;operazione mediante la quale sarà calcolato l&#8217;importo in lire consisterà  nella doppia conversione divisa UEM/euro e euro/ lire da effettuarsi applicando  sempre i tassi di conversione stabiliti negli appositi accordi comunitari e le  regole di arrotondamento indicate nel citato Regolamento comunitario;<br />
controvalutazione delle divise non UEM in lire:</font></p>
<p><font class="text">il procedimento di  calcolo dell&#8217;importo in lire dovrà prevedere la doppia conversione divisa non  UEM/euro ed euro/lire, da effettuarsi, per la prima, utilizzando i cambi delle  divise nei confronti dell&#8217;euro e, per la seconda, il tasso di conversione più  volte menzionato; per gli arrotondamenti si applicano le regole riportate nel  citato Regolamento comunitario;</font></p>
<p><font class="text">controvalutazione delle divise non UEM in  euro:</font></p>
<p><font class="text">il calcolo sarà effettuato utilizzando i cambi delle divise nei  confronti dell&#8217;euro; per gli arrotondamenti si applicano le regole riportate nel  citato Regolamento comunitario.</font></p>
<p><font class="text"><strong>3. VARIAZIONI ALLE REGOLE Dl  REGISTRAZIONE.</strong></font></p>
<p><font class="text">3.1 Attributi</font></p>
<p><font class="text">«importo totale dell&#8217;operazione»  (B14) e «importo di cui contanti» (B15).</font></p>
<p><font class="text">Nel periodo  transitorio:</font></p>
<p><font class="text">gli attributi conterranno gli importi espressi in unità di  lire italiane determinati secondo l&#8217;opportuno schema di controvalutazione  individuato nel paragrafo precedente;</font></p>
<p><font class="text">anche in presenza di operazioni  espresse ed eseguite in euro, gli importi da registrare, previa  controvalutazione da euro in lire, continueranno ad essere indicati in unità di  lire italiane.</font></p>
<p><font class="text">A regime:</font></p>
<p><font class="text">anche in presenza di operazioni eseguite  in lire, gli importi da registrare, previa controvalutazione da lire in euro,  saranno indicati in euro;</font></p>
<p><font class="text">nel periodo in questione i due attributi B14 e  B15 pur conservando la stessa lunghezza complessiva, cambieranno la loro  configurazione in 9 (13V99) e saranno, cioè, campi numerici di 15 posizioni, le  cui ultime due riservate ai decimali. Si precisa che non andranno inseriti  separatori tra la parte intera e quella decimale e andranno sempre indicati due  zeri a destra quando l&#8217;importo in euro non presenta decimali e uno zero a  destra, a completamento, nell&#8217;eventualità che sia significativa la sola prima  cifra decimale.</font></p>
<p><font class="text">3.2 Attributo.</font></p>
<p><font class="text">«Lire o divisa estera»  (B11).</font></p>
<p><font class="text">Periodo transitorio:</font></p>
<p><font class="text">il valore 1 continuerà ad essere  utilizzato per indicare che l&#8217;operazione o il rapporto è rispettivamente  eseguita o espresso in lire;</font></p>
<p><font class="text">il valore 2 non sarà più utilizzato salvo  che nelle variazioni di registrazioni già presenti in archivio con tale  valore;</font></p>
<p><font class="text">il valore 5 indicherà che l&#8217;operazione o il rapporto è  rispettivamente eseguita o espresso in euro.</font></p>
<p><font class="text">Dovranno intendersi in euro  anche le operazioni o i rapporti rispettivamente eseguite o espressi in una  delle divise dei paesi rientranti nell&#8217;Unione Europea Monetaria (esclusa la  lira); in caso di allargamento dell&#8217;Unione a nuovi paesi si dovrà estendere la  regola alle rispettive divise, coerentemente con il principio suddetto, a  partire dalla data ufficiale di decorrenza delle relative decisioni;</font></p>
<p><font class="text">il  valore 6 dovrà essere utilizzato per indicare che l&#8217;operazione o il rapporto è  rispettivamente eseguita o espresso in una divisa estera diversa da quelle dei  paesi rientranti nell&#8217; UEM;</font></p>
<p><font class="text">A regime:</font></p>
<p><font class="text">i valori 1, 2, 5 e 6  potranno figurare solo in variazioni di registrazioni relative ai periodi  antecedenti;</font></p>
<p><font class="text">il valore 7 fino a quando sarà consentito l&#8217;utilizzo delle divise nazionali  dei paesi UEM indicherà che l&#8217;operazione è eseguita in una di dette divise;  successivamente potrà figurare solo nelle variazioni di registrazioni già  presenti in archivio con tale valore;</font></p>
<p><font class="text">il valore 3 indicherà che  l&#8217;operazione o il rapporto è rispettivamente eseguita o espresso in  euro;</font></p>
<p><font class="text">il valore 4 dovrà essere utilizzato per indicare che l&#8217;operazione o  il rapporto è rispettivamente eseguita o espresso in una divisa diversa  dall&#8217;euro.</font></p>
<p><font class="text">Si ribadisce che dalla data di «passaggio all&#8217;euro», gli  importi (attributi B14 e B15), dovranno essere valorizzati sempre in euro per  tutte le registrazioni di nuove operazioni e/o rapporti per le quali l&#8217;attributo  B11 ha valori pari a 3,4 o 7.</font></p>
<p><font class="text">3.3 Attributo.</font></p>
<p><font class="text">«Codice divisa»  (B12).</font></p>
<p><font class="text">Dall&#8217;inizio del periodo transitorio (1° gennaio 1999) in poi dovrà intendersi  incluso nella tabella delle divise anche il codice UIC dell&#8217;euro (242).</font></p>
<p><font class="text">Ai fini della compilazione del campo B12 si conferma il criterio della  prevalenza nei casi in cui l&#8217;operazione da registrare sia composta da più  movimenti in valute diverse.</font></p>
<p><font class="text">Occorre tenere presente che nel periodo transitorio le divise dei paesi  rientranti nell&#8217;UEM, esclusa la lira, saranno tutte assimilate all&#8217;euro e  formeranno, in relazione alla determinazione della prevalenza, un unico  ammontare.</font></p>
<p><font class="text">Pertanto, a partire dal 1° gennaio 1999 i codici divisa dei Paesi  rientranti nell&#8217;UEM, esclusa la lira, non dovranno essere più utilizzati. Essi  potranno figurare solo nelle variazioni di registrazioni riferite a periodi  antecedenti.</font></p>
<p><font class="text"><strong>4. ADEGUAMENTO FUNZIONI DI RICERCA E DI AGGREGAZIONE.</strong></font></p>
<p><font class="text">Gli intermediari tenuti a disporre di funzioni di ricerca e di aggregazione  continueranno a garantire il corretto trattamento dei dati anche quando  l&#8217;estrazione dovesse riguardare spazi temporali che comprendono porzioni del  periodo attuale (fino al 31 dicembre 1998), del periodo transitorio e/o di  quello «a regime».<br />
<strong>5. MODIFICHE ALLE SEGNALAZIONI DEI DATI AGGREGATI.</strong></font></p>
<p><font class="text">Gli intermediari tenuti, ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 10, del decreto-legge 3  maggio 1991 n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n.  197, nonché in ottemperanza al decreto ministeriale 7 agosto 1992, all&#8217;invio  all&#8217;UIC delle segnalazioni mensili aggregate, continueranno ad inviare i dati di  cui trattasi espressi in lire per le operazioni poste in essere fino a tutto il  mese che precede la data di «passaggio all&#8217;euro» inteso ai sensi del presente  decreto (allegato A), e, comunque, fino all&#8217;invio relativo ai dati di dicembre  1998 (ultimo mese per il quale resta obbligatoria per tutti la tenuta  dell&#8217;archivio unico informatico in lire).</font></p>
<p><font class="text">A partire dalle operazioni relative al mese di «passaggio all&#8217;euro» i  flussi di segnalazione dei dati aggregati saranno espressi nella nuova  valuta.</font></p>
<p><font class="text">Per quanto concerne i criteri di aggregazione si dovrà tener conto delle  variazioni introdotte dal presente decreto, allegato A), nelle modalità di  registrazione dei dati e, in modo particolare, della più articolata  valorizzazione dell&#8217;attributo B11.</font></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita</title>
		<link>http://www.trading-online.info/legge-antiriciclaggio/163/disposizioni-in-materia-di-riciclaggio-dei-capitali-di-provenienza-illecita/</link>
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		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 06:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trading online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legge Antiriciclaggio]]></category>

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		<description><![CDATA[Decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374
Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell&#8217;articolo 15 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto l&#8217;articolo 15, comma 1, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374</p>
<p>Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell&#8217;articolo 15 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.</p>
<p><font>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</font></p>
<p><font>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; </font></p>
<p><font>Visto l&#8217;articolo 15, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge  comunitaria per il 1994, che, al fine di integrare l&#8217;attuazione della direttiva  91/308/CEE, alla lettera c) stabilisce di estendere, in tutto o in parte,  l&#8217;applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle  attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per  il fatto di realizzare l&#8217;accumulazione o il trasferimento di ingenti  disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad  infiltrazioni della criminalità organizzata e prevede la formazione o  l&#8217;integrazione dell&#8217;elenco di tali attività da attuare con uno o più decreti  legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e  della programmazione economica, di concerto con i Ministri di grazia e  giustizia, dell&#8217;interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in  vigore del decreto attuativo della delega; </font></p>
<p><font>Visto l&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, che  stabilisce che ai soggetti che svolgono, ai sensi dell&#8217;articolo 15, comma 1,  lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attività individuate nei  decreti di cui al medesimo articolo h estesa l&#8217;applicazione delle disposizioni  del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla  legge 5 luglio 1991, n. 197; </font></p>
<p><font>Vista la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell&#8217;uso del sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite; </font></p>
<p><font>Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come modificato dal decreto legislativo  26 maggio 1997, n. 153; </font></p>
<p><font>Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino  dell&#8217;Ufficio italiano dei cambi;</font></p>
<p><font>Considerata la necessità di estendere l&#8217;ambito di applicazione delle  disposizioni antiriciclaggio a soggetti ed attività sinora non disciplinati;  </font></p>
<p><font>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella  riunione del 9 giugno 1999; </font></p>
<p><font>Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei  deputati e del Senato della Repubblica; </font></p>
<p><font>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione  del 17 settembre 1999; </font></p>
<p><font>Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i  Ministri della giustizia, dell&#8217;interno e delle finanze; </font></p>
<p><font>Emana </font></p>
<p><font>il seguente decreto legislativo:</font></p>
<p><font><strong>Art 1.</strong> </font></p>
<p><font><em>Ambito di applicazione.</em></font></p>
<p><font> </font><font>1. Le disposizioni dell&#8217;articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.  625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come  sostituito dall&#8217;articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del  predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d&#8217;ora in avanti complessivamente  indicati come: &#8220;legge n. 197/1991&#8243;; si applicano, nei limiti e con le modalità  indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta  subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o  registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività  specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:<br />
a) recupero  di crediti per conto terzi, alla licenza di cui all&#8217;articolo 115 del testo unico  delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,  n. 773, di seguito indicato come: &#8220;T.U.L.P.S.&#8221;;<br />
b) custodia e trasporto di  denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate,  alla licenza di cui all&#8217;articolo 134 del T.U.L.P.S.;<br />
c) il trasporto di  denaro contante, titoli o valori senza l&#8217;impiego di guardie particolari giurate,  all&#8217;iscrizione nell&#8217;albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano  l&#8217;autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n.  298;<br />
d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, all&#8217;iscrizione  nell&#8217;apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio,  industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n.  39;<br />
e) commercio di cose antiche, alla dichiarazione preventiva di cui  all&#8217;articolo 126 del T.U.L.P.S.;<br />
f) esercizio di case d&#8217;asta o gallerie  d&#8217;arte, alla licenza di cui all&#8217;articolo 115 del T.U.L.P.S.;<br />
g) commercio,  comprese l&#8217;esportazione e l&#8217;importazione, di oro per finalità industriali o di  investimento, alle autorizzazioni di cui all&#8217;articolo 15 del decreto del  Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;<br />
h) fabbricazione,  mediazione e commercio, comprese l&#8217;esportazione e l&#8217;importazione di oggetti  preziosi, alla licenza di cui all&#8217;articolo 127 del T.U.L.P.S.;<br />
i) gestione  di case da gioco, alle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al  requisito di cui all&#8217;articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;<br />
l)  la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane,  all&#8217;iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione  tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;<br />
m)  mediazione creditizia, all&#8217;iscrizione all&#8217;albo dei mediatori creditizi di cui  all&#8217;articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;<br />
n) agenzia in attività  finanziaria prevista dall&#8217;articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre  1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia, di seguito indicato come: testo unico bancario;, all&#8217;iscrizione  all&#8217;elenco previsto dall&#8217;articolo 3. </font></p>
<p><font>2. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla  ricezione delle dichiarazioni di inizio attività, ovvero alla tenuta di albi o  registri di cui al comma 1, comunicano, senza ritardo, anche con mezzi  informatici o telematici, all&#8217;Ufficio italiano dei cambi (UIC) i dati relativi  agli operatori e all&#8217;attività esercitata, ogni successiva variazione, nonché i  provvedimenti di sospensione o revoca del titolo autorizzatorio o di  cancellazione eventualmente adottati, indicandone i motivi. L&#8217;UIC utilizza i  dati raccolti a fini di antiriciclaggio. </font></p>
<p><font> </font></p>
<p><font><strong>Art. 2.</strong></font></p>
<p><font><em>Requisiti di onorabilità.</em></font></p>
<p><font> </font><font>1. Quando non sono espressamente previsti da specifiche norme di settore o  dal presente decreto, costituiscono requisiti di onorabilità per l&#8217;esercizio  delle attività di cui all&#8217;articolo 1 quelli di cui all&#8217;articolo 11 del regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773. </font></p>
<p><font> </font></p>
<p><font><strong>Art. 3.</strong></font></p>
<p><font><em>Agenzia in attività finanziaria.</em></font></p>
<p><font> </font><font>1. L&#8217;esercizio professionale nei confronti del pubblico dell&#8217;agenzia in  attività finanziaria, indicata nell&#8217;articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato  ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l&#8217;UIC. </font></p>
<p><font>2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con  regolamento, adottato sentito l&#8217;UIC, specifica il contenuto dell&#8217;attività  indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo  svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze  ricorra l&#8217;esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l&#8217;esercizio nel  territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all&#8217;estero.  </font></p>
<p><font>3. L&#8217;UIC procede all&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco quando ricorrono le condizioni  seguenti: </font></p>
<p><font>a) per le persone fisiche: </font></p>
<p><font>1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell&#8217;Unione europea ovvero di Stato  diverso secondo le disposizioni dell&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 25  luglio 1998, n. 286;<br />
2) domicilio nel territorio della Repubblica;<br />
3)  diploma di scuola media superiore o titolo equipollente a tutti gli effetti di  legge;<br />
4) possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti nel regolamento  emanato ai sensi dell&#8217;articolo 109 del testo unico bancario; </font></p>
<p><font>b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: </font></p>
<p><font>1) previsione nell&#8217;oggetto sociale dello svolgimento dell&#8217;attività di agenzia  in attività finanziaria;<br />
2) i partecipanti al capitale e i soggetti che  svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti  di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli  articoli 108 e 109 del testo unico bancario;<br />
3) la sede legale e la sede  amministrativa siano situate nel territorio della Repubblica;<br />
4) siano  rispettati i requisiti patrimoniali e di forma giuridica stabiliti dal Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con regolamento  adottato su proposta dell&#8217;UIC. </font></p>
<p><font>4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti  indicati nella lettera b), numero 2), del comma 3, si applicano gli articoli  108, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico bancario. </font></p>
<p><font>5. I soggetti indicati nella lettera b) del comma 3 svolgono la propria  attività esclusivamente per il tramite di persone fisiche iscritte nell&#8217;elenco.  </font></p>
<p><font>6. L&#8217;UIC esercita il controllo sui soggetti iscritti nell&#8217;elenco per  verificare l&#8217;osservanza delle disposizioni del presente decreto. A tal fine, pur  richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e  documenti fissando i relativi termini. Esso pur, altresì, chiedere la  collaborazione del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di  finanza. </font></p>
<p><font>7. L&#8217;UIC disciplina la procedura e i termini per l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco,  nonché le forme di pubblicità dell&#8217;elenco stesso. </font></p>
<p><font>8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su  proposta dell&#8217;UIC, dispone la cancellazione dall&#8217;elenco per gravi violazioni di  norme di legge, delle norme del presente decreto legislativo o delle  disposizioni emanate ai sensi di esso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e  della programmazione economica, sentito l&#8217;UIC, disciplina la procedura per la  sospensione cautelare dall&#8217;elenco. </font></p>
<p><font> </font></p>
<p><font><strong>Art. 4.</strong></font></p>
<p><font><em>Obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni  sospette.</em></font></p>
<p><font> </font><font>1. Ai soggetti che esercitano, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 1, le attività  indicate alle lettere a), b), c), d), g), i), e m), nonché ai soggetti indicati  nell&#8217;articolo 3, si applicano gli obblighi di identificazione e di registrazione  previsti nell&#8217;articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 dicembre  1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15,  come sostituito dall&#8217;articolo 2 della legge n. 197/1991, e gli obblighi di  segnalazione previsti dall&#8217;articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 197/1991.  </font></p>
<p><font>2. Ai soggetti che esercitano, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 1, le attività  indicate alle lettere e), f), h) e l), si applicano gli obblighi di  identificazione e registrazione, previsti nell&#8217;articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4,  del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla  legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall&#8217;articolo 2 della legge n.  197/1991. </font></p>
<p><font>3. Per i soggetti che esercitano le attività previste nell&#8217;articolo 1, comma  1, lettere a), b), e), f), h) ed l), gli obblighi di identificazione dei clienti  e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti in  applicazione degli articoli 119, 120, 128 e 135 del T.U.L.P.S. e quelle del  relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.  635. Per i soggetti che esercitano le attività di cui all&#8217;articolo 1, comma 1,  lettera d), gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle  operazioni si assolvono integrando i dati richiesti a norma dell&#8217;articolo 1760,  n. 3, del codice civile e comportano l&#8217;indicazione del valore catastale  dell&#8217;immobile oggetto della mediazione e delle parti interessate. </font></p>
<p><font>4. Per i soggetti che esercitano l&#8217;attività indicata nell&#8217;articolo 1, comma  1, lettera i), gli obblighi di identificazione e registrazione previsti  dall&#8217;articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come  sostituito dall&#8217;articolo 2 della legge n. 197/1991, si applicano anche per le  operazioni di acquisto o di cambio di: fiches; o altri mezzi di gioco di valore  superiore a 3 milioni di lire. Si osservano le disposizioni dell&#8217;articolo 3-bis  della legge n. 197/1991 e dell&#8217;articolo 16 del regolamento di esecuzione del  T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. </font></p>
<p><font>5. Alle segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi del comma 1  si applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 3 della legge n. 197/1991 e il regime  di riservatezza previsto nell&#8217;articolo 3-bis della stessa legge. </font></p>
<p><font>6. Negli approfondimenti che coinvolgono le competenze di altre pubbliche  amministrazioni ed enti pubblici questi collaborano con l&#8217;UIC integrando le  segnalazioni con gli elementi utili desumibili dagli archivi in loro possesso.  Rimane fermo il regime di riservatezza previsto per gli archivi di polizia. </font></p>
<p><font>7. Le autorità competenti a norma dell&#8217;articolo 1, comma 2, gli organi cui  sono demandate le attività di controllo e il Nucleo speciale di polizia  valutaria della Guardia di finanza, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze,  segnalano all&#8217;UIC le ipotesi di omissione delle segnalazioni previste  dall&#8217;articolo 3 della legge n. 197/1991, rilevate nell&#8217;effettuazione di  ispezioni o nell&#8217;esercizio di altre forme di controllo nei confronti dei  soggetti che svolgono le attività indicate nell&#8217;articolo 1. </font></p>
<p><font>8. Avendo riguardo alla diversa natura delle attività indicate nell&#8217;articolo  1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di  concerto con le altre amministrazioni interessate, su proposta dell&#8217;UIC,  stabilisce: </font></p>
<p><font>a) le modalità di identificazione della clientela e di registrazione delle  operazioni e dei rapporti con essa intrattenuti, anche con riferimento alle  ipotesi di frazionamento e all&#8217;individuazione di dati ulteriori rispetto a  quelli richiesti dalle disposizioni contenute nel presente decreto e nella legge  n. 197/1991 e alle modalità della loro tenuta;<br />
b) le linee di indirizzo per  l&#8217;individuazione delle operazioni di cui all&#8217;articolo 3 della legge n. 197/1991.  </font></p>
<p><font> </font></p>
<p><font><strong>Art. 5.</strong></font></p>
<p><font><em>Controlli</em></font></p>
<p><font> </font><font>1. Ferme restando le competenze delle autorità competenti a norma  dell&#8217;articolo 1, comma 2, e degli organi cui sono demandate le attività di  controllo, l&#8217;UIC, ai fini dell&#8217;analisi dei flussi finanziari relativi al settore  interessato, pur indicare i dati, registrati ai sensi dell&#8217;articolo 4, che i  soggetti che svolgono le attività indicate nell&#8217;articolo 1 devono comunicare  periodicamente. L&#8217;UIC pur, altresì, accedere direttamente ai dati registrati ai  sensi dell&#8217;articolo 2 della legge n. 197/1991 ed effettuare i trattamenti  necessari. </font></p>
<p><font>2. Fermo restando il disposto dell&#8217;articolo 331 del codice di procedura  penale, l&#8217;UIC comunica senza ritardo alla Direzione investigativa antimafia e al  Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano  il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità  organizzata, i dati, le notizie e le analisi raccolte o elaborate nell&#8217;esercizio  delle funzioni previste dal presente decreto, che possono interessare l&#8217;attività  di contrasto al riciclaggio. </font></p>
<p><font>3. Ferme restando le competenze delle autorità indicate all&#8217;articolo 1, comma  2, e degli organi cui sono demandate le attività di controllo, il Nucleo  speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, svolge i compiti di cui  all&#8217;articolo 5, comma 10, della legge n. 197/1991, con le facoltà di delega di  cui all&#8217;articolo 3, comma 4, lettera f), della medesima legge. </font></p>
<p><font> </font></p>
<p><font><strong>Art. 6.</strong></font></p>
<p><font><em>Sanzioni</em></font></p>
<p><font> </font><font>1. Alle violazioni degli obblighi di identificazione e di registrazione,  previsti dall&#8217;articolo 4, si applicano le sanzioni previste dall&#8217;articolo 13,  commi 7 e 8, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall&#8217;articolo  2, comma 1, della legge n. 197/1991. Alle violazioni degli obblighi di  segnalazione di operazioni sospette, previsti dall&#8217;articolo 4, si applicano le  sanzioni previste dall&#8217;articolo 5, comma 5, della legge n. 197/1991. </font></p>
<p><font>2. Si applicano le disposizioni contenute nell&#8217;articolo 5, commi 11, 12 e 13  della legge n. 197/1991. </font></p>
<p><font>3. Per la violazione prevista nell&#8217;articolo 5, comma 5, della legge n.  197/1991, l&#8217;UIC contesta gli addebiti agli interessati, valuta le deduzioni  presentate entro trenta giorni e propone al Ministro del tesoro, del bilancio e  della programmazione economica l&#8217;irrogazione della sanzione. </font></p>
<p><font>4. L&#8217;UIC comunica alle amministrazioni che esercitano la vigilanza od il  controllo sulle attività di cui all&#8217;articolo 1, le eventuali violazioni delle  disposizioni contenute nel presente decreto, nonché le sanzioni comminate dal  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi  dell&#8217;articolo 5 della legge n. 197/1991, per i provvedimenti di competenza. </font></p>
<p><font>5. Le amministrazioni che esercitano la vigilanza od il controllo sulle  attività di cui all&#8217;articolo 1 attivano il procedimento di cancellazione  dall&#8217;albo o dal ruolo o di revoca della licenza, anche per gravi violazioni  degli obblighi imposti dal presente decreto legislativo, anche su segnalazione  dell&#8217;UIC. </font></p>
<p><font> </font></p>
<p><font><strong>Art. 7.</strong></font></p>
<p><font> </font><font>Disposizioni finali e transitorie.</font></p>
<p><font>1. Il collegio sindacale dei soggetti indicati all&#8217;articolo 1, verifica il  rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto e nei provvedimenti  emanati ai sensi di esso. Il collegio sindacale informa senza indugio l&#8217;UIC di  tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell&#8217;esercizio dei propri  compiti, che costituiscono una violazione delle disposizioni medesime. L&#8217;UIC,  d&#8217;intesa con le autorità competenti, stabilisce modalità e termini per la  trasmissione delle informazioni. </font></p>
<p><font>2. Ai promotori finanziari previsti dall&#8217;articolo 31 del decreto legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e agli agenti di assicurazione iscritti nell&#8217;albo  previsto dalla legge 7 febbraio 1979, n. 48, si applica l&#8217;obbligo di  segnalazione previsto dall&#8217;articolo 3 della legge n. 197/1991. Le segnalazioni  di operazioni sospette vanno trasmesse all&#8217;intermediario per il quale il  segnalante agisce. </font></p>
<p><font>3. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai  sensi dell&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. </font></p>
<p><font>4. I provvedimenti attuativi delle disposizioni contenute nel presente  decreto sono emanati, in sede di prima applicazione, entro centoventi giorni  dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.</font></p>
<p><font>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</font></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Parere U.I.C. in materia di identificazione a distanza</title>
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		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trading online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legge Antiriciclaggio]]></category>

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		<description><![CDATA[Parere UIC in materia di identificazione a distanza della clientela
 
1. Premessa
Lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi offerti dagli intermediari operanti  nei mercati finanziari, mobiliari e assicurativi, nonché l’evoluzione dei mezzi  di distribuzione e di collocamento di tali prodotti e servizi rendono necessaria  la indicazione di concrete modalità operative idonee ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parere UIC in materia di identificazione a distanza della clientela</p>
<p><font class="text"> </font></p>
<p><font class="text"><strong>1. Premessa</strong></font></p>
<p><font class="text">Lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi offerti dagli intermediari operanti  nei mercati finanziari, mobiliari e assicurativi, nonché l’evoluzione dei mezzi  di distribuzione e di collocamento di tali prodotti e servizi rendono necessaria  la indicazione di concrete modalità operative idonee ad assicurare il corretto  adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio.</font></p>
<p><font class="text">In particolare, lo svolgimento di attività finanziaria mediante tecniche di  comunicazione a distanza, ovvero senza la presenza fisica contestuale del  cliente e dell’intermediario o di un suo incaricato, impone di prestare  attenzione alla corretta esecuzione dell’obbligo di identificazione del  cliente.</font></p>
<p><font class="text">Da un lato, deve essere evitata l’apertura di rapporti o l’effettuazione di  operazioni in condizioni di sostanziale anonimato ovvero in assenza dei  presupposti necessari per assicurare l’identificazione completa ed univoca del  cliente. Da altro lato, un quadro operativo sufficientemente certo per i  comportamenti da attuare nella identificazione dei clienti che operano a  distanza costituisce presupposto indispensabile per isolare eventuali casi di  irregolarità ed evitare alterazioni nei meccanismi di competizione sui mercati.  L’indicazione di concrete modalità operative consente inoltre di disporre di  elementi utili per l’efficace svolgimento dei controlli.</font></p>
<p><font class="text"><strong>2. Parere</strong></font></p>
<p><font class="text"> </font><font class="text">Alla luce della vigente normativa, lo schema ordinario della procedura di  identificazione, per adempiere agli obblighi di cui all’art.2 della Legge 5  luglio 1991, n.197, prevede l’identificazione diretta del cliente nella fase di  avviò del rapporto ovvero in relazione al compimento di operazioni di importo  superiore a venti milioni di lire, anche per il tramite di personale incaricato  ai sensi del Comunicato del Ministero del Tesoro pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale del 5 giugno 1992, Paragrafo 1, oppure l’acquisizione dei relativi  dati previo rilascio di idonea attestazione da parte di altro intermediario  abilitato che abbia già provveduto, per i propri fini, all’identificazione del  cliente medesimo, in base a quanto previsto dal Decreto ministeriale 19 dicembre  1991, Paragrafo 4.1, come modificato dal successivo Decreto ministeriale 29  ottobre 1993, Paragrafo 3.</font></p>
<p><font class="text">Tuttavia, la recente diffusione di tecniche di comunicazione a distanza, tra  cui la rete Internet, anche nell’attività di investimento in strumenti  finanziari, ha determinato la necessità di un riesame della normativa a livello  internazionale e di un suo adattamento alla nuova realtà.</font></p>
<p><font class="text">In proposito, si fa presente che la recente Proposta di Direttiva del  Parlamento Europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione dell’Unione  Europea in data 14 luglio 1999 e recante modifiche alla nota Direttiva  91/308/CEE in materia di antiriciclaggio, indica in allegato i criteri cui  devono conformarsi le procedure di identificazione messe in atto per i rapporti  instaurati e le operazioni effettuate a distanza. Tra i criteri indicati dalla  Commissione Europea per avere certezza dell’origine dei fondi assume rilievo la  modalità di pagamento effettuata a mezzo di bonifico.</font></p>
<p><font class="text">Ciò stante, ad avviso di questo Ufficio, si può fin d’ora utilizzare la via  interpretativa per adeguare l’applicazione della normativa vigente alla  evoluzione delle forme operative. Si può, infatti, constatare come nelle  disposizioni secondarie contenute nei Decreti ministeriali 19 dicembre 1991 e 29  ottobre 1993 non sia previsto alcun particolare requisito di forma per il  rilascio della citata idonea attestazione. L’idoneità va commisurata sulla  capacità dell’attestazione di ottenere il risultato atteso, ovvero un’adeguata  rappresentazione della situazione di fatto consistente nella identità tra il  soggetto già identificato e quello che entra in contatto con diverso  intermediario a sua volta destinatario dell’obbligo di identificare il medesimo  soggetto.</font></p>
<p><font class="text">In questo contesto, l’utilizzo di un bonifico a valere su di un conto,  presupponendo l’avvenuta identificazione del sottoscrittore presso la banca  bonificante in corrispondenza dell’apertura del conto, renderebbe superflua la  sua ripetizione presso l’intermediario richiedente.</font></p>
<p><font class="text">Alla luce di quanto precede, si fornisce indicazione delle modalità di  attestazione che appaiono fin d’ora idonee per consentire l’identificazione a  distanza in relazione all’instaurazione di rapporti continuativi ovvero  all’effettuazione di operazioni di importo superiore alla soglia di venti  milioni di lire.</font></p>
<ol>  <font class="text"></p>
<li>L’attestazione può essere resa, come più sopra detto, in via implicita  attraverso la trasmissione di un bonifico dalla banca attestante  all’intermediario che deve procedere a identificazione a distanza a condizione  che: a) il bonifico sia eseguito a valere su un rapporto nominativo per il quale  il cliente è stato opportunamente identificato; b) l’intermediario, che deve  procedere a identificazione a distanza e che riceve dal cliente comunicazione  dei dati identificativi, assegni al cliente stesso un codice identificativo che  questi avrà cura di comunicare alla banca presso la quale è intrattenuto il  rapporto che, a sua volta, lo dovrà riportare sul bonifico inviato  all’intermediario; c) tutte le successive operazioni siano domiciliate e cioè  transitino sul conto originario d’appoggio per avere la certezza che queste  siano effettuate sempre dalla stessa persona in modo tale da soddisfare  l’obbligo d’identificazione previsto per ogni operazione a valere su di un  medesimo rapporto.</li>
<li>In alternativa, l’idonea attestazione può essere effettuata mediante  compilazione di un modulo, anche predisposto dall’intermediario che deve  procedere all’identificazione, contenente i dati identificativi del cliente, ivi  compresi gli estremi del documento impiegato per l’identificazione, debitamente  timbrato e sottoscritto dall’intermediario attestante. Tale certificazione può  essere prodotta su specifica richiesta dello stesso soggetto interessato.  L’identificazione a distanza attraverso compilazione di modulo contenente i dati  identificativi consente l’impiego di mezzi di pagamento diversi dal bonifico per  l’apertura del rapporto o l’effettuazione di operazioni di valore superiore a  venti milioni di lire.</li>
<p></font></ol>
<p><font class="text">Le procedure sopra descritte sono applicabili al mercato finanziario interno  e, per quanto riguarda l’apertura di rapporti dall’estero, solo nei confronti di  banche di Paesi GAFI o, comunque, dotate dei requisiti previsti dal D.M.  29/10/1993, paragrafo 4, e dalla Circolare U.I.C. 26/11/1993.</font></p>
<p><font class="text">Resta, infine, fermo che per ogni deroga alle procedure prospettate o in ogni  caso di anomalia riscontrato deve essere senza ritardo attivata la procedura di  segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’art. 3 della Legge  197/1991.</font></p>
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		<title>Disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 05:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trading online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legge Antiriciclaggio]]></category>

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		<description><![CDATA[Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 &#8211; &#8220;Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell&#8217;articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205&#8243;
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l&#8217;articolo 9 della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 &#8211; &#8220;Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell&#8217;articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205&#8243;</p>
<p>Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2000</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>
<p>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;</p>
<p>Visto l&#8217;articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega il Governo ad emanare, entro otto mesi dall&#8217;entrata in vigore della stessa legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto in conformità dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal medesimo articolo, procedendo all&#8217;abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina;</p>
<p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 2000;</p>
<p>Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall&#8217;articolo 17 della predetta legge n. 205 del 1999;</p>
<p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2000;</p>
<p>Sulla proposta del Ministro delle finanze e del Ministro della giustizia;</p>
<p>E m a n a<br />
il seguente decreto legislativo:</p>
<p><strong>Titolo I<br />
DEFINIZIONI</strong></p>
<p><strong>Art. 1<br />
Definizioni</strong></p>
<p>1. Ai fini del presente decreto legislativo:<br />
a) per &#8220;fatture o altri documenti per operazioni inesistenti&#8221; si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l&#8217;imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l&#8217;operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;<br />
b) per &#8220;elementi attivi o passivi&#8221; si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell&#8217;applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;<br />
c) per &#8220;dichiarazioni&#8221; si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche;<br />
d) il &#8220;fine di evadere le imposte&#8221; e il &#8220;fine di consentire a terzi l&#8217;evasione&#8221; si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d&#8217;imposta, e del fine di consentirli a terzi;<br />
e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il &#8220;fine di evadere le imposte&#8221; ed il &#8220;fine di sottrarsi al pagamento&#8221; si intendono riferiti alla società, all&#8217;ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;<br />
f) per &#8220;imposta evasa&#8221; si intende la differenza tra l&#8217;imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l&#8217;intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine;<br />
g) le soglie di punibilità riferite all&#8217;imposta evasa si intendono estese anche all&#8217;ammontare dell&#8217;indebito rimborso richiesto o dell&#8217;inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.</p>
<p><strong>Titolo II<br />
DELITTI </strong><br />
<strong><br />
Capo I<br />
Delitti in materia di dichiarazione </strong></p>
<p><strong>Art. 2.<br />
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</strong></p>
<p>1. E&#8217; punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p>
<p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell&#8217;amministrazione finanziaria.</p>
<p>3. Se l&#8217;ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.</p>
<p><strong>Art. 3.<br />
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</strong></p>
<p>1. Fuori dei casi previsti dall&#8217;articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l&#8217;accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:<br />
a) l&#8217;imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni;<br />
b) l&#8217;ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all&#8217;imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell&#8217;ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire tre miliardi.<br />
<strong><br />
Art. 4.<br />
Dichiarazione infedele</strong></p>
<p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:<br />
a) l&#8217;imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;<br />
b) l&#8217;ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all&#8217;imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell&#8217;ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire quattro miliardi.</p>
<p><strong>Art. 5.<br />
Omessa dichiarazione</strong></p>
<p>1. E&#8217; punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l&#8217;imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni.</p>
<p>2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p>
<p><strong>Art. 6.<br />
T e n t a t i v o</strong></p>
<p>1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.</p>
<p><strong>Art. 7.<br />
Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio</strong></p>
<p>1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell&#8217;esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio.</p>
<p>2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli.</p>
<p><strong>Capo II<br />
Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte</strong></p>
<p><strong>Art. 8.<br />
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</strong></p>
<p>1. E&#8217; punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l&#8217;evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p>
<p>2. Ai fini dell&#8217;applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l&#8217;emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p>
<p>3. Se l&#8217;importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.</p>
<p><strong>Art. 9.<br />
Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</strong></p>
<p>1. In deroga all&#8217;articolo 110 del codice penale:<br />
a) l&#8217;emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall&#8217;articolo 2;<br />
b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall&#8217;articolo 8.</p>
<p><strong>Art. 10.<br />
Occultamento o distruzione di documenti contabili</strong></p>
<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l&#8217;evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>
<p><strong>Art. 11.<br />
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</strong></p>
<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.</p>
<p><strong>Titolo III<br />
DISPOSIZIONI COMUNI</strong></p>
<p><strong>Art. 12.<br />
Pene accessorie</strong></p>
<p>1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:<br />
a) l&#8217;interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;<br />
b) l&#8217;incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;<br />
c) l&#8217;interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;<br />
d) l&#8217;interdizione perpetua dall&#8217;ufficio di componente di commissione tributaria;<br />
e) la pubblicazione della sentenza a norma dell&#8217;articolo 36 del codice penale.</p>
<p>2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l&#8217;interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.</p>
<p><strong>Art. 13.<br />
Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario</strong></p>
<p>1. Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell&#8217;articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all&#8217;accertamento previste dalle norme tributarie.</p>
<p>2. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all&#8217;imputato a norma dell&#8217;articolo 19, comma 1.</p>
<p>3. Della diminuzione di pena prevista dal comma 1 non si tiene conto ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma dell&#8217;articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>
<p><strong>Art. 14.<br />
Circostanza attenuante. Riparazione dell&#8217;offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario</strong></p>
<p>1. Se i debiti indicati nell&#8217;articolo 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l&#8217;imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto può chiedere di essere ammesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell&#8217;offesa recata all&#8217;interesse pubblico tutelato dalla norma violata.</p>
<p>2. La somma, commisurata alla gravità dell&#8217;offesa, non può essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell&#8217;articolo 135 del codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato.</p>
<p>3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento.</p>
<p>4. Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell&#8217;articolo 12. Si osserva la disposizione prevista dal comma 3 dell&#8217;articolo 13.</p>
<p>5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita.</p>
<p><strong>Art. 15.<br />
Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie</strong></p>
<p>1. Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell&#8217;articolo 47, terzo comma, del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione.</p>
<p><strong>Art. 16.<br />
Adeguamento al parere del Comitato per l&#8217;applicazione delle norme antielusive</strong></p>
<p>1. Non da&#8217; luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall&#8217;articolo 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si è uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l&#8217;applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell&#8217;istanza sulla quale si e&#8217; formato il silenzio-assenso.</p>
<p><strong>Art. 17.<br />
Interruzione della prescrizione</strong></p>
<p>1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell&#8217;articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall&#8217;atto di accertamento delle relative violazioni.</p>
<p>Art. 18.<br />
Competenza per territorio</p>
<p>1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell&#8217;articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.</p>
<p>2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all&#8217;estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.</p>
<p>3. Nel caso previsto dal comma 2 dell&#8217;articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l&#8217;ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall&#8217;articolo 335 del codice di procedura penale.</p>
<p><strong>Titolo IV<br />
RAPPORTI CON IL SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO E FRA PROCEDIMENTI</strong></p>
<p><strong>Art. 19.<br />
Principio di specialità</strong></p>
<p>1. Quando uno stesso fatto e&#8217; punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.</p>
<p>2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell&#8217;articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato.</p>
<p><strong>Art. 20.<br />
Rapporti tra procedimento penale e processo tributario</strong></p>
<p>1. Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.</p>
<p><strong>Art. 21.<br />
Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti</strong></p>
<p>1. L&#8217;ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.</p>
<p>2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicali dall&#8217;articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. In quest&#8217;ultimo caso, i termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all&#8217;ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi.</p>
<p>3. Nei casi di irrogazione di un&#8217;unica sanzione amministrativa per più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.</p>
<p><strong>Titolo V<br />
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI </strong></p>
<p><strong>Art. 22.<br />
Modalità di documentazione dell&#8217;avvenuta estinzione dei debiti tributari</strong></p>
<p>1. Con decreto del Ministero delle finanze, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabilite le modalità di documentazione dell&#8217;avvenuta estinzione dei debiti tributari indicati nell&#8217;articolo 13 e di versamento delle somme indicate nell&#8217;articolo 14, comma 3.</p>
<p><strong>Art. 23.<br />
Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da parte della Guardia di finanza</strong></p>
<p>1. Nell&#8217;articolo 63, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell&#8217;articolo 33, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: &#8220;previa autorizzazione dell&#8217;autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;previa autorizzazione dell&#8217;autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all&#8217;articolo 329 del codice di procedura penale&#8221;.</p>
<p><strong>Art. 24.<br />
Modifica dell&#8217;articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18</strong></p>
<p>1. L&#8217;ottavo comma dell&#8217;articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:<br />
&#8220;Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell&#8217;articolo 1 o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell&#8217;articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonché chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.&#8221;.</p>
<p><strong>Art. 25.<br />
Abrogazioni</strong></p>
<p>1. Sono abrogati:<br />
a) l&#8217;articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;<br />
b) l&#8217;articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249;<br />
c) l&#8217;articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;<br />
d) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;<br />
e) l&#8217;articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649;<br />
f) l&#8217;articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1984, n. 17;<br />
g) l&#8217;articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 60;<br />
h) l&#8217;articolo 2, commi 27 e 28, e l&#8217;articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;<br />
i) l&#8217;articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;<br />
l) l&#8217;articolo 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;<br />
m) l&#8217;articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.</p>
<p>2. E&#8217; abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.</p>
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