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Sei qui: Trading online » Legge Antiriciclaggio » Lettera circolare ABI LG/OI n. 5819 del 17/7/92

ALLE DIREZIONI DELLE AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO ASSOCIATI

LORO SEDI

Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso (pos. 201) Legge 5 luglio 1991 n. 197, conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143 Rilevazione delle operazioni “frazionate”

Si fa seguito alle lettere-circolari prot. LG n. 6351 del 18 luglio 1991, n. 10692 del 23 dicembre 1991 e n. 4 del 2 gennaio 1992, con le quali – rispettivamente – sono stati commentati la legge 5 luglio 1991, n. 197 ed il decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991, contenente le modalità di attuazione dell’art. 2 della stessa legge n. 197, per comunicare che nella “Gazzetta Ufficiale” n. 161 del 10 luglio 1992 è stato pubblicato il decreto del Ministro del tesoro 7 luglio 1992, contenente “Modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché standards e compatibilità informatiche da rispettare, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall’art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e, da ultimo, dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197″.

1. Il decreto è stato emanato in attuazione dell’art. 13, comma 5, della legge n. 15/1980 che demandava all’indicato Ministro la determinazione delle modalità di acquisizione e di archiviazione delle informazioni nonchè le specifiche tecniche relative all’archivio unico informatico, sul quale debbono essere riportati i dati concernenti le operazioni con mezzi di pagamento di importo superiore a 20 milioni di lire in una a quelli dei conti, depositi o rapporti continuativi instaurati dall’intermediario stesso con la propria clientela.

Il provvedimento in esame – la cui emanazione era stata prevista dal medesimo art. 13 entro il termine del 30 giugno 1992 – contiene altresì disposizioni concernenti le operazioni “frazionate” e cioè quelle di importo singolarmente inferiore a 20 milioni di lire, ma che per la natura e le modalità con cui sono poste in essere, ancorchè effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo, si può ritenere costituiscano parte di un’unica operazione (cfr. art. 13, comma 2).

2. Per la rilevazione di tali operazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 13, gli intermediari “devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell’ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell’operazione”.

Nella predisposizione degli indicati strumenti – la cui attivazione era prevista entro il 7 luglio 1992, termine peraltro non sottoposto ad alcuna diretta sanzione penale o amministrativa (cfr. art. 2, comma 2, della legge n. 197/1991) – gli intermediari sono quindi tenuti ad adeguarsi a quanto in proposito stabilito dal provvedimento in questione, predisponendo con la dovuta sollecitudine i predetti strumenti.

La costituzione dell’archivio unico deve invece avvenire entro il 10 gennaio 1993 (sei mesi dalla pubblicazione del decreto; cfr. art. 13, comma 5, della legge n. 15/1980).

Ne consegue che fino all’attivazione del predetto archivio, la registrazione delle operazioni – sia “frazionate” che d’importo “unitario” superiore a 20 milioni di lire – e dei conti, depositi o altri rapporti continuativi, deve continuare ad essere effettuata su un “apposito registro” (secondo la dizione della norma da ultimo citata), le cui formalità di tenuta sono state dettate dal decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991.

Del pari, occorre conformarsi a quanto previsto da quest’ultimo provvedimento anche per quanto concerne le modalita’ operative di identificazione.

3. In considerazione della particolare rilevanza della problematica in oggetto, appare opportuno che il settore del credito assuma al riguardo comportamenti uniformi.

L’Associazione con l’ausilio dei propri organi tecnici ha elaborato le Istruzioni uniformi per la rilevazione delle operazioni frazionate, riportate in allegato con una nota di commento.

***

Nel fare riserva di illustrare con apposita comunicazione le disposizioni del decreto del Ministro del tesoro 7 luglio 1992 (di cui si unisce copia per completezza di documentazione) concernenti l’archivio unico informatico, si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

( Giuseppe Zadra)

Allegati

ISTRUZIONI UNIFORMI PER LA RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI FRAZIONATE

Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso (pos. 201) Legge 5 luglio 1991, n. 197, conversione del decreto-legge 3 maggio 1991. n. 143

Premessa

L’art. 13, comma 2, della legge 6 febbraio 1980, n. 15 (nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, della legge 5 luglio 1991, n. 197) prevede la registrazione delle operazioni singolarmente inferiori a 20 milioni di lire che, ancorchè effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, si può ritenere, per la loro natura e per le modalità con cui sono poste in essere, costituiscano parte di un’unica operazione.

L’art. 2, comma 2, della legge n. 197/1991 testualmente prescrive che “le disposizioni di cui all’art. 13 (…) [della legge n. 15/1980] trovano applicazione anche con riferimento ai trasferimenti di cui all’articolo 1″ e cioè quelli di titoli al portatore, in lire o valuta estera, d’ammontare superiore a 20 milioni di lire effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.

Il medesimo art. 13, comma 3, richiede, ai fini dell’applicazione delle disposizioni sopra riportate, che gli intermediari mettano a disposizione del personale incaricato gli “strumenti tecnici idonei a conoscere in tempo reale le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell’ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell’operazione”.

Il decreto del Ministro del tesoro del 19 dicembre 1991 (contenente le modalità di attuazione del suddetto art. 2), capo 2.3, 2° capoverso, stabilisce che attraverso gli indicati strumenti deve essere assicurata la conoscenza delle “operazioni eseguite dal cliente presso la stessa dipendenza dell’ente o istituto nel giorno dell’operazione e nei giorni lavorativi ricompresi nei sette giorni precedenti”.

Il decreto del Ministro del tesoro del 7 luglio 1992 (contenente le modalità di attuazione dell’archivio unico di pertinenza dell’intermediario), art. 5, comma 1, enuncia il principio che, nella predisposizione degli strumenti tecnici in questione, gli intermediari tengano conto dei volumi e della tipologia dell’attività in concreto svolta presso ciascuna delle dipendenze.

Lo stesso art. 5, comma 2, stabilisce che “l’aggregazione delle operazioni che possono ritenersi (…) parti di un’unica operazione frazionata può effettuarsi con elaborazioni da eseguirsi immediatamente o, comunque, entro il giorno lavorativo successivo”.

Il medesimo articolo, comma 3, recita: “gli intermediari, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate”.

Gli organi tecnici dell’Associazione, considerata la portata giuridica della normativa in discorso ed esaminati gli impatti organizzativi rivenienti dalla sua applicazione alla luce dei sistemi informativi attualmente in essere nel settore, hanno convenuto che le aziende e gli istituti di credito si attengano ai comportamenti di seguito descritti.

1. Operazione “frazionata”.

Si considera operazione “frazionata” quella costituita da più movimentazioni di mezzi di pagamento, ciascuna inferiore a 20 milioni di lire, contabilizzate nei giorni lavorativi ricompresi nei sette di calendario antecedenti il giorno lavorativo in cui viene contabilizzata la movimentazione che fa scattare la registrazione, in quanto la sommatoria di tutte le predette movimentazioni supera l’indicato limite.

Le aggregazioni vanno effettuate alla fine della giomata contabile nella quale si verifica il superamento della soglia dei 20 milioni di lire.

2. Valore minimo delle movimentazioni.

Ai fini del computo di cui sopra, le aziende e gli istituti di credito debbono mantenere nota soltanto delle movimentazioni d’ammontare pari o superiore a 3 milioni di lire, siano esse compiute da clientela meramente occasionale ovvero da titolari di conti o depositi.

3. Strumenti tecnici di rilevazione delle movimentazioni.

Le aziende ed istituti di credito debbono predisporre “strumenti tecnici” per verificare tutte le movimentazioni poste in essere:

a) da un medesimo nominativo sia che incidano su conti o depositi solo allo stesso intestati sia che non interessino rapporti;

b) da più nominativi purchè incidenti su conti o depositi dei quali gli stessi risultino i soli intestatari;

c) da clientela meramente occasionale.

La sommatoria, ai sensi del capo 2.3, 2° capoverso, del decreto del 19 dicembre 1991, va fatta distintamente nell’ambito di ciascuna delle classi di operazioni sopra individuate.

Pertanto,

a) in caso di rapporti singolarmente intestati vanno unitariamente considerate tutte le movimentazioni poste in essere dal medesimo nominativo sia che transitino su conti dello stesso, ancorchè su depositi diversi, sia che non accedano sui predetti conti o depositi;

b) in caso di rapporti cointestati, la registrazione viene attribuita a tutti gli intestatari congiuntamente. Vanno unitariamente considerate le movimentazioni poste in essere su conti della specie, ancorchè accedano a depositi diversi, in una a quelle che non interessano rapporti;

c) le operazioni effettuate da terzi che interessino conti o depositi vanno attribuite ai titolari dei conti o depositi stessi.

4. Modalità di identificazione della clientela occasionale.

In caso di operazioni che non incidano su conti o depositi, se l’operatività della banca ai fini della rilevazione in questione, non prevedesse di evidenziare in tempo reale il superamento della soglia dei 20 milioni di lire, gli estremi del documento di identificazione e del codice fiscale andranno raccolti all’atto di ogni singola movimentazione.

Qualora invece l’operativita’ della banca ai fini della rilevazione in questione, consentisse di evidenziare in tempo reale il superamento della soglia dei 20 milioni di lire, le aziende ed istituti di credito assumeranno, all’atto della prima movimentazione, le generalità del soggetto: nome, cognome, luogo e data di nascita. Gli estremi del documento identificativo, ed eventualmente il codice fiscale, verranno invece acquisiti allorquando dovrà procedersi alla registrazione, al verificarsi delle condizioni previste.

5. Movimentazioni da rilevare.

Le aziende e gli istituti di credito debbono mantenere nota delle movimentazioni riportate nell’elenco allegato sulla base della codifica ivi indicata.

In deroga a quanto richiesto dalla normativa in discorso, le aziende e gli istituti di credito debbono altresi’ mantenere nota:

a) dei trasferimenti tra conti o depositi aventi la medesima intestazione ed incardinati presso diversi enti creditizi;

b) della consegna e del ritiro di titoli al portatore allo sportello.

6. Criteri di aggregazione delle movimentazioni.

La registrazione di un’operazione “frazionata” deve essere effettuata automaticamente al superamento del limite dei 20 milioni di lire, escludendosi ogni ulteriore valutazione da parte dei dipendenti bancari incaricati della rilevazione.

A tal fine, le causali delle movimentazioni da sommare sono unificate in classi omogenee denominate “famiglie” nel cui ambito esse sono ricondotte in “sottogruppi”; la sommatoria avviene fra quelle di ciascun “sottogruppo”.

7. Valorizzazione delle movimentazioni.

Delle movimentazioni di titoli al portatore in lire va mantenuta nota facendo riferimento al valore nominale degli stessi.

Delle movimentazioni in valuta va mantenuta nota del loro controvalore in lire al cambio di effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio medio Milano-Roma del giorno precedente la data dell’operazione.

… (omissis)


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