Talijanski Ured Burza - kružna 22. kolovoz 1997
Upute za izradu izvješća iz transakcija finansijskih posrednika i kreditne institucije prema članu 33 i praćenje Uredbi-Zakon od 3. maja 1991, n. 143, pretvorena u zakon 5. srpnja 1991, n. 197, kako je izmijenjeno Zakonodavna Dekret 26 svi 1997, n. 153.
1. Općenito.
1,1 pravni okvir.
Prema čl. 3. Uredba-Zakon od 3. maja 1991, n. 143, pretvorena u zakon 5. srpnja 1991, n. 197, kako je izmijenjeno Zakonodavna Dekret 26 svi 1997, n. 153 podliježe izvješćivanju na talijanskom deviznih transakcija koje su, po prirodi, opsegu, priroda, ili za bilo koju drugu okolnost zašto poznata njihova uloga, sugerirajući da je novac, imovina, ili korisnost objekt svibanj dolaze iz iste zločine prema članovima 648 i 648-bis-ter u kazneni zakonik.
S posebnim osvrtom na posrednici podliježe izvješćivanja, u umjetnosti. 3., stavak 2. Zakona No 197 / 1991, kako je izmijenjeno umjetnosti. 1. Zakonodavni Uredbe Br. 153/1997, prevede che “il titolare dell’attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall’archivio di cui all’art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, anche in via informatica e telematica, all’Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti”.
1.2 Ambito soggettivo.
Ai sensi del citato art. 3, sono tenuti ad effettuare le segnalazioni di operazioni sospette i soggetti indicati nell’art. 4 della legge n. 197/1991, indipendentemente dall’abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di denaro contante o titoli al portatore per ammontare superiore a venti milioni di lire di cui all’art. 1 della stessa legge.
1.3 Ruolo dell’Ufficio italiano dei cambi.
Il decreto legislativo n. 153 /1997, nel provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni sospette, in attuazione della delega contenuta nell’art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ha assegnato all’Ufficio italiano dei cambi, quale autorità amministrativa centrale in materia di antiriciclaggio, il compito di ricevere le segnalazioni, analizzarle e approfondirle sotto il profilo finanziario, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettere da a) ad e), e di trasmetterle, infine, opportunamente arricchite, alle autorità investigative competenti.
La nuova disciplina della procedura di segnalazione e di successiva analisi delle transazioni sospette poggia su tre principi fondamentali: 1) la celerità della procedura; 2) l’arricchimento della segnalazione sotto l’aspetto finanziario; 3) la tutela della riservatezza del soggetto segnalante.
Per assicurare il corretto svolgimento dell’intera procedura di produzione della segnalazione, la necessaria omogeneità tra i dati segnalati, quelli presenti nei propri archivi e quelli eventualmente richiesti in seguito agli stessi segnalanti o ad autorità pubbliche, italiane od estere, nonché per poter procedere, ove ne ricorrano gli estremi, alla sospensione delle operazioni segnalate ai sensi dell’art. 3, comma 6, nuovo testo, della legge n. 197/1991, l’Ufficio italiano dei cambi individua di seguito il contenuto informativo della segnalazione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera c), della legge n. 197/ 1991, così come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo n. 153/1997, “l’Ufficio italiano dei cambi può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti di cui all’art. 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse”. A tal proposito, l’Ufficio si riserva di rivolgere agli intermediari specifiche richieste relative ad operazioni segnalate, in base alle esigenze conoscitive eventualmente emerse durante il processo di approfondimento finanziario della segnalazione.
Al fine di garantire la necessaria efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni nella fase della segnalazione ed in quella del successivo approfondimento, gli intermediari soggetti all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (cfr. par. 1.2), sono tenuti a comunicare all’Ufficio italiano dei cambi, all’atto delle prima segnalazione e comunque, indipendentemente dalla effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta, entro il 30 settembre 1997, gli estremi (servizio o area di appartenenza, recapito telefonico e di fax) delle strutture di riferimento per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative alla procedura in parola. Gli intermediari organizzati in più strutture deputate all’invio delle segnalazioni di operazioni sospette sono tenuti ad identificare ogni singola struttura (cfr. par. 4.2). Ogni variazione relativa agli estremi citati deve essere tempestivamente comunicata.
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge n. 197/1991, così come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo n. 153/1997, l’Ufficio italiano dei cambi dà notizia all’intermediario segnalante circa le segnalazioni che non hanno avuto ulteriore corso presso gli organi investigativi.
2. Oggetto della segnalazione.
2.1 Segnalazione iniziale.
Costituisce oggetto di segnalazione l’operazione che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 197/1991, solleva motivi di sospetto. Nell’indicazione dei motivi del sospetto, deve aversi particolare riguardo al contenuto delle “Indicazioni per la segnalazione di operazioni sospette” diffuse dalla Banca d’Italia.
E’ considerata “operazione” sia una singola transazione sia un insieme di transazioni che appaiano tra loro funzionalmente ed economicamente collegate.
2.2 Segnalazione sostitutiva.
La segnalazione sostitutiva viene prodotta quando, in relazione ad una medesima operazione sospetta, si renda necessaria una rettifica dei dati già contenuti in una segnalazione iniziale.
La rettifica di una segnalazione può avvenire su iniziativa del segnalante ovvero su richiesta dell’Ufficio italiano dei cambi a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di anomalie o incongruenze nel contenuto della segnalazione.
La segnalazione sostitutiva prende integralmente il posto di quella iniziale. Essa dovrà pertanto essere completa di tutti i dati precedentemente indicati oltreché, ovviamente, dei dati risultanti dalla rettifica, e dovrà pertanto riportare la chiave identificativa della segnalazione iniziale (Tipo intermediario segnalante, Codice dell’intermediario segnalante, Numero identificativo della segnalazione, Data della segnalazione) nei campi corrispondenti (cfr. par. 4.1).
2.3 Segnalazione di operazione non eseguita.
Al fine di consentire all’Ufficio, ove ne ricorrano i presupposti, di esercitare il potere di sospensione delle operazioni segnalate e non eseguite, ad esso attribuito dall’art. 3, comma 6, della legge n. 197/1991, così come risultante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 153/1997, si richiede la separata evidenza delle operazioni segnalate come non eseguite.
Poiché la non avvenuta esecuzione dell’operazione segnalata rende ancora più accentuata l’esigenza di tempestività nell’inoltro della segnalazione, è in tali casi data al segnalante la possibilità di effettuare la segnalazione in modo non completo.
In caso di segnalazione di un’operazione articolata in più transazioni tra loro collegate (cfr. par. 2.1), l’operazione si considera eseguita quando tutte le transazioni indicate nella segnalazione sono eseguite.
3. Contenuto della segnalazione.
Il contenuto della segnalazione consiste in dati e notizie sull’operazione posta in essere nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.
Le informazioni richieste rientrano tra quelle la cui conoscenza da parte dell’intermediario segnalante è ritenuta indispensabile per un’esatta qualificazione del sospetto e rispondono ai criteri definiti nelle “Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette” diffuse dalla Banca d’Italia ad uso degli intermediari creditizi, riferiti alla generalità degli intermediari finanziari soggetti all’obbligo della segnalazione.
I dati necessari per la segnalazione sono desumibili in larga misura dall’Archivio unico informatico di cui all’art. 2 della legge n. 197/1991 e rientrano, in ogni caso, nell’insieme degli elementi a disposizione del titolare dell’attività tenuto all’effettuazione della segnalazione.
Lo schema di segnalazione, illustrato nell’allegato A, si articola in:
- informazioni generali sulla segnalazione e sul segnalante (quadro A);
- informazioni sull’operazione oggetto di segnalazione e sul rapporto interessato dall’operazione segnalata (quadro B);
- informazioni sulla persona fisica cui l’operazione va riferita (titolare del conto e/o delle disponibilità movimentate) (quadro C);
- informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l’operazione va riferita (titolare del conto e/o delle disponibilità movimentate) (quadro D);
- informazioni su altri rapporti continuativi, legami con altri soggetti, altre operazioni effettuate non direttamente riconducibili al motivo del sospetto (quadro E);
- informazioni sulla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l’operazione (quadro F).
Istruzioni sul contenuto informativo della segnalazione
4. Informazioni generali sulla segnalazione e sul segnalante (quadro A).
4.1 Informazioni di riferimento della segnalazione.
Il campo tipo segnalazione, nel quale si fornisce l’indicazione sulla natura iniziale o sostitutiva della segnalazione, deve essere valorizzato con “0″ nel caso di segnalazione iniziale, con “1″ nel caso di segnalazione sostituiva di una precedentemente inviata (cfr. par. 2.2).
Il campo numero identificativo della segnalazione deve essere valorizzato con un numero progressivo univoco nell’ambito dell’anno per ciascun segnalante, ovvero per ciascuna autonoma struttura deputata all’invio delle segnalazioni (cfr. par. 1.3). Per le segnalazioni sostitutive, il numero identificativo deve essere lo stesso già assegnato alla segnalazione cui la rettifica si riferisce.
Nel campo data della segnalazione va indicata la data in cui viene prodotta per la prima volta la segnalazione. Pertanto, le eventuali segnalazioni sostitutive (campo tipo segnalazione contenente il valore “1″) devono riportare la data della prima segnalazione cui la sostitutiva si riferisce.
Il campo data di invio della segnalazione deve riportare la data relativa all’inoltro della segnalazione. Per le segnalazioni iniziali, tale data coincide con quella indicata nel campo data della segnalazione. Per le segnalazioni sostitutive, invece, tale data sarà successiva alla data di invio della segnalazione iniziale cui si riferisce.
4.2 Dati anagrafici del segnalante.
Il campo tipo dell’intermediario segnalante deve indicare il tipo di intermediario codificato secondo la tabella già utilizzata per l’Archivio unico informatico.
Il campo codice dell’intermediario segnalante deve contenere il codice assegnato dall’ente codificatore, comprensivo dell’eventuale codice di controllo, completato a destra da spazi. Tale codice deve essere valorizzato con le codifiche previste per l’Archivio unico informatico. Viene effettuata la verifica di correttezza del codice di controllo relativamente ai codici per i quali esso è previsto. In caso di pluralità di strutture di riferimento (cfr. par. 1.3), ogni struttura segnalante viene identificata tramite un codice composto dal codice abi, comprensivo del carattere di controllo, seguito dal codice cab senza il codice di controllo.
Nel campo denominazione va indicata la ragione sociale del segnalante, riportandola così come compare nei documenti ufficiali dello stesso, senza l’utilizzo di sigle o acronimi, a meno che questi non costituiscano le effettive ragioni sociali.
Il campo indirizzo è riferito alla via e al numero civico della sede legale del segnalante.
Il campo cab comune deve riportare il cab del comune della sede legale del segnalante, comprensivo di codice di controllo soggetto a verifica di validità, come da tabella impiegata per l’Archivio unico informatico.
Il campo comune deve contenere la descrizione “in chiaro” del comune della sede legale.
Nel campo provincia deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune della sede legale, soggetta a verifica di validità in base alla presenza della sigla nella relativa tabella impiegata per l’Archivio unico informatico.
4.3 Dipendenza nella quale si è concretizzata l’attività sospetta.
In tale sezione del quadro A va indicata la dipendenza nella quale è stata posta in essere l’operazione segnalata, specificando il codice interno della dipendenza, il cab, il comune e la sigla automobilistica della provincia. Valgono le medesime istruzioni di cui al par. precedente.
4.4 Struttura preposta a fornire presso l’istituzione finanziaria segnalante informazioni relative all’operazione.
Si richiede di indicare nei campi compresi in tale sezione gli estremi di riferimento della struttura interna dell’intermediario da contattare per ogni eventuale comunicazione nel corso della procedura in relazione a segnalazioni effettuate (cfr. par. 1.3). Le informazioni richieste concernono la denominazione del servizio o area di appartenenza della struttura ei numeri di telefono e di fax relativi.
5. Informazioni sull’operazione oggetto di segnalazione e sul rapporto interessato dall’operazione segnalata (quadro B).
5.1 Informazioni inerenti l’operazione oggetto di segnalazione.
Nel caso in cui il sospetto per il quale viene effettuata la segnalazione sia riferito ad una pluralità di transazioni, deve essere indicato il numero complessivo di queste nel campo numero transazioni collegate (cfr. par. 2.1).
Il quadro B va compilato tante volte quante sono le transazioni in cui si articola l’operazione da segnalare. Qualora le transazioni rilevanti siano in numero maggiore, l’intermediario riporta le indicazioni relative alle tre ritenute maggiormente significative ai fini della determinazione del sospetto, anche in ragione dell’importo e della tipologia. Eventuali transazioni comprese nel collegamento e non ancora eseguite devono comunque essere segnalate tra le tre individuate.
Possono pertanto essere compilati fino a un massimo di tre quadri B, dei quali il primo, obbligatorio, è riferito alla transazione principale.
Si considera principale la transazione che consente l’esecuzione delle altre ad essa collegate.
Nel campo note del quadro B (cfr. par. 5.3) va comunque descritta l’operazione nella sua interezza.
Il campo stato operazione va valorizzato con “1″ se l’operazione è stata eseguita, con “0″ in caso contrario (cfr. par. 2.3).
Nel campo data dell’operazione viene riportata la data in cui l’operazione segnalata è stata eseguita. In caso di operazione non ancora eseguita, va indicata la data in cui essa è stata richiesta.
Per la valorizzazione del campo causale dell’operazione vanno impiegate le codifiche attualmente utilizzate per l’Archivio unico informatico. Gli intermediari non bancari, ove non risulti possibile individuare un codice specifico, dovranno riportare le codifiche residuali U1 e U2.
Nel campo lire o divisa estera va indicato se l’operazione segnalata è espressa in lire (valore “1″) ovvero in divisa estera (valore “2″).
Il campo codice divisa deve contenere il codice della valuta in cui è stata effettuata l’operazione secondo la tabella di codifica già utilizzata per l’Archivio unico informatico. Qualora una medesima operazione venga effettuata con valute diverse, deve essere indicato il codice relativo alla valuta con controvalore in lire di maggiore entità.
Nel campo segno dell’operazione deve essere indicato se, nei confronti del soggetto cui l’operazione è riferita, essa comporta un dare (valore “D”) ovvero un avere (valore “A”), conformemente ai criteri impiegati per l’Archivio unico informatico.
L’importo indicato nel campo importo dell’operazione deve essere sempre espresso in lire, indipendentemente dalla valuta in cui è denominata l’operazione.
5.2 Dati relativi al rapporto interessato dall’operazione.
Il campo tipo rapporto deve contenere il codice identificativo del tipo di rapporto interessato dall’operazione segnalata. I codici sono riportati nella tabella descritta nell’allegato D.
Il campo numero rapporto deve contenere, 1. Zakonodavni Uredbe Br. 153/1997, prevede che “il titolare dell’attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall’archivio di cui all’art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, anche in via informatica e telematica, all’Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti”.
1.2 Ambito soggettivo.
Ai sensi del citato art. 3, sono tenuti ad effettuare le segnalazioni di operazioni sospette i soggetti indicati nell’art. 4 della legge n. 197/1991, indipendentemente dall’abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di denaro contante o titoli al portatore per ammontare superiore a venti milioni di lire di cui all’art. 1 della stessa legge.
1.3 Ruolo dell’Ufficio italiano dei cambi.
Il decreto legislativo n. 153 /1997, nel provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni sospette, in attuazione della delega contenuta nell’art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ha assegnato all’Ufficio italiano dei cambi, quale autorità amministrativa centrale in materia di antiriciclaggio, il compito di ricevere le segnalazioni, analizzarle e approfondirle sotto il profilo finanziario, ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettere da a) ad e), e di trasmetterle, infine, opportunamente arricchite, alle autorità investigative competenti.
La nuova disciplina della procedura di segnalazione e di successiva analisi delle transazioni sospette poggia su tre principi fondamentali: 1) la celerità della procedura; 2) l’arricchimento della segnalazione sotto l’aspetto finanziario; 3) la tutela della riservatezza del soggetto segnalante.
Per assicurare il corretto svolgimento dell’intera procedura di produzione della segnalazione, la necessaria omogeneità tra i dati segnalati, quelli presenti nei propri archivi e quelli eventualmente richiesti in seguito agli stessi segnalanti o ad autorità pubbliche, italiane od estere, nonché per poter procedere, ove ne ricorrano gli estremi, alla sospensione delle operazioni segnalate ai sensi dell’art. 3, comma 6, nuovo testo, della legge n. 197/1991, l’Ufficio italiano dei cambi individua di seguito il contenuto informativo della segnalazione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera c), della legge n. 197/ 1991, così come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo n. 153/1997, “l’Ufficio italiano dei cambi può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti di cui all’art. 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse”. A tal proposito, l’Ufficio si riserva di rivolgere agli intermediari specifiche richieste relative ad operazioni segnalate, in base alle esigenze conoscitive eventualmente emerse durante il processo di approfondimento finanziario della segnalazione.
Al fine di garantire la necessaria efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni nella fase della segnalazione ed in quella del successivo approfondimento, gli intermediari soggetti all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (cfr. par. 1.2), sono tenuti a comunicare all’Ufficio italiano dei cambi, all’atto delle prima segnalazione e comunque, indipendentemente dalla effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta, entro il 30 settembre 1997, gli estremi (servizio o area di appartenenza, recapito telefonico e di fax) delle strutture di riferimento per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative alla procedura in parola. Gli intermediari organizzati in più strutture deputate all’invio delle segnalazioni di operazioni sospette sono tenuti ad identificare ogni singola struttura (cfr. par. 4.2). Ogni variazione relativa agli estremi citati deve essere tempestivamente comunicata.
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge n. 197/1991, così come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo n. 153/1997, l’Ufficio italiano dei cambi dà notizia all’intermediario segnalante circa le segnalazioni che non hanno avuto ulteriore corso presso gli organi investigativi.
2. Oggetto della segnalazione.
2.1 Segnalazione iniziale.
Costituisce oggetto di segnalazione l’operazione che, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 197/1991, solleva motivi di sospetto. Nell’indicazione dei motivi del sospetto, deve aversi particolare riguardo al contenuto delle “Indicazioni per la segnalazione di operazioni sospette” diffuse dalla Banca d’Italia.
E’ considerata “operazione” sia una singola transazione sia un insieme di transazioni che appaiano tra loro funzionalmente ed economicamente collegate.
2.2 Segnalazione sostitutiva.
La segnalazione sostitutiva viene prodotta quando, in relazione ad una medesima operazione sospetta, si renda necessaria una rettifica dei dati già contenuti in una segnalazione iniziale.
La rettifica di una segnalazione può avvenire su iniziativa del segnalante ovvero su richiesta dell’Ufficio italiano dei cambi a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di anomalie o incongruenze nel contenuto della segnalazione.
La segnalazione sostitutiva prende integralmente il posto di quella iniziale. Essa dovrà pertanto essere completa di tutti i dati precedentemente indicati oltreché, ovviamente, dei dati risultanti dalla rettifica, e dovrà pertanto riportare la chiave identificativa della segnalazione iniziale (Tipo intermediario segnalante, Codice dell’intermediario segnalante, Numero identificativo della segnalazione, Data della segnalazione) nei campi corrispondenti (cfr. par. 4.1).
2.3 Segnalazione di operazione non eseguita.
Al fine di consentire all’Ufficio, ove ne ricorrano i presupposti, di esercitare il potere di sospensione delle operazioni segnalate e non eseguite, ad esso attribuito dall’art. 3, comma 6, della legge n. 197/1991, così come risultante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 153/1997, si richiede la separata evidenza delle operazioni segnalate come non eseguite.
Poiché la non avvenuta esecuzione dell’operazione segnalata rende ancora più accentuata l’esigenza di tempestività nell’inoltro della segnalazione, è in tali casi data al segnalante la possibilità di effettuare la segnalazione in modo non completo.
In caso di segnalazione di un’operazione articolata in più transazioni tra loro collegate (cfr. par. 2.1), l’operazione si considera eseguita quando tutte le transazioni indicate nella segnalazione sono eseguite.
3. Contenuto della segnalazione.
Il contenuto della segnalazione consiste in dati e notizie sull’operazione posta in essere nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.
Le informazioni richieste rientrano tra quelle la cui conoscenza da parte dell’intermediario segnalante è ritenuta indispensabile per un’esatta qualificazione del sospetto e rispondono ai criteri definiti nelle “Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette” diffuse dalla Banca d’Italia ad uso degli intermediari creditizi, riferiti alla generalità degli intermediari finanziari soggetti all’obbligo della segnalazione.
I dati necessari per la segnalazione sono desumibili in larga misura dall’Archivio unico informatico di cui all’art. 2 della legge n. 197/1991 e rientrano, in ogni caso, nell’insieme degli elementi a disposizione del titolare dell’attività tenuto all’effettuazione della segnalazione.
Lo schema di segnalazione, illustrato nell’allegato A, si articola in:
- informazioni generali sulla segnalazione e sul segnalante (quadro A);
- informazioni sull’operazione oggetto di segnalazione e sul rapporto interessato dall’operazione segnalata (quadro B);
- informazioni sulla persona fisica cui l’operazione va riferita (titolare del conto e/o delle disponibilità movimentate) (quadro C);
- informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l’operazione va riferita (titolare del conto e/o delle disponibilità movimentate) (quadro D);
- informazioni su altri rapporti continuativi, legami con altri soggetti, altre operazioni effettuate non direttamente riconducibili al motivo del sospetto (quadro E);
- informazioni sulla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l’operazione (quadro F).
Istruzioni sul contenuto informativo della segnalazione
4. Informazioni generali sulla segnalazione e sul segnalante (quadro A).
4.1 Informazioni di riferimento della segnalazione.
Il campo tipo segnalazione, nel quale si fornisce l’indicazione sulla natura iniziale o sostitutiva della segnalazione, deve essere valorizzato con “0″ nel caso di segnalazione iniziale, con “1″ nel caso di segnalazione sostituiva di una precedentemente inviata (cfr. par. 2.2).
Il campo numero identificativo della segnalazione deve essere valorizzato con un numero progressivo univoco nell’ambito dell’anno per ciascun segnalante, ovvero per ciascuna autonoma struttura deputata all’invio delle segnalazioni (cfr. par. 1.3). Per le segnalazioni sostitutive, il numero identificativo deve essere lo stesso già assegnato alla segnalazione cui la rettifica si riferisce.
Nel campo data della segnalazione va indicata la data in cui viene prodotta per la prima volta la segnalazione. Pertanto, le eventuali segnalazioni sostitutive (campo tipo segnalazione contenente il valore “1″) devono riportare la data della prima segnalazione cui la sostitutiva si riferisce.
Il campo data di invio della segnalazione deve riportare la data relativa all’inoltro della segnalazione. Per le segnalazioni iniziali, tale data coincide con quella indicata nel campo data della segnalazione. Per le segnalazioni sostitutive, invece, tale data sarà successiva alla data di invio della segnalazione iniziale cui si riferisce.
4.2 Dati anagrafici del segnalante.
Il campo tipo dell’intermediario segnalante deve indicare il tipo di intermediario codificato secondo la tabella già utilizzata per l’Archivio unico informatico.
Il campo codice dell’intermediario segnalante deve contenere il codice assegnato dall’ente codificatore, comprensivo dell’eventuale codice di controllo, completato a destra da spazi. Tale codice deve essere valorizzato con le codifiche previste per l’Archivio unico informatico. Viene effettuata la verifica di correttezza del codice di controllo relativamente ai codici per i quali esso è previsto. In caso di pluralità di strutture di riferimento (cfr. par. 1.3), ogni struttura segnalante viene identificata tramite un codice composto dal codice abi, comprensivo del carattere di controllo, seguito dal codice cab senza il codice di controllo.
Nel campo denominazione va indicata la ragione sociale del segnalante, riportandola così come compare nei documenti ufficiali dello stesso, senza l’utilizzo di sigle o acronimi, a meno che questi non costituiscano le effettive ragioni sociali.
Il campo indirizzo è riferito alla via e al numero civico della sede legale del segnalante.
Il campo cab comune deve riportare il cab del comune della sede legale del segnalante, comprensivo di codice di controllo soggetto a verifica di validità, come da tabella impiegata per l’Archivio unico informatico.
Il campo comune deve contenere la descrizione “in chiaro” del comune della sede legale.
Nel campo provincia deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia del comune della sede legale, soggetta a verifica di validità in base alla presenza della sigla nella relativa tabella impiegata per l’Archivio unico informatico.
4.3 Dipendenza nella quale si è concretizzata l’attività sospetta.
In tale sezione del quadro A va indicata la dipendenza nella quale è stata posta in essere l’operazione segnalata, specificando il codice interno della dipendenza, il cab, il comune e la sigla automobilistica della provincia. Valgono le medesime istruzioni di cui al par. precedente.
4.4 Struttura preposta a fornire presso l’istituzione finanziaria segnalante informazioni relative all’operazione.
Si richiede di indicare nei campi compresi in tale sezione gli estremi di riferimento della struttura interna dell’intermediario da contattare per ogni eventuale comunicazione nel corso della procedura in relazione a segnalazioni effettuate (cfr. par. 1.3). Le informazioni richieste concernono la denominazione del servizio o area di appartenenza della struttura ei numeri di telefono e di fax relativi.
5. Informazioni sull’operazione oggetto di segnalazione e sul rapporto interessato dall’operazione segnalata (quadro B).
5.1 Informazioni inerenti l’operazione oggetto di segnalazione.
Nel caso in cui il sospetto per il quale viene effettuata la segnalazione sia riferito ad una pluralità di transazioni, deve essere indicato il numero complessivo di queste nel campo numero transazioni collegate (cfr. par. 2.1).
Il quadro B va compilato tante volte quante sono le transazioni in cui si articola l’operazione da segnalare. Qualora le transazioni rilevanti siano in numero maggiore, l’intermediario riporta le indicazioni relative alle tre ritenute maggiormente significative ai fini della determinazione del sospetto, anche in ragione dell’importo e della tipologia. Eventuali transazioni comprese nel collegamento e non ancora eseguite devono comunque essere segnalate tra le tre individuate.
Possono pertanto essere compilati fino a un massimo di tre quadri B, dei quali il primo, obbligatorio, è riferito alla transazione principale.
Si considera principale la transazione che consente l’esecuzione delle altre ad essa collegate.
Nel campo note del quadro B (cfr. par. 5.3) va comunque descritta l’operazione nella sua interezza.
Il campo stato operazione va valorizzato con “1″ se l’operazione è stata eseguita, con “0″ in caso contrario (cfr. par. 2.3).
Nel campo data dell’operazione viene riportata la data in cui l’operazione segnalata è stata eseguita. In caso di operazione non ancora eseguita, va indicata la data in cui essa è stata richiesta.
Per la valorizzazione del campo causale dell’operazione vanno impiegate le codifiche attualmente utilizzate per l’Archivio unico informatico. Gli intermediari non bancari, ove non risulti possibile individuare un codice specifico, dovranno riportare le codifiche residuali U1 e U2.
Nel campo lire o divisa estera va indicato se l’operazione segnalata è espressa in lire (valore “1″) ovvero in divisa estera (valore “2″).
Il campo codice divisa deve contenere il codice della valuta in cui è stata effettuata l’operazione secondo la tabella di codifica già utilizzata per l’Archivio unico informatico. Qualora una medesima operazione venga effettuata con valute diverse, deve essere indicato il codice relativo alla valuta con controvalore in lire di maggiore entità.
Nel campo segno dell’operazione deve essere indicato se, nei confronti del soggetto cui l’operazione è riferita, essa comporta un dare (valore “D”) ovvero un avere (valore “A”), conformemente ai criteri impiegati per l’Archivio unico informatico.
L’importo indicato nel campo importo dell’operazione deve essere sempre espresso in lire, indipendentemente dalla valuta in cui è denominata l’operazione.
5.2 Dati relativi al rapporto interessato dall’operazione.
Il campo tipo rapporto deve contenere il codice identificativo del tipo di rapporto interessato dall’operazione segnalata. I codici sono riportati nella tabella descritta nell’allegato D.
Il campo numero rapporto deve contenere, se noto, il numero identificativo del rapporto presso l’intermediario segnalante.
5.3 Descrizione dell’operazione e dei motivi del sospetto.
Il campo note, in aggiunta a quanto precisato in merito alle operazioni che si articolano in una pluralità di transazioni (cfr. par. 5.1), deve contenere distintamente la descrizione per esteso dell’operazione effettuata e l’illustrazione dei motivi del sospetto.
Nella descrizione dell’operazione, vanno indicate, tra l’altro, le caratteristiche in concreto assunte dall’operazione. Si fa riferimento, in particolare:
- all’indicazione di altri soggetti coinvolti nell’operazione (es. beneficiari dei bonifici disposti, ordinanti dei bonifici ricevuti) diversi da quello cui l’operazione stessa va riferita e da quello che ha operato nell’interesse di quest’ultimo (cfr. par. 6 e 8);
- all’indicazione di eventuali rapporti del soggetto segnalato con altri intermediari.
Tale ultima informazione è finalizzata a meglio qualificare il panorama operativo del soggetto segnalato, in assenza, al momento, dell’istituenda anagrafe dei conti e depositi che la normativa recata dal decreto legislativo n. 153/1997 individua come strumento essenziale dell’arricchimento sul piano finanziario della segnalazione di operazioni sospette. Agli intermediari viene richiesto di fornire notizie circa rapporti di cui siano oggettivamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale, sulla base, ad esempio, di documentazioni o dichiarazioni rese dal soggetto interessato.
La conoscenza dei rapporti può, a titolo esemplificativo, essere desunta da disposizioni di giro su conti intestati allo stesso soggetto presso altri intermediari, ovvero dall’esistenza di garanzie prestate dal soggetto sotto forma di certificati di deposito o libretti di risparmio nominativi intestati al soggetto segnalato emessi da altri istituti.
In linea con quanto già precisato nel par. 2.1, fermo restando che la determinazione dell’esistenza e del grado del sospetto ricorrente nell’operazione è rimessa alla valutazione dell’intermediario segnalante, si richiama l’attenzione su talune indicazioni che possono agevolare la formulazione e la precisa segnalazione del motivo del sospetto.
- Incoerenza dell’operazione con il profilo economico del cliente.
- Anomalie del profilo soggettivo dell’operazione in considerazione, ad esempio, della natura, dell’attività o della localizzazione territoriale della controparte.
- Anomalie del profilo oggettivo dell’operazione in ragione, ad esempio, dell’occasionalità dell’operazione stessa, dell’accettazione (o della disponibilità all’accettazione) di condizioni o tassi non convenienti. Per le operazioni effettuate da clienti che non intrattengono rapporti continuativi con l’intermediario, il sospetto può derivare dalla valutazione della causale dell’operazione.
- Anomalie dovute all’utilizzo di contante in luogo del ricorso a disponibilità detenute sul conto intestato al soggetto che opera.
- Mantenimento di conti che appaiono gestiti per conto di terzi.
- Anomalie connesse a possibili intenti dissimulatori, anche manifestati attraverso il frazionamento o la ripetizione di più operazioni della stessa natura presso la medesima dipendenza o l’utilizzo di indicazioni palesemente inesatte o incomplete.
- Anomalie connesse al comportamento del cliente (in virtù, ad esempio, di richieste di ristrutturazione dell’operazione; della sistematica interposizione di un terzo nel compimento di operazioni; della richiesta di domiciliare tutte le comunicazioni presso un indirizzo diverso da quello della residenza o del domicilio; del rifiuto o della riluttanza ad intrattenere contatti diretti con il personale dell’intermediario segnalante).
Il campo note può essere valorizzato più volte, secondo la quantità e la tipologia della informazioni da comunicare.
6. Informazioni sul soggetto cui l’operazione va riferita (titolare del conto e/o delle disponibilità movimentate) (quadri C e D).
Nei quadri C e D - a seconda che si tratti o meno di una persona fisica - vanno riportate le informazioni sul soggetto cui l’operazione va riferita, vale a dire il soggetto, eventualmente diverso dall’esecutore materiale dell’operazione, che si qualifica come intestatario del conto a valere sul quale la transazione è posta in essere, ovvero come titolare delle disponibilità movimentate.
In particolare, si precisa che, qualora il conto a valere sul quale l’operazione viene effettuata risulti cointestato a più soggetti, occorrerà distinguere preventivamente se il sospetto è maturato in relazione all’operato di un singolo ovvero di più cointestatari.
Nel primo caso, le informazioni inserite nei quadri in discorso andranno riferite esclusivamente al singolo soggetto la cui operatività appare sospetta.
Nel secondo caso, le informazioni andranno replicate compilando tante volte il quadro C o il quadro D quanti sono i cointestatari ai quali viene riferito il sospetto.
In tale ultima ipotesi, il successivo quadro F raccoglierà i dati relativi al soggetto che, nella circostanza, ha operato nell’interesse della cointestazione.
Qualora il soggetto cui l’operazione va riferita sia una ditta individuale, le informazioni ad essa relative vanno inserite nel quadro C in discorso, segnalando nell’apposito campo la natura giuridica di ditta individuale.
Va tenuto presente che, poiché l’informazione relativa al soggetto al quale l’operazione segnalata va riferita è indispensabile per l’esistenza della segnalazione, se non viene compilato il quadro C deve essere compilato necessariamente il quadro D, e viceversa. Poiché una segnalazione non ammette l’indicazione contemporanea di un soggetto fisico e un soggetto non fisico cui viene riferita l’operazione, se è stato compilato almeno una volta il quadro C non deve essere compilato il quadro D, e viceversa.
6.1 Informazioni sulla persona fisica cui l’operazione va riferita (quadro C).
In relazione alla persona fisica cui l’operazione va riferita, si richiedono informazioni circa i dati identificativi di questa, la residenza e gli estremi del documento utilizzato dall’intermediario per l’identificazione.
6.1.1 Dati identificativi.
Nel campo cognome va indicato il cognome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l’operazione va riferita.
Il campo nome deve riportare il nome della persona fisica o del titolare della ditta individuale cui l’operazione va riferita.
Nel campo comune di nascita/stato estero va indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. par. 2.3).
Nel campo cab comune/codice stato estero va indicato il cab del comune italiano di nascita ovvero, se si tratta di un soggetto nato all’estero, il codice dello Stato estero di nascita, secondo la codifica numerica assegnata dall’Ufficio italiano dei cambi e già utilizzata per l’Archivio unico informatico. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. par. 2.3).
Il campo data di nascita deve contenere la data di nascita del soggetto. La sua valorizzazione è sempre obbligatoria, in quanto utile per il controllo del codice fiscale.
Il campo sesso deve riportare l’indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica: “M” = maschile, “F” = femminile. Esso è sempre obbligatorio, in quanto utile per il controllo del codice fiscale.
Il campo natura giuridica deve assumere il valore “di” nel caso in cui il soggetto cui l’operazione si riferisce sia una ditta individuale. Esso deve essere lasciato in bianco negli altri casi (persona fisica).
Nel campo codice fiscale deve essere indicato il codice fiscale del soggetto, assegnato dal Ministero delle finanze ai soggetti residenti. Per i soggetti residenti in Italia esso è costituito da sedici caratteri alfanumerici, mentre per i non residenti il campo assume il valore “non previsto”. Tale attributo è soggetto a controllo di validità.
Il campo sottogruppo att. econ. deve contenere il codice indicante il sottogruppo di attività economica del soggetto, secondo la codifica effettuata dalla Banca d’Italia e utilizzata per l’Archivio unico informatico. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. par. 2.3).
Il campo gruppo att. economica deve contenere il codice indicante il ramo/gruppo di attività economica cui è riconducibile il soggetto, secondo la codifica effettuata dalla Banca d’Italia e utilizzata per l’Archivio unico informatico. In merito si fa presente che solo per alcuni sottogruppi di attività economica è previsto il dettaglio del gruppo. Pertanto, dove previsto, tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. par. 2.3).
Nel campo n. iscr. CCIAA va indicato, per le ditte individuali, l’eventuale numero di iscrizione nel registro delle ditte tenuto presso la camera di commercio industria agricoltura e artigianato (CCIAA) della provincia in cui il soggetto segnalato ha la sede legale. Sebbene tale attributo sia facoltativo, è auspicabile che esso sia indicato, se disponibile presso l’istituzione segnalante, in quanto risulta utile per i successivi approfondimenti. Esso può assumere i seguenti valori:
- numero maggiore di zero numero di iscrizione assegnato dalla competente CCIAA;
- “attesa” valore convenzionale per indicare che il soggetto non dispone di numero di iscrizione alla CCIAA perché si è costituito dopo l’istituzione del registro delle imprese;
- “no - prev” valore convenzionale per indicare che per il soggetto non è prevista l’iscrizione alla CCIAA o al registro delle imprese.
6.1.2 Residenza.
Nel campo indirizzo devono essere indicati la via e il numero civico della residenza del soggetto, così come riportati sul documento usato per l’identificazione. Per i soggetti non residenti in Italia, l’indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera di residenza. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. par. 2.3).
Nel campo cap va indicato il codice di avviamento postale della residenza del soggetto. Tale campo è facoltativo e non va indicato nel caso di soggetti non residenti.
Nel campo comune/stato estero deve essere riportato l’indicazione del comune ovvero dello Stato estero di residenza anagrafica del soggetto. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. par. 2.3).
Nel campo provincia va indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza. Tale indicazione è soggetta a verifica di validità in base alla presenza della sigla nella tabella utilizzata in Archivio unico informatico. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui il soggetto sia non residente in Italia.
Il campo cab comune/codice stato estero deve contenere il cab del comune italiano presso la cui anagrafe il soggetto è iscritto, comprensivo di codice di controllo soggetto a verifica di validità, come da tabella utilizzata per l’Archivio unico informatico. Se si tratta di soggetto non residente in Italia, deve essere indicato il codice dello Stato estero di residenza, secondo la codifica numerica assegnata dall’Ufficio italiano dei cambi e utilizzata per l’Archivio unico informatico. Per le ditte individuali, deve essere indicato il cab del comune in cui l’impresa svolge la propria attività. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. par. 2.3).
6.1.3 Estremi del documento utilizzato per l’identificazione.
Le informazioni richieste sono tutte obbligatorie nel caso in cui il soggetto al quale è riferita l’operazione abbia agito per proprio conto. Possono essere invece tutte omesse nel caso in cui l’operazione sia stata effettuata da una persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui l’operazione è riferita, ovvero nel caso in cui almeno una delle transazioni oggetto di segnalazione risulti non eseguita.
Nel campo tipo deve essere indicato il codice che individua il tipo di documento, secondo quanto previsto dalla tabella di codifica utilizzata per l’Archivio unico informatico.
Nel campo numero deve essere riportato, allineato a sinistra, il numero del documento indicato sul medesimo.
Il campo data rilascio deve contenere la data di rilascio, così come indicata sul documento medesimo.
Infine, nel campo autorità di rilascio deve essere indicata in chiaro l’autorità di rilascio del documento (es.: prefettura di Roma).
6.2 Informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l’operazione va riferita (titolare del conto e/o delle disponibilità movimentate) (quadro D).
Tale Quadro deve contenere le informazioni relative al soggetto cui l’operazione va riferita, nel caso in cui si tratti di soggetto diverso da persona fisica e da ditta individuale. Potendo l’operazione essere riferita a più soggetti, il Quadro D può essere compilato più di una volta.
In relazione al soggetto diverso da persona fisica cui l’operazione va riferita, si richiedono informazioni circa i dati identificativi di questo, la sede legale, la sede amministrativa e il legale rappresentante.
6.2.1 Dati identificativi.
Il campo denominazione deve riportare l’esatta ragione sociale del soggetto segnalato così come risultante dall’atto costitutivo, senza l’utilizzo di sigle o acronimi, a meno che questi non costituiscano le effettive ragioni sociali.
Nel campo natura giuridica va indicata la natura giuridica assunta dal soggetto segnalato, utilizzando le sigle standard riportate nell’allegato D, senza punti o spazi intermedi.
Nel campo sigla va indicata la sigla (acronimo) del soggetto, ove presente nell’atto costitutivo.
Nel campo data di costituzione deve essere indicata, ove disponibile, la data di costituzione del soggetto.
Nel campo n. iscr. CCIAA va indicato l’eventuale numero di iscrizione nel registro delle ditte tenuto presso la Camera di commercio industria agricoltura e artigianato (CCIAA) della provincia in cui il soggetto segnalato ha la sede legale. Sebbene tale attributo sia facoltativo, è auspicabile che esso sia indicato, se disponibile presso l’istituzione segnalante, in quanto risulta utile per i successivi approfondimenti. Esso può assumere i seguenti valori:
- numero maggiore di zero = numero di iscrizione assegnato dalla competente CCIAA;
- “attesa” valore convenzionale per indicare che il soggetto non dispone di numero di iscrizione alla CCIAA perché si è costituito dopo l’istituzione del registro delle imprese;
- “no - prev” valore convenzionale per indicare che per il soggetto non è prevista l’iscrizione alla CCIAA o al registro delle imprese.
Il campo codice fiscale deve contenere l’indicazione del codice fiscale del soggetto, assegnato dal Ministero delle finanze ai soggetti residenti. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche esso è composto da 11 caratteri numerici allineati a sinistra. Per i soggetti non residenti il campo assume il valore “non previsto”. Tale attributo è obbligatorio ed è soggetto a controllo di validità.
Nel campo partita iva deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto segnalato. Sebbene tale attributo sia facoltativo, è auspicabile che esso sia riportato, se disponibile presso l’istituzione segnalante, in quanto risulta utile per i successivi approfondimenti.
Per ciò che attiene ai campi sottogruppo attività economica e gruppo attività economica valgono le considerazioni riportate per i campi omologhi contenuti nel quadro C (cfr. par. 6.1.1).
6.2.2 Sede legale.
Nel campo comune/stato estero va indicata in chiaro la città italiana ovvero, nel caso di soggetto non avente sede in Italia, lo Stato estero ove è allocata la sede legale. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. par. 2.3).
Il campo cab comune/codice stato estero deve contenere l’indicazione del cab e del relativo codice di controllo del comune italiano ovvero, per i soggetti non aventi sede in Italia, il codice UIC dello Stato estero ove è allocata la sede legale.
6.2.3 Sede amministrativa.
Nel campo comune/stato estero va riportata la descrizione in chiaro del comune ovvero, per i soggetti non aventi sede amministrativa in Italia, dello Stato estero ove è allocata la sede amministrativa del soggetto segnalato. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. par. 2.3).
Il campo provincia deve contenere la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune ove il soggetto ha la sede amministrativa. Essa è soggetta a verifica di validità in base alla presenza della sigla nella tabella utilizzata per l’Archivio unico informatico. Tale campo è obbligatorio, fatta eccezione per i casi in cui almeno una delle transazioni cui viene riferito il sospetto sia stata segnalata come non eseguita (cfr. par. 2.3) ovvero qualora il soggetto non abbia in Italia la sede amministrativa.
6.2.4 Legale rappresentante.
Le informazioni relative al legale rappresentante del soggetto segnalato sono facoltative. Nel caso in cui si disponga dei dati richiesti, è auspicabile che essi siano indicati, in quanto utili per i successivi approfondimenti.
Il campo cognome deve riportare il cognome del legale rappresentante del soggetto cui l’operazione segnalata va riferita.
Il campo nome deve riportare il nome del legale rappresentante del soggetto al quale l’operazione segnalata va riferita.
Nel campo comune/stato estero di nascita deve essere indicato in chiaro il comune ovvero lo Stato estero di nascita del legale rappresentante.
Nel campo cab comune/codice stato estero di nascita deve essere indicato il cab e il relativo codice di controllo del comune italiano di nascita ovvero, se si tratta di un soggetto nato all’estero, il codice dello Stato estero di nascita, secondo la codifica numerica assegnata dall’Ufficio italiano dei cambi e utilizzata per l’Archivio unico informatico.
Il campo data di nascita deve contenere la data di nascita del legale rappresentante, utilizzata per il controllo del codice fiscale.
Il campo sesso deve indicare il sesso del legale rappresentante, secondo la seguente codifica: “M” = maschile, “F” = femminile. Esso è utilizzato per il controllo del codice fiscale.
Nel campo indirizzo di residenza devono essere riportati la via e il numero civico di residenza del legale rappresentante. Per i soggetti non residenti in Italia, l’indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera.
Il campo comune/stato estero di residenza deve contenere la descrizione in chiaro del comune ovvero dello Stato estero, se il legale rappresentante non è residente in Italia.
Il campo provincia deve riportare la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza, soggetta a verifica di validità in base alla presenza della sigla nella tabella utilizzata per l’Archivio unico informatico. Quest’ultimo campo non è presente se il legale rappresentante è non residente.
Infine, nel campo codice fiscale deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del legale rappresentante, assegnato dal Ministero delle finanze ai soggetti residenti. Per i soggetti non residenti il campo assume il valore “non previsto”. Tale attributo è soggetto a controllo di validità.
7. Informazioni su altri rapporti continuativi, legami con altri soggetti, altre operazioni effettuate non direttamente riconducibili al motivo del sospetto (quadro E).
Nel quadro E vengono fornite informazioni non direttamente connesse al motivo del sospetto che tuttavia costituiscono ausilio indispensabile per lo svolgimento della successiva analisi finanziaria dell’operazione segnalata nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.
I dati, tutti conoscibili dall’intermediario segnalante in ragione dell’attività svolta, anche con l’ausilio dell’Archivio unico informatico, concernono:
1) altri rapporti continuativi intrattenuti dal soggetto cui l’operazione segnalata è riferita presso l’intermediario segnalante;
2) legami del soggetto cui l’operazione segnalata è riferita con altri soggetti;
3) altre operazioni effettuate dal soggetto cui è riferita l’operazione segnalata non direttamente riconducibili al motivo del sospetto.
Per ciò che attiene al punto 1), rilevano i rapporti continuativi in essere ed estinti nei dodici mesi precedenti la data della segnalazione effettuata. Si richiede l’indicazione, per ogni tipo di rapporto, del numero complessivo dei rapporti in essere ed estinti.
Con riferimento al punto 2), vanno tenuti in conto i legami consistenti in rapporti di cointestazione, delega ovvero garanzia (attiva o passiva), in essere ed estinti nei dodici mesi precedenti la data della segnalazione effettuata. Si richiede l’indicazione, per ogni tipo di legame, del numero complessivo degli stessi. Non devono formare oggetto di indicazione i rapporti di cointestazione già evidenziati mediante compilazione di più quadri C o D.
Con riferimento al punto 3), si richiede una serie di informazioni relative a tipologie di operazioni, ritenute particolarmente significative secondo le “Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette” della Banca d’Italia, la cui conoscenza è utile per individuare il profilo operativo del soggetto segnalato. Le informazioni richieste, non direttamente riconducibili al motivo del sospetto, sono in gran parte desumibili dall’Archivio unico informatico. Si tiene a precisare che le operazioni descritte nel quadro E - la cui ricorrenza nell’operatività del soggetto è soltanto eventuale - sono da considerare concettualmente distinte da quella cui si riferisce il sospetto. Esse rappresentano, in definitiva, tipologie di operazioni la cui conoscenza da parte dell’Ufficio può agevolare l’analisi finanziaria sul contenuto della segnalazione. Per ciascuna delle tipologie previste è necessario indicare, con riferimento ai dodici mesi precedenti la data della segnalazione, l’ammontare complessivo ed il numero delle transazioni risultante dalle registrazioni nell’Archivio unico informatico. Delle ultime due fattispecie di operazioni si richiede unicamente il numero complessivo.
Si fa presente che nella tipologia Operatività a pronti oa termine in titoli per importi superiori a venti milioni non rientrano le operazioni di richiesta di emissione e di estinzione dei certificati di deposito o obbligazioni al portatore, segnalate separatamente.
Si fa altresì presente che per “paesi caratterizzati da regimi fiscali privilegiati” si intendono quelli indicati nell’art. 3 del decreto del Ministero delle finanze del 24 aprile 1992 (Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1992 - serie generale - n. 104).
7.1 Altri rapporti continuativi intrattenuti dal soggetto presso l’intermediario segnalante in essere ed estinti nei dodici mesi precedenti la data della segnalazione.
Tale sezione del quadro E può essere compilata più volte, per ogni soggetto cui l’operazione è riferita.
Il campo tipo rapporto deve contenere il codice identificativo del tipo di rapporto intrattenuto dal soggetto, secondo la tabella di codifica descritta nell’allegato D. Esso è soggetto a verifica di validità in base alla presenza del codice indicato nella suddetta tabella.
Il campo numero complessivo deve riportare l’indicazione del numero complessivo di ciascun tipo di rapporto intrattenuto dal soggetto cui l’operazione è riferita.
7.2 Legami con altri soggetti (cointestazioni, deleghe, garanzie attive e passive).
Tale sezione del quadro E può essere compilata più volte, per ogni soggetto cui l’operazione è riferita.
Il campo tipo legame deve contenere il codice identificativo del tipo di legame che il soggetto cui l’operazione è riferita intrattiene con terzi, secondo la tabella di codifica descritta nell’allegato D. L’informazione è soggetta a verifica di validità in base alla presenza del codice indicato nella suddetta tabella.
Nel campo numero complessivo va riportata l’indicazione del numero complessivo di ciascun tipo di legame intrattenuto dal soggetto cui l’operazione è riferita.
7.3 Altre operazioni effettuate dal soggetto non direttamente riconducibili al motivo del sospetto (desumibili ove possibile dall’Archivio unico informatico nei dodici mesi precedenti la data della segnalazione).
Tale sezione del quadro E deve contenere informazioni relative all’operatività del soggetto cui l’operazione è riferita. Essa può essere compilata più volte, per ogni soggetto segnalato, con riferimento alle diverse tipologie di operazioni in concreto effettuate.
Ciascuna tipologia di operazioni viene individuata da specifica codifica, secondo l’allegata tabella (allegato D). Essa è oggetto di verifica di validità in base alla presenza del codice indicato nella suddetta tabella.
Il campo lire deve riportare per ciascun tipo di operazione effettuata dal soggetto nei dodici mesi precedenti la data della segnalazione l’indicazione dell’importo totale espresso in milioni lire.
Il campo numero complessivo deve riportare il numero delle operazioni del tipo selezionato.
8. Informazioni sulla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l’operazione (quadro F).
Il presente quadro deve contenere informazioni relative alla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui l’operazione è riferita. Si fa presente che nel caso di persona fisica operante per conto proprio il quadro F non va compilato.
Tale quadro può essere compilato più volte, nel caso in cui la segnalazione si riferisca a più transazioni effettuate da soggetti diversi, operanti per conto del soggetto intestatario del rapporto o titolare delle disponibilità movimentate.
In relazione alla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui l’operazione va riferita, si richiedono informazioni circa i dati identificativi, la residenza e gli estremi del documento utilizzato dal segnalante per l’identificazione.
8.1 Dati identificativi.
Il campo cognome deve contenere il cognome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l’operazione oggetto di segnalazione, così come riportato sui documenti identificativi.
Nel campo nome va riportato il nome della persona fisica che ha effettuato per conto di terzi l’operazione oggetto di segnalazione.
Nel campo comune/stato estero di nascita deve essere indicato il comune ovvero, in caso di persona non nata in Italia, lo Stato estero di nascita del soggetto segnalato.
Nel campo cab comune/codice stato estero di nascita va indicato il cab con il relativo codice di controllo del comune italiano di nascita ovvero, se si tratta di un soggetto nato all’estero, il codice dello Stato estero di nascita, secondo la codifica numerica assegnata dall’Ufficio italiano dei cambi e già utilizzata per l’Archivio unico informatico.
Il campo data di nascita deve contenere la data di nascita del soggetto. Esso è utilizzato per il controllo del codice fiscale.
Il campo sesso deve riportare l’indicazione del sesso del soggetto, secondo la seguente codifica: “M” = maschile, “F” = femminile. Esso è utilizzato per il controllo del codice fiscale.
Nel campo codice fiscale deve essere indicato il codice fiscale (sedici caratteri alfanumerici) del soggetto, assegnato dal Ministero delle finanze ai soggetti residenti. Per i non residenti in Italia il campo assume il valore “non previsto”. Tale attributo è soggetto a controllo di validità.
Il campo tipo legame deve contenere il codice identificativo del tipo di legame che la persona fisica che ha effettuato l’operazione intrattiene con il soggetto cui essa è riferita, secondo la tabella di codifica riportata nell’allegato D. L’informazione è soggetta a verifica di validità in base alla presenza del codice indicato nella suddetta tabella.
8.2 Residenza.
Nel campo indirizzo devono essere indicati la via e il numero civico della residenza anagrafica del soggetto, così come riportati sul documento di identificazione. Per i soggetti non residenti in Italia, l’indirizzo deve comprendere anche la denominazione della città estera di residenza.
Nel campo cap va indicato il codice di avviamento postale della residenza del soggetto. Tale campo non è presente nel caso di soggetti non residenti.
Nel campo comune/stato estero deve riportarsi l’indicazione del comune ovvero della Stato estero di residenza anagrafica del soggetto.
Nel campo provincia deve essere indicata la sigla automobilistica della provincia di appartenenza del comune di residenza. Tale indicazione è soggetta a verifica di validità in base alla presenza della sigla nella tabella utilizzata per l’Archivio unico informatico.
Il campo cab comune/codice stato estero deve contenere il cab del comune italiano presso la cui anagrafe il soggetto è iscritto, comprensivo di codice di controllo soggetto a verifica di validità, come da tabella utilizzata per l’Archivio unico informatico. Se si tratta di soggetto non residente in Italia, deve essere indicato il codice dello Stato estero di residenza, secondo la codifica numerica assegnata dall’Ufficio italiano dei cambi e utilizzata per l’Archivio unico informatico.
8.3 Estremi del documento utilizzato per l’identificazione.
I campi che contengono le informazioni relative al documento utilizzato dall’intermediario segnalante per l’identificazione sono obbligatori.
Nel campo tipo deve essere indicato il codice che individua il tipo di documento, secondo quanto previ