Feed on
Posts
Comments

Monthly Archive for Marzo, 2008

I rendimenti dei BTP indicizzati all’inflazione dell’area Euro si sono confermati stabili come le aste precedenti.
In particolare il Tesoro oggi ha assegnato i BTP-i a 5 anni con un tasso dell’1,61% e il BTP a 30 anni a un tasso del 2,53%.

I rendimenti dei classici BTP italiani emessi dal Tesoro hanno tassi notevolmente superiori.

Sul fronte dai tassi ultimamente si è assistito ad un forte calo dei tassi USA con la FED che a più riprese è intervenuta a tagliare i tassi di interesse. Al contrario la BCE ha mantenuto stabili i tassi di interesse anche per mantenere contenuta l’inflazione.
L’attenzione riposta al contenimento dell’inflazione nell’area euro fa sì che i rendimenti dei BTP-i siano bassi.

Read Full Post »

Ministero del tesoro - D.M. 7 luglio 1992

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

Visto l’art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall’art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e, da ultimo, dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto l’art. 5, comma 10, della legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991, recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Considerata la necessità di stabilire le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli standards e le compatibilità informatiche di cui al predetto art. 2, comma 5;

Decreta:

Capo I - Acquisizione ed archiviazione dei dati e delle informazioni nell’archivio informatico unico aziendale

1. 1. Sono tenuti ad istituire l’archivio unico informatico di cui all’art. 13, comma 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall’art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (4), e, come da ultimo, sostituito dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (5), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, i soggetti indicati nell’art. 2 della citata legge n. 197/1991, di seguito denominati intermediari;, che, nell’esercizio delle attività istituzionali e indipendentemente dall’abilitazione di cui all’art. 4 della ripetuta legge 5 luglio 1991, n. 197, effettuano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento o trasferimento di titoli al portatore di importo superiore a lire 20 milioni, ovvero intrattengono con la clientela conti, depositi o altri rapporti continuativi.

2. 1. L’archivio informatico unico aziendale è formato e gestito a cura di ogni intermediario di cui all’art. 1.

2. In tale archivio devono essere inseriti i dati e le informazioni di seguito indicati:
a) la data dell’operazione. Per data dell’operazione si intende quella di effettuazione dell’operazione direttamente presso la dipendenza dell’intermediario ovvero, negli altri casi, la data in cui l’intermediario acquisisce gli elementi necessari alla contabilizzazione dell’operazione;
b) la causale dell’operazione. Per causale si intende l’indicazione del tipo dell’operazione individuato, con i relativi codici, nelle note tecniche emanate dall’Ufficio italiano dei cambi;
c) l’importo dei singoli mezzi di pagamento o dei titoli al portatore. Tale importo deve essere evidenziato distinguendo, mediante apposito codice, la parte in contanti dal complessivo ammontare dell’operazione. non devono essere effettuate compensazioni tra operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso soggetto. Le registrazioni degli importi espressi in valuta estera vanno effettuate, nel controvalore in lire italiane, al cambio di effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio medio Milano-Roma del giorno precedente la data dell’operazione. In ogni caso va conservata evidenza della valuta estera in cui l’operazione è espressa;
d) le complete generalità (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo) e gli estremi del documento di identificazione di chi effettua l’operazione in proprio o per conto terzi;
e) le complete generalità della persona fisica, ovvero, nel caso di altri soggetti, la denominazione e la sede del soggetto per conto del quale l’operazione è effettuata;
f) il codice fiscale della persona fisica che effettua l’operazione per contanti e del soggetto per conto del quale tale operazione è effettuata.

3. Gli stessi dati identificativi, compreso il codice fiscale, relativi ad ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo, unitamente alle generalità dei delegati ad operare per conto del titolare del rapporto, devono essere registrati nell’archivio unico.

4. I dati anagrafici e gli altri dati identificativi dei conti, depositi o altri rapporti continuativi, possono essere contenuti in archivi informatici diversi dall’archivio unico, purché venga garantita la storicità dei dati medesimi e sia comunque assicurata la possibilità di trarre evidenze aziendali integrate.

Art. 3.

1. Relativamente agli ordini di pagamento o accreditamento, i dati e le informazioni devono essere acquisiti nel modo seguente:
1) l’intermediario che interviene per conto del soggetto ordinante è tenuto a registrare:
a) gli elementi di cui ai punti d), e) ed f) del comma 2 dell’art. 2 (ordinante);
b) gli estremi (nome, cognome e, ove noti, denominazione, sede e indirizzo o Paese estero) del beneficiario;
c) l’intermediario (denominazione e localizzazione o Paese estero) presso il quale deve essere effettuato il pagamento o l’accredito dell’importo;
2) l’intermediario che interviene per conto del beneficiario registra:
a) gli elementi di cui ai punti d), e) ed f) del comma 2 dell’art. 2 (beneficiario);
b) gli estremi (nome, cognome e, ove noti, denominazione, sede e indirizzo) dell’ordinante;
c) l’intermediario (denominazione e localizzazione) presso il quale l’ordine è stato disposto.
2. Nel caso di ordini di pagamento o accreditamento provenienti dall’estero, l’intermediario incaricato, oltre a registrare le complete generalità del beneficiario, deve comunque indicare l’intermediario estero intervenuto per conto dell’ordinante e, ove noti, il Paese e le generalità di quest’ultimo. Qualora il trasferimento dei fondi a favore del beneficiario avvenga per il tramite di piy intermediari nazionali, le informazioni relative all’intermediario ed all’ordinante estero, acquisite dal primo intermediario nazionale intervenuto, devono comunque essere trasmesse all’intermediario del beneficiario tenuto alla registrazione dell’operazione nell’archivio unico informatico.
3. La disciplina del presente articolo non si applica alla Banca d’Italia e all’Ufficio italiano dei cambi, in conformità a quanto previsto dall’ultimo comma del punto 2.5 del decreto del Ministro del tesoro in data 19 dicembre 1991.

Art. 4.

1. Le operazioni a valere su rapporti pluri-intestati vanno riferite a tutti gli intestatari, indipendentemente dal soggetto che esegue l’operazione, soggetto che deve essere comunque identificato.

2. Ai fini della registrazione di operazioni a valere su rapporti intestati ad una pluralità di soggetti, pur essere indicato il solo numero del rapporto, in presenza di un’anagrafe che comunque consenta di individuare tutti i cointestatari e garantisca la possibilità di trarre evidenze aziendali integrate. In caso contrario, devono essere indicati gli estremi identificativi di tutti i soggetti intestatari.

3. Non sono sottoposte a registrazione le operazioni contabili di accredito e addebito relative ai titoli di Stato, effettuate tra rapporti recanti l’identica intestazione, intrattenuti nell’ambito della stessa dipendenza dell’intermediario.

Art. 5.

1. Nella predisposizione degli strumenti tecnici di ausilio al personale incaricato dell’individuazione delle operazioni frazionate di cui al punto 2.3 del decreto del Ministro del tesoro in data 19 dicembre 1991, gli intermediari tengono conto dei volumi e della tipologia dell’attività in concreto svolta presso le singole dipendenze.

2. L’aggregazione delle operazioni che possono ritenersi, per natura e modalità, parti di un’unica operazione frazionata pur effettuarsi con elaborazioni da eseguirsi immediatamente o, comunque, entro il giorno lavorativo successivo.

3. Gli intermediari, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate.

4. Sono escluse dagli obblighi di rilevazione delle operazioni frazionate, oltre alle fattispecie di cui al punto 2.5 del decreto del Ministro del tesoro in data 19 dicembre 1991, le operazioni di entrata della tesoreria dello Stato e, comunque, qualsiasi operazione di pagamento a favore dello Stato.

5. Nel caso di ordini di pagamento o di accreditamento, gli intermediari effettuano le aggregazioni ciascuno con riferimento al soggetto per il quale interviene.

Art. 6.

1. Per consentire l’effettuazione di analisi statistiche dei dati aggregati, così come previsto dall’art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (6), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, con le modalità che saranno precisate con proprio decreto dal Ministro del tesoro, nell’archivio, unico aziendale gli intermediari abilitati sono tenuti a:
a) completare, ai fini della descrizione del tipo di operazione i dati relativi a conti, depositi ed altri rapporti continuativi, con l’indicazione della settorizzazione dell’attività economica del soggetto titolare, secondo le codifiche emanate dall’Ufficio italiano dei cambi;
b) riportare le medesime codifiche all’atto della registrazione di operazioni effettuate su conti, depositi e altri rapporti continuativi;
c) mantenere evidenza, ai fini delle aggregazioni per le segnalazioni periodiche all’Ufficio italiano dei cambi, delle sole operazioni in contanti di importo inferiore a lire 20 milioni che, prese inizialmente in considerazione quali possibili parti di un’unica operazione di importo complessivo superiore al suddetto limite, non abbiano, nel termine di cui al punto 2.3 del decreto del Ministro del tesoro in data 19 dicembre 1991, formato oggetto di registrazione nell’archivio unico.

Capo II -Standards e compatibilità informatiche dell’archivio unico

Art 7.

1. Gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare per l’alimentazione e la gestione dell’archivio unico aziendale disciplinano i seguenti aspetti:
a) attributi (campi) richiesti nei diversi tipi di registrazione;
b) struttura e codifica da utilizzare per ogni attributo informativo;
c) modalità di alimentazione dell’archivio unico;
d) tempi e durata delle registrazioni e tempi di conservazione in linea; delle informazioni;
e) ordinamento dei dati;
f) modalità di scarico fuori linea delle informazioni meno recenti e struttura fisica e logica degli archivi fuori linea;
g) modalità di rettifica delle registrazioni errate;
h) criteri di sicurezza e di riservatezza;
i) modalità di certificazione delle procedure informatiche.

Art.8.

1. Vanno realizzate le seguenti funzioni di utilizzo dei dati contenuti nell’archivio unico aziendale:
a) ricerca di massa delle informazioni;
b) interrogazione dell’anagrafe dei rapporti;
c) aggregazione di specifici sottoinsiemi delle registrazioni;
d) ricerca interattiva per l’archivio in linea, per le categorie di intermediari che saranno specificate nelle istruzioni dell’Ufficio italiano dei cambi.

2. Le funzioni di cui ai punti c) e d) devono essere realizzate entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 9.

1. Le specifiche di dettaglio degli standards; informatici sono contenute nell’allegato che fa parte integrante del presente decreto. Con successivi decreti del Ministro del tesoro potranno disporsi gli aggiornamenti, le variazioni o le modifiche dell’allegato, in relazione alle esigenze che potranno in concreto manifestarsi.

Art.10. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Si omettono gli allegati) (7)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 1992, n. 161.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(3) Riportato al n. A/XXVI.

(4) Riportata al n. T/XIV.

(5) Riportato al n. A/LXXIX.

(6) Riportato al n. A/LXXIX.

(7) Il D.M. 17 giugno 1998 (Gazz. Uff. 25 giugno 1998, n. 146) ha stabilito la nuova classificazione della clientela per settori di attività economica nell’ambito dell’archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, e individuazione dello schema di raccordo tra settorizzazione analitica e sintetica ai fini dell’inoltro all’Ufficio italiano dei cambi dei dati mensili aggregati antiriciclaggio. Con D.M. 4 agosto 1998 (Gazz. Uff. 4 settembre 1998, n. 206), annullato dal D.M. 5 ottobre 1998 (Gazz. Uff. 10 ottobre 1998, n. 237, erano state disposte modificazione agli allegati tecnici del presente decreto in conseguenza dell’introduzione dell’euro quale nuova moneta di cambio.

Read Full Post »

17 giorno s-fortunato

Lunedì 17 marzo porta sfortuna ai mercati finanziari?

In effetti oggi ci sono state vendite consistenti sui mercati azionari asiatici, europei, americani.
Tuttavia va ricordato che a fronte di vendite e svendite qualche compratore ha comprato. Sembra una banalità ma oggi potrebbe non esserlo.

Sarà molto interessante verificare la tenuta dei minimi che si sono avuti oggi sui mercati azionari visto il buon recupero del dollaro e il forte calo del petrolio e del gas.

Il prossimo intervento della FED farà capire meglio lo scenario economico e finalmente si saprà se Ben Bernanke taglierà i tassi di interesse di 0,5% o 0,75% o addirittura dell’1%.

Read Full Post »

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 28/06/1991 PAG. 0077 - 0082
Edizione speciale finlandese….: Capitolo 10 Tomo 1 PAG. 68
Edizione speciale svedese…/ Capitolo 10 Tomo 1 PAG. 68

Modifiche successive:
Contenuto in 294A0103(38) (GU L 001 03.01.1994 pag.206)
Contenuto in 294A0103(59) (GU L 001 03.01.1994 pag.403)

Testo

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (91/308/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase e l’articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione (1),
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che nel caso in cui gli enti creditizi e finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi di attività illecite (operazione in appresso denominata « riciclaggio ») possono risultare gravemente compromesse la solidità e la stabilità dell’ente coinvolto e la credibilità dell’intero sistema finanziario, che perderebbe di conseguenza la fiducia del pubblico;
considerando che l’assenza di iniziative comunitarie contro il riciclaggio potrebbe indurre gli Stati membri, allo scopo di proteggere il proprio sistema finanziario, ad adottare provvedimenti che potrebbero essere in contrasto con il completamento del mercato unico; che, per facilitare le proprie attività criminose, coloro che procedono al riciclaggio potrebbero, se non si adottano alcune misure di coordinamento a livello comunitario, tentare di trarre vantaggio dalla libertà dei movimenti di capitali e dalla libera prestazione dei servizi finanziari che lo spazio finanziario integrato comporta;
considerando che il riciclaggio incide palesemente sull’aumento della criminalità organizzata in generale e del traffico di stupefacenti in particolare; che vi è una sempre maggiore consapevolezza che la lotta al riciclaggio costituisce uno dei mezzi più efficaci per opporsi a questa attività criminosa che rappresenta una particolare minaccia per le società degli Stati membri;
considerando che il riciclaggio deve essere combattuto prevalentemente con strumenti di natura penale e nel quadro di una cooperazione internazionale tra autorità giudiziarie e autorità di polizia, come è previsto, nel campo degli stupefacenti, dalla convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope adottata a Vienna il 19 dicembre 1988 (in appresso denominata « convenzione di Vienna ») ed estesa a sua volta a tutte le attività criminose dalla convenzione del Consiglio d’Europa su riciclaggio, identificazione, sequestro e confisca dei proventi di reato, aperta alla firma l’8 novembre 1990 a Strasburgo;
considerando che gli strumenti di natura penale non dovrebbero però costituire l’unico modo per combattere il riciclaggio, dato che il sistema finanziario può svolgere un ruolo estremamente efficace; che, in questo contesto, è opportuno far riferimento alla raccomandazione del 27 giugno 1980 del Consiglio d’Europa e alla dichiarazione di principi adottata nel dicembre 1988 a Basilea dalle autorità di vigilanza bancaria dei paesi del gruppo dei Dieci, strumenti che rappresentano entrambi progressi considerevoli in ordine alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio:
considerando che, di norma, il riciclaggio viene effettuato a livello internazionale in modo da poter occultare meglio l’origine criminosa dei fondi; che misure adottate esclusivamente a livello nazionale, senza tenere conto del coordinamento e della cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati;
considerando che le misure adottate in materia dalla Comunità devono essere coerenti con le altre iniziative assunte in altre istanze internazionali; che, a tal fine, ogni iniziativa della Comunità dovrebbe segnatamente tener conto delle raccomandazioni della Task Force finanziaria contro il riciclaggio, istituita nel luglio 1989 dal vertice di Parigi dei sette paesi più industrializzati;
considerando che il Parlamento europeo, in varie risoluzioni, ha chiesto l’elaborazione di un programma comunitario globale di lotta al traffico di stupefacenti che comprenda disposizioni sulla prevenzione del riciclaggio;
considerando che nella presente direttiva è ripresa la definizione di riciclaggio che figura nella convenzione di Vienna; che, dato tuttavia che il fenomeno del riciclaggio riguarda non soltanto i proventi di reati connessi con il traffico di stupefacenti ma anche i proventi di altre attività criminose (quali la criminalità organizzata e il terrorismo), è auspicabile che gli Stati membri estendano, ai sensi della loro legislazione, gli effetti della direttiva ai proventi di tali attività, dal momento che essi possono dar luogo a operazioni di riciclaggio che è giustificato reprimere in quanto tali;
considerando che il divieto di riciclaggio contenuto nella legislazione degli Stati membri, che si basa su misure adeguate e sanzioni, costituisce una condizione necessaria nella lotta contro tale fenomeno;
considerando che è necessario garantire che gli enti creditizi e finanziari esigano l’identificazione dei clienti che allacciano rapporti di affari o eseguono operazioni che oltrepassano un certo valore onde evitare che coloro che procedono al riciclaggio approfittino dell’anonimato per svolgere le proprie attività criminose; che è necessario estendere tali disposizioni, nella misura del possibile, a qualsiasi beneficiario;
considerando che gli enti creditizi e finanziari devono conservare per almeno cinque anni le copie o i riferimenti dei documenti di identificazione richiesti nonché le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie di analoga forza probatoria in base al diritto nazionale concernenti le transazioni perché possano costituire elementi di prova in qualsiasi indagine in materia di riciclaggio;
considerando che, per preservare la solidità e l’integrità del sistema finanziario e contribuire alla lotta contro il riciclaggio, è necessario provvedere a che gli enti creditizi e finanziari esaminino con particolare attenzione ogni transazione che essi considerino particolarmente atta, per la sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio; che a tal fine essi devono esaminare con particolare attenzione le operazioni con paesi terzi che non applichino norme per la prevenzione del riciclaggio comparabili a quelle stabilite dalla Comunità o ad altre norme equivalenti emanate in sedi internazionali e recepite dalla Comunità;
considerando che a tal fine gli Stati membri possono chiedere agli enti creditizi e finanziari di esporre per iscritto i risultati delle inchieste alle quali sono tenuti e di assicurare che le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio possano accedervi;
considerando che il compito di difendere il sistema finanziario dal riciclaggio non può essere svolto dalle autorità responsabili della lotta contro tale fenomeno senza la cooperazione degli enti creditizi e finanziari e delle loro autorità di vigilanza; che il segreto bancario deve essere abolito in tali casi; che un sistema obbligatorio di segnalazione delle operazioni sospette che assicuri la trasmissione delle informazioni alle autorità sopra menzionate senza mettere in allarme i clienti interessati è il modo più efficace per realizzare tale cooperazione; che è necessaria una particolare clausola di salvaguardia per esonerare gli enti creditizi e finanziari, i loro dipendenti e amministratori da responsabilità per la violazione del divieto di divulgare le informazioni;
considerando che è necessario limitare unicamente alla lotta contro il riciclaggio l’uso delle informazioni ricevute dalle autorità in conformità della presente direttiva; che gli Stati membri possono tuttavia prevedere che tali informazioni siano eventualmente utilizzate ad altri fini;
considerando che l’istituzione, da parte degli enti creditizi e finanziari, di procedure di controllo interno e di programmi di formazione in questo campo rappresenta una misura complementare senza la quale le altre misure previste dalla presente direttiva potrebbero rivelarsi inefficaci;
considerando che, data la possibilità di procedere al riciclaggio non soltanto per il tramite di enti creditizi e finanziari, ma anche di altri tipi di attività professionali e categorie di imprese, gli Stati membri devono estendere, totalmente o parzialmente le disposizioni della presente direttiva a quelle professioni e imprese che svolgono attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio;
considerando che è necessario che gli Stati membri vigilino in modo particolare affinché nella Comunità siano adottate misure coordinate quando, sulla base di indizi gravi, si può ritenere che professioni o attività le cui condizioni di esercizio hanno formato oggetto di armonizzazione a livello comunitario siano utilizzate a fini di riciclaggio;
considerando che l’efficacia degli sforzi compiuti per abolire il riciclaggio dipende essenzialmente dal regolare coordinamento e dall’armonizzazione delle misure nazionali di applicazione; che un coordinamento ed un’armonizzazione del genere effettuati in vari ambiti internazionali richiedono, a livello comunitario, una concertazione tra Stati membri e Commissione nell’ambito di un comitato di contatto;
considerando che spetta a ciascuno Stato membro adottare i provvedimenti adeguati nonché sanzionare adeguatamente le infrazioni a tali provvedimenti per garantire la completa applicazione delle disposizioni della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Ai fini della presente direttiva si intende:
- per « ente creditizio » un ente definito in conformità dell’articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (5), nonché una succursale, quale definita all’articolo 1, terzo trattino della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale al di fuori della Comunità;
- per « ente finanziario » un’impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell’effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e 14 dell’elenco allegato alla direttiva 89/646/CEE, nonché un’impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE (6), modificata da ultimo dalla direttiva 90/619/CEE (7), nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva; tale definizione comprende anche le succursali, situate nella Comunità, di enti finanziari che hanno la sede sociale al di fuori della Comunità;
- per « riciclaggio »: le seguente azioni commesse intenzionalmente:
- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza del fatto che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno di commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti sopra specificati, possono essere accertate in base a circostanze di fatto obiettive.
Il riciclaggio comprende anche i casi in cui le attività che hanno dato origine ai beni da riciclare sono compiute nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo;
- per « beni »: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili e i documenti o gli strumenti legali che attestano il diritto di proprietà o diritti sui beni medesimi;
- per « attività criminosa »: un reato specificato nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di Vienna e ogni altra attività che sia considerata tale dagli Stati membri ai fini della presente direttiva;
- per « autorità competenti »: le autorità nazionali responsabili, in forza di leggi o regolamenti, della vigilanza sugli enti creditizi o finanziari.

Articolo 2
Gli Stati membri provvedono a che il riciclaggio, quale definito nella presente direttiva, sia vietato.

Articolo 3
1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti creditizi e finanziari prevedano l’identificazione dei loro clienti mediante documento probante quando allacciano rapporti di affari, ed in particolare quando aprono un conto o libretti di deposito od offrono servizi di custodia dei beni.
2. L’identificazione è altresì richiesta per tutte le operazioni con clienti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il cui importo sia pari o superiore a 15 000 ecu, a prescindere dal fatto che siano effettuate con un’unica operazione o con più operazioni tra le quali sembri esistere una connessione. Qualora l’importo non sia noto nel momento in cui è avviata l’operazione, l’organismo in questione procederà all’identificazione non appena l’importo sia conosciuto e si constati che il limite è raggiunto.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l’identificazione, nei contratti assicurativi conclusi da imprese di assicurazione autorizzate in virtù della direttiva 79/267/CEE, nella misura in cui svolgano attività che rientrano nel campo d’applicazione della stessa direttiva, non è richiesta qualora l’importo dei premi periodici da versare nel corso di un anno non ecceda i 1 000 ecu o, nel caso di versamento di un premio unico, 2 500 ecu. L’identificazione deve essere effettuata, qualora successivamente il premio periodico da versare nel corso di un anno venga(no) aumentato(i) e ecceda(no) il limite di 1 000 ecu.
4. Gli Stati membri possono prevedere che l’identificazione non sia obbligatoria per i contratti di assicurazione-pensione sottoscritti in virtù di un contratto di lavoro o dell’attività professionale dell’assicurato, a condizione che tali contratti non comportino clausole di riscatto e non possano servire da garanzia di un prestito.
5. Qualora sia dubbio se i clienti di cui ai paragrafi precedenti agiscano per proprio conto o qualora sia certo che essi non agiscono per proprio conto, gli enti creditizi e finanziari adottano congrue misure per ottenere informazioni sull’effettiva identità delle persone per conto delle quali questi clienti agiscono.
6. Gli enti creditizi e finanziari sono tenuti a procedere all’identificazione anche nel caso in cui l’importo dell’operazione sia inferiore ai valori di cui sopra, qualora vi sia sospetto di riciclaggio.
7. Gli enti creditizi e finanziari non sono soggetti agli obblighi di identificazione previste nel presente articolo, qualora il cliente sia anch’esso un ente creditizio o finanziario cui si applichi la presente direttiva.
8. Gli Stati membri possono prevedere che l’obbligo di identificazione per quanto riguarda le operazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è soddisfatto quando è accertato che il pagamento relativo all’operazione stessa sarà addebitato ad un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio soggetto all’obbligo di cui al paragrafo 1.

Articolo 4
Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari conservino, affinché possano costituire un elemento di prova in qualsiasi indagine in materia di riciclaggio:
- per quanto riguarda l’identificazione, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di almeno cinque anni dalla fine delle relazioni con il loro cliente;
- per quanto riguarda le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria in base al diritto nazionale, per un periodo di almeno cinque anni dall’esecuzione delle operazioni.

Articolo 5
Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari esaminino con particolare attenzione ogni operazione che essi considerino particolarmente atta, per la sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio.

Articolo 6
Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari e i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio:
- comunicando a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto che possa costituire indizio di un riciclaggio;
- fornendo a queste autorità, a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente.
Le informazioni di cui al primo comma sono trasmesse alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio dello Stato membro nel cui territorio è situato l’ente che ha trasmesso le informazioni. Tale trasmissione è effettuata normalmente dalla persona o dalle persone designate dagli enti creditizi e finanziari conformemente alle procedure previste all’articolo 11, punto 1.
Le informazioni fornite alle autorità in conformità del primo comma possono essere utilizzate esclusivamente a fini di lotta contro il riciclaggio. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che tali informazioni siano utilizzate anche ad altri fini.

Articolo 7
Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari si astengano dall’eseguire, prima di avere informato le autorità di cui all’articolo 6, l’operazione che sanno o sospettano abbia rapporto con il riciclaggio. Tali autorità possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, impartire l’istruzione di non eseguire l’operazione. Qualora si sospetti che l’operazione in questione concreti un’operazione di riciclaggio e detta astensione non sia possibile o rischi di impedire l’azione nei confronti dei beneficiari di un’operazione sospettata di riciclaggio, gli enti interessati comunicano l’informazione richiesta immediatamente dopo aver effettuato l’operazione in questione.

Articolo 8
Gli enti creditizi e finanziari, i loro amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni alle autorità in applicazione degli articoli 6 e 7° che è in corso un’inchiesta in materia di riciclaggio.

Articolo 9
La comunicazione in buona fede alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio da parte di dipendenti o amministratori di un ente creditizio o finanziario delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta, per l’ente creditizio, l’ente finanziario, i loro amministratori e dipendenti, responsabilità di alcun tipo.

Articolo 10
Gli Stati membri provvedono a che le competenti autorità informino le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio, qualora nel corso di ispezioni da esse effettuate presso enti creditizi o finanziari, oppure in qualsivoglia altro modo, scoprano fatti che potrebbero costituire prova di riciclaggio.

Articolo 11
Gli Stati membri provvedono a che gli enti creditizi e finanziari:
1) instaurino adeguate procedure di controllo interno e di comunicazione intese a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni connesse con il riciclaggio;
2) adottino misure adeguate affinché i loro dipendenti siano a conoscenza delle disposizioni contenute nella presente direttiva. Dette misure comprendono la partecipazione dei dipendenti più direttamente interessati a speciali programmi di formazione per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

Articolo 12
Gli Stati membri provvedono ad estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti creditizi e finanziari di cui all’articolo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio.

Articolo 13
1. Presso la Commissione è istituito un comitato di contatto, qui di seguito denominato « comitato », con il compito di:
a) agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, l’applicazione armonizzata della presente direttiva mediante regolare concertazione sui problemi concreti sollevati dalla sua applicazione e sui quali si giudichino opportuni scambi di opinioni;
b) agevolare una concertazione tra gli Stati membri sulle condizioni e sugli obblighi più severi o supplementari che essi imporranno su un piano nazionale;
c) consigliare, se necessario, la Commissione sui complementi od emendamenti da apportare alla presente direttiva o sugli adattamenti giudicati necessari, in particolare per armonizzare gli effetti dell’articolo 12;
d) esaminare l’opportunità di includere una professione o categoria di imprese nel campo di applicazione dell’articolo 12, se si constata che in uno Stato membro tale professione o categoria di imprese è stata utilizzata ai fini di un riciclaggio.
2. Il comitato non ha il compito di valutare la fondatezza delle decisioni prese in casi singoli dalle autorità competenti.
3. Il comitato è composto da persone designate dagli Stati membri e da rappresentanti della Commissione. Il segretariato è assicurato dai servizi della Commissione. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce su iniziativa di questo o su richiesta della delegazione di uno Stato membro.

Articolo 14
Ciascuno Stato membro prende le misure atte a garantire la piena applicazione di tutte le disposizioni della presente direttiva e, in particolare, stabilisce le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni adottate in esecuzione della medesima.

Articolo 15
Gli Stati membri possono adottare o mantenere nel settore disciplinato dalla presente direttiva disposizioni più rigorose per impedire il riciclaggio di proventi di attività illecite.

Articolo 16
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1993.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17
La Commissione elaborerà dopo un anno dalla data del 1° gennaio 1993, e in seguito quando necessario, ma comunque almeno ogni tre anni, una relazione sull’applicazione della presente direttiva e la sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 18
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
J.-C. JUNCKER

(1) GU n. C 106 del 28. 4. 1990, pag. 6 e C 319 del 19. 12. 1990, pag. 9.
(2) GU n. C 324 del 24. 12. 1990, pag. 264 e C 129 del 20. 5. 1991.
(3) GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 86.
(4) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.
(5) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1.
(6) GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1.
(7) GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 50.

Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio
I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio,
ricordando che gli Stati membri hanno firmato la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata il 19 dicembre 1988 a Vienna;
ricordando altresì che la maggior parte di essi ha già firmato, l’8 novembre 1990 a Strasburgo, la convenzione del Consiglio d’Europa su riciclaggio, identificazione, sequestro e confisca dei proventi del reato;
consapevoli che la descrizione di riciclaggio di cui all’articolo 1 della direttiva 91/308/CEE (1) è desunta dalle disposizioni corrispondenti delle convenzioni summenzionate,
si impegnano a prendere al più tardi il 31 dicembre 1992 le misure necessarie per mettere in vigore una legislazione penale che permetta di soddisfare gli obblighi che derivano loro da detti strumenti.
(1) Vedi pagina 77 della presente Gazzetta ufficiale.

Read Full Post »

Oro a 1000 dollari per oncia

Ogni giorno nuovi record storici del petrolio, oro, euro.

Oggi oltre ai consueti record storici di petrolio sopra 111 dollari al barile e del cambio euro dollaro sopra 156, è il giorno storico del lingotto.

L‘oro è a 1000 dollari l’oncia al Nymex: record storico per l’oro. Ha raggiunto il livello psicologico di mille dollari.

Dal 1932 l’oro è passato da 20 dollari agli attuali 1000 dollari l’oncia rivalutandosi di 50 volte.

Di seguito si riportano alcune quotazioni di riferimento del dollaro durante gli ultimi 2 secoli.

1800 - 19,39 dollari
1825 - 19,39
1850 - 20,67
1875 - 24,23
1900 - 20,67
1925 - 20,67
1950 - 41,50
1971 - 40,81
1975 - 160,90
21 gennaio 1980 - 850,00
1985 - 317,30
1990 - 383,56
1995 - 384,05
2000 - 279,10
2005 - 444,45
11 gennaio 2008 - 900,10
13 marzo 2008 - 1.001,00

Si ricorda che l’unità di misura per questo tipo di quotazione dell’oro è l’oncia (termine derivante dagli antichi Greci e successivamente usato anche dai Romani come uncia).

Nel sistema imperiale 1 oncia equivale a 28,35 grammi.

Nel commercio dei metalli preziosi di adopera l’oncia Troy, in questo caso 1 oncia Troy equivale a 31,1035 grammi.

Read Full Post »

Petrolio intorno a 110 dollari al barile, cambio euro dollaro intorno a 155. Numeri “pesanti”, record su record. Record storici, i classici “uncharted”.

Nonostante tutto la crisi subprime grazie all’intervento della FED e, in parte, della BCE, sta lentamente rientrando.

I mercati azionari questo lo percepiscono e ringraziano con generosi rialzi.

Fortissimi rialzi per il Dow Jones che guadagna 416,66 punti con +3.55% portandosi a 12156,81, ottimo rialzo anche per il Nasdaq con un guadagno di quasi 100 punti, ovvero 86,42, con un +3,98% raggiungendo quota 2255,76.

Ampi guadagni anche in Europa con l’indice S&P MIB e Mib30 superiori al 2%.

Oggi martedì 11 marzo potrebbe essere un giorno significativo dopo un brutto black monday, un lunedì 10 marzo dove si sono visti molti ribassi e nuovi minimi di periodo su molti indici azionari internazionali.

Si ricomincia quindi a salire? Sono finite le vendite? E’ il momento di comprare? Qualche buona opportunità di acquisto tra ieri e oggi è emersa.

Sarà ora importante vedere le imminenti decisioni della FED e il discorso che pronuncerà Ben Bernanke.

Read Full Post »

Crollo azioni Telecom Italia

Dividendo quasi dimezzato.

Telecom Italia venerdì 7 merzo è crollata e il forte ribasso ha spinto a chiudere il titolo a 1,45 perdendo poco meno del 10%.
L’azione Telecom Italia negli ultimi giorni è stata “bene venduta”. Per esempio l’indicatore di analisi tecnica RSI a 14 giorni indica un valore di 15,05 ovvero di forte ipervenduto visto che un RSI sotto 30 indica un titolo in ipervenduto.

Ai mercati finanziari evidentemente non è piaciuto un granché la presentazione del piano industriale che punta alla riduzione del debito al 2010 e 15 miliardi di euro di investimenti industriali.

La politica dei dividendi sarà un po’ più restrittiva rispetto al passato e verrà proposto una cedola per l’azione ordinaria di 0,08 euro rispetto a 0,14 dell’anno precedente.

S&P’s equity research ha portato il giudizio di Telecom Italia da buy a hold.

Read Full Post »

Oggi 5 marzo si segnano molti massimi storici.

Massimo storico per l’oro che si aggira intorno alla soglia psicologica di 1000 dollari l’oncia.
L’oro nero batte nuovi record storici e oggi il petrolio supera 104 dollari al barile.

Non è da meno l’euro. Il cambio euro dollaro ha anche superato quota 1,53.

Nonostante questi record le borse europee hanno guadagnato in maniera consistente.

C’è ora una forte attesa per il probabile taglio dei tassi da parte della Fed del prossimo 18 marzo. C’è chi pensa che ci sarà un taglio dei tassi dello 0,5%mentre altri considerano addirittura probabile un taglio dei tassi dello 0,75%: un taglio forte e deciso quindi.

Read Full Post »

Grande crollo di Fiat

Oggi, martedì 4 marzo l’azione Fiat è arrivata a perdere ben oltre il 6% rompendo per un attimo anche la soglia di 13 euro.

Secondo l’amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, il crollo di oggi non dipende tanto dai dati sulle immatricolazioni in Italia relative al mese scorso ma piuttosto alle parole dell’amministratore delegato di Peugeot Citroen su un rallentamento del mercato europeo dell’auto nel 2008.
Sergio Marchionne non condivide questo concetto e non pensa ci sia questo tipo di rallentamento indicato dall’AD Christian Streiff di Peugeot Citroen.

Sta di fatto che in meno di un anno il titolo azionario Fiat ha quasi perso il 50% del valore.

Cosa da notare è che di solito, negli ultimi mesi, il giorno dell’uscita dei dati di immatricolazione hanno portato a perdite sull’azione Fiat indipendentemente se il dato uscito risulta essere migliore o peggiore delle attese.

Read Full Post »

Conafi Prestitò

Un titolo che ai prezzi attuali sta suscitando interesse di alcuni investitori è l’azione CONAFI PRESTITO’.

Il titolo azionario Conafi Prestitò è stato collocato in borsa sul mercato Expandi meno di un anno fa. Ha avuto come coordinatori dell’offerta Listing Partner Banca Imi e Intermonte.
Conafi Prestitò è stata una dei 34 collocamenti del 2007. Le altre società che si sono collocate in borsa nel medesimo anno sono state: nel Mercato telematico azionario - MTA - Omnia Network, Aicon, Prysmian, Mid Industry Capital, Gruppo MutuiOnline, Zignago Vetro, Rdb, Landi Renzo, Enìa, Cape Listed Investment Vehicle in Equity, DiaSorin, Aeffe, Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei–Sat, Bialetti, Investimenti e Sviluppo, Damiani, Maire Tecnimont, Fri-El Green Power, Finaval, Il Sole 24 Ore, Investimenti e Sviluppo Mediterraneo, Manutencoop e nel Mercato Expandi Biancamano, Toscana Finanze, Servizi Italia, Iw Bank, Screen Service Broadcasting Technologies, Pramac, Rcf Group, B&C Speakers, Bouty Healthcare, Piquadro, Waste Italia.

La situazione patrimoniale sembra essere solida:
Il capitale proprio è intorno a 100 milioni di euro, le azioni emesse sono circa 46,5 milioni di euro.
L’azione Conafi Prestitò nell’ultimo anno ha avuto un range di 7,58 - 1,58 euro circa.
Nel mese di gennaio l’azione Conafi Prestitò ha segnato il minimo storico e nella prima parte di febbraio si è avvicinato al minimo precedente.

Nei primi 9 mesi del 2007 Conafi ha realizzato un utile di 3,1 milioni.

Il Presidente di Conafi - Nunzio Chiolo - ha acquistato il 21, 22 e 24 agosto 2007 azioni Conafi Prestitò rispettivamente a un prezzo medio di euro 4,5843, 4,6785 e 4,7014 per un importo complessivo di 158.898,1716.

Successivamente il 24 ottobre 2007 sempre Nunzio Chiolo ha acquistato azioni Conafi Prestitò al prezzo di 3,245 euro per un controvalore di 97.350 euro.

Il 25 ottobre 2007 il Presidente di Conafi Prestitò, Nunzio Chiolo, continua a comprare altre 30.000 azioni a 2,45 per un controvalore di 73500 euro.

Il 26 ottobre 2007 Nunzio Chiolo, Presidente di Conafi Prestitò, compra altre 20.000 azioni Conafi Prestitò al prezzo medio di 2,7785 per un controvalore di 55.570 euro.

Il 19 novembre 2007 Nunzio Chiolo - Presidente di Conafi Prestitò - compra la bellezza di 1.395.000 azioni Conafi Prestitò al prezzo di 2,8 euro per un controvalore di 3.906.000.

A tutto ciò si aggiunge un interessante programma di buyback delle azioni Conafi Prestitò che ormai si comprano ad un prezzo a sconto di oltre il 50% rispetto a 1 anno fa in sede di collocamento.

L’azione Conafi Prestitò probabilmente è stata penalizzata dalla crisi subprime e del credito che ha coinvolto l’economia americana così come quella europea ed asiatica.

Tuttavia se si vede il reale tipo di business che svolge Conafi Prestitò ci si può rendere conto che una parte significativa dei prestiti viene effettuata con la formula della cessione del quinto dello stipendio e come tutti sanno l’erogazione di questa tipologia di prestito è particolarmente garantito.
Conafi Prestito eroga prestiti ai dipendenti, ai pensionati e agli autonomi con le seguenti modalità e con un prestito o un finanziamento che di solito va dai 3000 ai 30000 euro anche se si è avuto un protesto o se si hanno altri finanziamenti in corso:
Prestito dipendenti:

Prestito pensionati:

  • Cessione del quinto
  • Prestito personale
  • Carta di credito

Prestito autonomi:

  • Prestito personale
  • Carta di credito

Il settore è molto particolare: le famiglie negli stati Uniti e in Gran Bretagna si indebitano per ben oltre il 100% del PIL mentre in Italia l’indebitamento è intorno al 40% del PIL.
Pertanto questo settore, se tende a uniformarsi a USA e UK, potrebbe essere un segmento in forte crescita per i prossimi anni.

Il “rischio” potrebbe quindi essere stato quasi un semplice equivoco: in un mercato preoccupato dalla crisi del credito “il subprime”, la scarsa liquidità sui mercati, paura di insolvenze un titolo come Conafi Prestitò probabilmente è scesa da 7,58 a 1,58 euro anche per questi motivi. Tuttavia a ben vedere il discorso potrebbe non quadrare perché:

  • Conafi Prestitò opera in maniera significativa con la cessione del quinto stipendio
  • riesce a usare buona parte dei soldi avuti dal collocamento per gestire al meglio i prestiti senza ricorrere in maniera consistente esclusivamente a fonti esterne a volte onerose e vincolanti
  • non opera nel settore mutui e tanto meno in quelli subprime
  • il presidente Nunzio Chiolo compra azioni della società e da tale comportamento potrebbe lasciare intendere che, conoscendo la reale salute dell’azienda, il titolo a certi prezzi è da comprare.
  • Conafi Prestitò ha attuato un piano di buy back delle azioni proprie ovvero riacquista sul mercato le azioni già collocate a 5 euro ed arrivate prima a 7,58 euro e poi a 1,58 euro.

Un titolo pertanto da tenere sott’occhio visto anche la crescita dei volumi che si sono registrati nelle ultime giornate di contrattazione e al valore dell’azione ancora al di sotto di oltre il 50% rispetto al collocamento avvenuto meno di un anno fa.

Infine fra qualche settimana ci dovrebbero essere le indicazioni sull’andamento della gestione dello scorso anno ed in particolare l’approvazione del Progetto di Bilancio alla fine dello scorso anno, successivamente poi c’è l’approvazione del bilancio.

Questa serie di informazioni potrebbero aprire scenari interessanti per l’azione Conafi Prestitò.

Read Full Post »