Ministero del Tesoro – Circolare 20 gennaio 1995, n.1
Archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197. Chiarimenti in ordine all’obbligo di istituzione
Nell’ambito della disciplina diretta a prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, l’art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.625, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall’art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, impone agli intermediari indicati nelle lettere da a) ad m) dello stesso articolo agli obblighi:
- di identificare i soggetti che presso di essi compiono operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a 20 milioni di lire ovvero accendono ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo;
- di registrare i relativi dati nell’archivio unico informatico, conservandoli per la durata di 10 anni.
L’art. 5, comma 4, di detta legge n. 197/1991 prevede che l’omessa istituzione dell’archivio unico informatico è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 10 a 50 milioni di lire.
Con decreto del 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1992, n. 161, relativo alle modalità di attuazione del citato art. 13 del decreto-legge n. 625/1979, è stato precisato (art. 1) che sono tenuti ad istituire l’archivio unico informatico gli intermediari che – nell’esercizio delle attività istituzionali effettuano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento trasferimento di titoli al portatore di importo superiore a lire 20 milioni ovvero intrattengono con la clientela conti, depositi o altri rapporti continuativi-.
Ciò premesso, per eliminare i dubbi sollevati da alcune categorie di intermediari, si chiarisce, conformemente all’avviso espresso dal comitato antiriciclaggio, che in base alle richiamate disposizioni l’istituzione dell’archivio unico informatico, è legata alla reale esistenza di dati da registrare e, cioè, di dati relativi ad operazioni effettivamente compiute di importo superiore a 20 milioni di lire ovvero a conti, depositi, o altri rapporti continuativi effettivamente aperti nei confronti della clientela.