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Operare con le opzioni

Le opzioni sono strumenti particolari che consentono di avere grandi performance assolute impiegando capitali relativamente ridotti.

Per operare con le opzioni occorre una conoscenza approfondita di questo strumento e una corretta interpretazione degli elementi che influenzano l’opzione stessa e l’andamento del mercato di riferimento.

E’ importante effettuare con cura l’analisi dei seguenti elementi:

  • Mercato di riferimento delle opzioni
  • Volatilità implicita e volatilità attesa
  • Il tempo

Oltre a questo è opportuno considerare anche altre voci che non mancano mai ovvero:

  • I costi derivanti dalla commissione di negoziazione
  • Il capital gain

Per ogni situazione di mercato esiste una strategia ben precisa da adottare.
In base alla strategia scelta si può guadagnare quando il mercato sale, rimane fermo e/o scende.
Alcune strategie in casi particolari possono generare profitto indifferentemente dal movimento del mercato e come risultato si avrà che se il mercato sale, scende (con un certo criterio) o rimane fermo si guadagnerà.

Le strategie sulle opzioni sono molte e qui sono riassunte le principali e le più semplici.

Avere chiaro un obiettivo della volatilità, dell’andamento che il mercato di riferimento farà e quanto tempo ci impiegherà a fare questo movimento consentirà di impostare una strategia operativa in opzioni altamente profittevole.

E’ naturale che non si riesce sempre a comprendere l’andamento futuro del mercato, tuttavia se si riesce a capire se il mercato si muoverà tendenzialmente al rialzo o al ribasso o se rimarrà fermo è molto importate anche se non sempre essenziale. Diciamo che individuare il corretto andamento del mercato semplifica molto il lavoro e i guadagni saranno ancora più semplici da ottenere.
Un po’ più facile può essere quello di comprendere la volatilità implicita del mercato e formulare ipotesi future sull’andamento della volatilità.
Comprendere l’andamento della volatilità è assai importante per comprare, vendere e impostare strategie con le opzioni in quanto la volatilità ha un forte impatto sulla quotazione dell’opzione.
L’aumento della volatilità infatti fa aumentare il prezzo dell’opzione mentre una bassa volatilità fa diminuire il prezzo dell’opzione.
Tenendo in considerazione l’andamento del mercato sottostante l’ideale a complemento dell’operatività sulle opzioni sarebbe quello di riuscire a comprare opzioni (nel verso giusto) quando la volatilità è sui minimi e sta per salire (o meglio ancora sta per esplodere!) e vendere le opzioni quando la volatilità ha raggiunto i massimi e sta per scendere.
Il terzo elemento importante è il fattore tempo, ovvero il cosiddetto time decay.
Le opzioni sono direttamente influenzate dal passare del tempo, alcune opzioni risentono maggiormente del tempo che passa, altre un po’ meno, alcune opzioni possono essere pressoché indifferenti al passare del tempo (ad esempio opzioni molto in the money e relativamente vicine alla scadenza).
Il tempo è un fattore molto importante e incide in maniera particolarmente alta nei giorni vicini alla scadenza delle opzioni at the money e generalmente nelle basi vicine in the money e out of the money. Di solito nell’ultima settimana e anche in quella precedente il tempo spesso si “fa sentire” e può influire notevolmente sulla quotazione dell’opzione.
Opzioni con una scadenza lunga di solito risentono di meno del tempo che passa rispetto ad un’opzione che sta per scadere per esempio at the money.
Di solito in ordine di importanza si possono i seguenti fattori incidono sul valore dell’opzione:

  1. Andamento del mercato
  2. Volatilità
  3. Tempo

Tuttavia non si può creare un’importanza assoluta: l’importanza di questi tre fattori – complementari fra di essi – può variare.
Ad esempio a ridosso della scadenza delle opzioni può essere molto importante il fattore tempo e l’andamento del mercato (o viceversa) e avere minore impatto il fattore volatilità.
La vita dell’opzione viene pertanto spesso continuamente influenzata dalla tipologia e dall’evolversi del mercato di riferimento.
Comprendere l’evoluzione del mercato di riferimento e la volatilità del medesimo è una fase particolarmente importante per operare correttamente con le opzioni.

Futures e opzioni

L’operatività in derivati può essere effettuata con l’ausilio delle opzioni e/o dei futures.

Sono strumenti operativi diversi ma in molti casi si completano alla perfezione e non integrare le due operatività a volte è davvero un gran peccato.

Non bisogna pertanto fossilizzarsi esclusivamente su uno strumento finanziario. E’ opportuno infatti verificare se l’integrazione con un’altra tipologia di derivati possa portare dei benefici.

E’ bene ricordare che i derivati sono strumenti estremamente speculativi ed è un po’ come maneggiare un coltello molto affilato: se usato bene è molto utile, se usato male può fare molto male e generare danni piuttosto rilevanti.

L’obiettivo è quello di condividere alcune semplici strategie per comprendere le potenzialità dei derivati e gli utili che possono derivare da un’operazione corretta.

Diffidare sempre di chi dice che con le opzioni è semplice guadagnare: solo un corretto approccio legato ad una corretta interpretazione dell’andamento del mercato finanziario di riferimento può creare i presupposti per generare guadagni.

Si ricorda infatti che il mercato finanziario è relativamente imprevedibile e come direzione può essere di 3 tipi:

  1. Rialzo
  2. Ribasso
  3. Stabile

Comprendere quale sarà la fase di mercato e il tipo di volatilità crea il vero presupposto per guadagnare, il resto sono chiacchiere.

Alcune analisi e alcuni indicatori classici di analisi tecnica a volte possono aiutare a comprendere meglio il tipo di andamento del mercato analizzato e tentare di ipotizzare un andamento futuro in base al quale spesso si costruiscono strategie operative con i derivati ed in particolare con le opzioni.

Le strategie con le opzioni sono numerose e ognuna ha una sua caratteristica ideale.

Per ottenere buoni risultati quello che bisogna fare è utilizzare una strategia corretta in virtù del tipo di mercato che si va ad affrontare.

Lo strike price delle opzioni è la base o prezzo di esercizio al quale l’investitore che ha comprato l’opzione, con l’esercizio del diritto dell’opzione, compra con l’opzione call o vende con l’opzione put il sottostante.

Le opzioni vengono effettuate su molti strumenti finanziari: azioni, valute, indici, commodities, ecc.

Ci sono vari livelli di strike price ovvero di basi o prezzi di esercizio.
Le basi vengono prefissate in base a vari criteri. Sono molte le varie basi e di solito vengono associate alle principali scadenze ovvero alle 2 scadenze mensili più immediate e alle scadenze trimestrali di marzo, giugno, settembre e dicembre. Di solito la scadenza di riferimento è il terzo giovedì o venerdì del mese di scadenza.
Le basi hanno un valore inferiore, superiore e simili al valore del sottostante.

Ogni opzione rappresenta un certo quantitativo di titoli. Per esempio sul mercato dell’IDEM la Borsa Italiana fissa il lotto minimo di negoziazione che definisce quante unità del sottostante sono controllata da ogni singolo contratto di negoziazione negoziate sull’IDEM.

L’effetto leva delle opzioni è piuttosto alto.

Sull’indice azionario italiano S&P/MIB le opzioni al momento valgono 2,5 euro a punto.
Le opzioni sul mercato italiano si hanno oltre che sull’indice S&P/MIB anche sulle singole azioni che compongono l’indice S&P/MIB ovvero sui principali titoli quotati sull’MTA.

Di solito le opzioni più liquide sono quelle relative ai titoli più scambiati o a più larga capitalizzazione e quelle con scadenza più vicina.

Banca online

Le banche online offrono notevoli vantaggi per i propri clienti e proprio le banche online offrono da circa un decennio l’opportunità di operare investimenti ed effettuare il trading sui mercati finanziari.

Come si può notare sul sito banca-on-line.it ci sono varie tipologie di servizi differenti che ciascuna banca offre ai clienti.
Non tutte le banche online offrono gli stessi servizi e la stessa convenienza. Alcune sono orientate di più al trading online, altre alla convenienza delle condizioni applicate sui conti correnti, altre ancora sulla convenienza dell’erogazione di prestiti personali e mutui banca a tasso fisso e a tasso variabile.

Questo può volere significare che a volte potrebbe essere conveniente aprire più di un conto online in due o più banche diverse per ottenere i massimi vantaggi.
Difficilmente infatti una banca riesce ad offrire i migliori servizi alle migliori condizioni su tutti i prodotti e servizi offerti.
Il sito banca online si propone di analizzare i servizi offerti dalle banche online, le condizioni applicate, informazioni e novità del settore bancario e finanziario.
La continua evoluzione ed apprezzamento che ha riscosso la banca online è ormai uno stato di fatto ed è quindi interessante conoscere ed approfondire questo settore.

Rendimento BTP 5 anni

Il rendimento dei Titoli di Stato continuano a calare.
Dopo l’asta dei BOT della scorsa settimana che ha visto il rendimento dei BOT trimestrali allo 0,386% lordo e i BOT annuali allo 0,741% lordo, oggi anche i BTP a 5 anni dimostrano di avere rendimenti in forte calo.
Con il calo dei BOT anche i CCT tendono a calare di rendimento essendo indicizzati al rendimento dei BOT.

Il rendimento dei BTP a 5 anni collocati oggi dal Tesoro hanno un rendimento inferiore al 3% avendo perso 0,24 punti percentuali dal precedente collocamento, i BTP a 5 anni oggi hanno avuto un rendimento del 2,83% lordo rispetto al 3,07% precedente.

Da segnalare anche la buona domanda da parte del mercato che a fronte di 3 miliardi offerti sono stati richiesti 4,355 miliardi abbassando quindi i rendimenti.

La discesa dei tassi di interesse sui titoli di Stato può creare forse qualche malcontento per chi era abituato a interessi più corposi. Dall’altra parte lo Stato italiano può beneficiare di una spesa inferiore per interessi sui titoli di Stato emessi e quindi in parte sul debito pubblico.

Storicamente per l’Italia ci troviamo a livelli di interesse assai bassi e non è da escludere che nei prossimi anni, in particolare per i BOT, si possano vedere rendimenti più elevati essendo scesi bene al di sotto dell’1%.

Rendimenti così bassi possono spingere alcuni investitori a vedere forme alternative di investimento che si possono trovare ad esempio nei titoli obbligazionari, corporate, azioni, ecc.

L’andamento al ribasso dei rendimenti dei titoli di Stato può favorire una maggiore riflessione da parte degli investitori forse oggi ancora più disorientati sulle modalità di utilizzo dei propri risparmi non volendo rischiare minusvalenze ma allo stesso tempo a forte disagio per rendimenti assai bassi per la cultura del risparmio e degli investimenti degli italiani.

Alcuni risparmiatori infatti a fronte di interessi bassi offerti dal marcato obbligazionario possono anche tendere a tenere la liquidità sui conti correnti bancari in modo particolare nei conti correnti delle banche online che, alcune, offrono senza dubbio interessi che ad oggi sembrano essere allettanti nonostante la ritenuta del 27% operata sugli interessi derivanti dai conti correnti.

Cosa sono le opzioni

Le opzioni – o options – sono contratti derivati che conferiscono al compratore il diritto (ma non l’obbligo) di acquistare o vendere un’attività sottostante a o entro una certa data a un prezzo prefissato.

Il venditore è obbligato a soddisfare l’eventuale richiesta del compratore.

Per fare ciò chi acquista l’opzione paga al venditore un “premio” in base a vari criteri tra i quali il prezzo di esercizio, la scadenza e la volatilità del sottostante di riferimento (azione, indice, ecc.).

Chi acquista un’opzione call o put si espone ad un limite massimo di perdita pare all’intero investimento effettuato per l’acquisto dell’opzione e quindi con la possibilità di perdere fino al 100%. In compenso ha la possibilità di non perdere oltre e, nel caso di evento favorevole, di potere guadagnare potenzialmente anche ben oltre il 100%.
All’opposto, il venditore di opzioni può guadagnare al massimo l’intero premio ma si espone a perdite potenzialmente illimitate per la vendita di opzioni call e di elevate perdite potenziali “quasi illimitate” (ma quantificabili come massima perdita) in caso di vendita di opzioni put.

Chi compra un’opzione call o put si dice che ha una posizione “long” ovvero lunga mentre chi vende un’opzione call o put si dice che ha una posizione “short” (di regola più pericolosa proprio perchè le perdite possono essere superiore al 100%!).

Le singole posizioni sulle opzioni call e put si possono così suddividere:

  1. Posizione lunga sull’opzione call (diritto di acquistare a termine il sottostante)
  2. Posizione lunga sull’opzione put (diritto di vendere a termine il sottostante)
  3. Posizione corta sull’opzione call (obbligo di vendere a termine il sottostante se la controparte ne fa richiesta)
  4. Posizione corta sull’opzione put (obbligo di acquistare a termine il sottostante se la controparte ne fa richiesta)

Investire con le opzioni

E’ importante conoscere le potenzialità e l’utilità di un corretto utilizzo di alcuni strumenti finanziari ed in particolare delle opzioni.

Le opzioni – o options – fanno parte dei cosiddetti derivati e sono strumenti che possono essere molto utili durante certi tipi di investimenti in azioni, titoli di Stato, valute, futures, commodities ed altri strumenti finanziari.

Il corretto e consapevole utilizzo delle opzioni richiede una preparazione adeguata. Per intenderci operare in derivati come per esempio con le opzioni e con i futures è come giocare con un coltello molto affilato: se si utilizza nella maniera corretta risulta essere di grande aiuto, se viceversa si adopera con incoscienza , in forma scorretta e inadeguata può provocare molti danni.

Giusto per chiarire subito le idee, se l’investimento va male in caso di acquisto di opzioni – put o call – la massima perdita è pari a quanto investito ovvero al 100%.
Ancora peggio può accadere a chi ha venduto opzioni put o call: la perdita potenziale massima è illimitata. In questo caso su ogni libro c’è scritto che la perdita massima è illimitata, tuttavia questo è vero solo nel caso della vendita di opzioni call mentre nel caso della vendita di opzioni put si può calcolare la perdita massima – che a volte può comunque risultare ugualmente devastante e ben al di sopra del capitale investito ovvero con una perdita nettamente superiore al 100%!

Ovviamente tutti sanno che in presenza di un soggetto che perde c’è un altro soggetto che guadagna.
Ipotizzando che Tizio ha venduto a Caio un’opzione a 100 e questa a scadenza arriva a quotare 0 e sia Tizio che Caio mantengono le posizioni aperte e inalterate si avrà che Tizio ha guadagnato 100 e Caio ha perso 100, ovvero ha perso il 100% del capitale investito (oltre alle eventuali commissioni di negoziazione pagate).

Considerando la delicatezza dell’argomento e le grandi potenzialità di questo strumento si è deciso di affrontare seriamente il settore delle opzioni dimostrando come è possibile usare le opzioni.

Periodicamente vengono anche effettuati corsi a numero chiuso di alto livello con esperti del settore provenienti dal settore bancario, dalle SIM e trader con l’intento di trasferire le preziose informazioni raccolte durante un’invidiabile esperienza ultra quindicinale nel settore delle opzioni e dei derivati.
E’ nostra convinzione che l’esperienza accumulata e maturata possa essere un qualcosa di estremamente importante ed è ciò che può fare la differenza nelle performances reali oltre ad essere di aiuto per gestire e tagliare le perdite e profittare al meglio delle condizioni favorevoli che il mercato finanziario giornalmente offre.

Corso opzioni

L’obiettivo di questo sito è quello di condividere e fare conoscere le opportunità offerte da una corretta e consapevole operatività con i derivati ed in particolare con le opzioni.

Qui non si danno “dritte” e non si svela nessun “segreto sulle opzioni” (questa terminologia, che non ci appartiene, la lasciamo ai venditori) semplicemente perché non esistono segreti ma solo studi approfonditi e sopratutto tanta, tanta preziosissima esperienza. L’esperienza è un valore aggiunto che, se condivisa, ha un valore così elevato da non poterla neppure quantificare.

Operare con profitto con le opzioni è difficile se non si sa come fare. Le opzioni offrono forti potenzialità di guadagno ed un approccio corretto può consentire di avere importanti soddisfazioni economiche.

Le opzioni, così come i futures, sono come un coltello estremamente affilato:

  • Se lo usi bene è estremamente utile
  • Se lo usi male ti fai male

E’ evidente che bisogna fare quello che si è capaci di fare, le cose che non si sanno fare bisogna impararle.

Probabilmente ci sono un paio di modi per apprendere e la prima soluzione sembra essere la migliore:

  1. Si studia e si approfondisce preferibilmente confrontandosi con un esperto che ha conoscenze ed esperienza e/o con chi conosce realmente questi strumenti.
  2. Si opera e si impara dai propri errori: questo è un metodo un po’ costoso anche se il mercato a suon di bastonate induce chi è intelligente a comprendere rapidamente come funziona il meccanismo o di prendere razionalmente in esame il punto 1.

A questo punto l’unica cosa che c’è da fare è imparare ad usare questo meraviglioso strumento approfondendo ogni suo aspetto positivo, negativo e strategico.

Uno studio approfondito sulle opzioni ed in particolare sulle migliori strategie che si possono adottare per affrontare consapevolmente ogni tipo di mercato finanziario è l’unica maniera per creare i presupposti per guadagnare.

Una conoscenza superficiale sulle opzioni è assai pericolosa e può esporre, spesso addirittura inconsapevolmente, a perdite considerevoli.

E’ bene tenere presente che avere un approccio non professionale o comunque una preparazione inadeguata sui mercati finanziari è assai pericoloso.
Ogni volta che si effettua un’operazione sui mercati finanziari dobbiamo pensare che c’è chi guadagna e chi perde (sembra banale ma sostanzialmente è così) e che i componenti di questo mondo sono molti e tra questi ci sono i fondi che sono capitanati dai vari George Soros, Warren Buffet ed altri investitori, speculatori, trader particolarmente esperti, banche, grandi fondi di investimento, hedge fund, ecc.

Ecco, affrontare i mercati finanziari nei quali partecipano queste tipologie di investitori richiede un’adeguata preparazione professionale.
Quando poi si utilizzano strumenti particolarmente delicati come i futures e le opzioni la preparazione deve essere seria e la consapevolezza e l’attenzione nell’operare deve essere la massima.

Operare in derivati – opzioni e futures – espone ad elevati rischi di perdita così come ad elevate opportunità di guadagno.

A differenza di alcuni strumenti finanziari, con le opzioni è possibile acquistare o vendere e impostare numerosissime strategie per cercare di conseguire il tipo di obiettivo che ci si è preposti che spesso corrisponde alla massimizzazione del guadagno e/o al contenimento del rischio.

Vediamo alcuni vantaggi delle opzioni:

  • L’acquisto delle opzioni offre perdite limitate e guadagni potenzialmente illimitati (di solito ciò avviene con le call)
  • Le opzioni a differenza dei covered warrant si possono comprare e vendere pertanto si può scegliere cosa fare in piena libertà e la quotazione è naturale
  • Le opzioni possono offrire un elevato effetto leva e pertanto viene immobilizzato solo un importo molto contenuto
  • Basso costo di negoziazione delle opzioni
  • Di solito con le opzioni viene garantito sempre un denaro e una lettera ovvero il market maker assicura un prezzo in acquisto e un prezzo in vendita
  • Con le opzioni si possono impostare strategie impensabili da attuare per esempio con le sole azioni
  • Con le opzioni si può guadagnare quando il mercato è al rialzo, fermo o al ribasso. Dipende dalla strategia
  • E molto altro

Su questo sito vengono spiegate alcune delle migliori strategie in opzioni.
In particolare vengono illustrate le strategie più semplici da applicare sulle opzioni.

La semplicità delle strategie spesso coincide con il “riuscire ad applicarle” e a “fare bene” e quindi si ha la possibilità di potere impostare razionalmente un’operazione vincente.
E’ senza dubbio meglio fare bene una cosa semplice che male una cosa complessa.

Tutte le strategie e le operatività in opzioni che vengono illustrate su questo sito sono da considerarsi a puro spirito didattico.
In particolare ogni operatività in opzioni, anche quando non specificato, segue le normali regole di buon senso che qui sinteticamente si riportano:

  • Cercare di non perdere
  • Non dimenticare mai il punto precedente
  • Di solito il dispiacere per una qualsiasi perdita di denaro è di gran lunga maggiore a quella relativa ad un guadagno
  • Essere preparati e sapere con esattezza cosa si sta facendo: rischi, perdite e guadagni massimi potenziali
  • Impostare sempre uno stop-loss adeguato
  • Non vendere mai opzioni senza avere impostato un’efficace operazione a copertura.
  • Altre regole operative di base si possono trovare sul sito Gann.it ed in particolare nella sezione 24 regole di Gann per investire.

Si ricorda che per l’operatività in opzioni è essenziale tenere in considerazione almeno alcuni fattori:

  1. Andamento del mercato sottostante di riferimento dell’opzione
  2. Valorizzare e/o valutare l’incidenza (costo) del tempo (time decay)
  3. Valorizzare e/o valutare la volatilità e la posizione da prendere
  4. Adottare una strategia adeguata
  5. Monitorare e gestire nel tempo la posizione della strategia adottata apportando le eventuali correzioni necessarie

Approfondimenti sulle singole strategie, l’illustrazione di altre importanti strategie usate prevalentemente dai professionisti del settore, la gestione e l’ottimizzazione delle medesime, la gestione del rischio del mercato, il riconoscimento del tipo di mercato da affrontare e la strategia adeguata da applicare e molto altro vengono affrontati solo ai corsi sulle opzioni che facciamo durante l’anno. Tuttavia nei prossimi mesi e comunque periodicamente qui vengono approfonditi anche argomenti relativi ai derivati, alle opzioni e ai futures.

Rendimento BOT

Con i tassi in calo anche il rendimento dei BOT è in discesa e il BOT trimestrale ha un rendimento inferiore all’1% stabilendo un record storico.

L’asta dei BOT di oggi (Buoni ordinari del Tesoro) con scadenza a 3 mesi ha visto scendere il rendimento lordo composto allo 0,882%, nuovo minimo storico.
Anche i BOT a un anno sono scesi notevolmente segnando un nuovo minimo storico a 1,137%.

Tempi duri quindi per i botpeople. Probabilmente il rendimento così basso potrebbe spingere qualche risparmiatore ad assumersi una tipologia di rischio diverso con titoli che a fronte di maggiori rendimenti offrono anche rischi più elevati come ad esempio i titoli di stato a lunga scadenza, in particolare i BTP, o altri tipi di obbligazioni.

Sarà interessante verificare la reazione degli investitori a questi tassi così bassi, una novità per il risparmiatore italiano che spesso ha investito in BOT con rendimenti in passato anche a 2 cifre.

Si spera che a fronte di una diversificazione dell’investimento l’investitore possa scegliere quello più adeguato alla propria situazione e alla tipologia di rischio che vuole e può affrontare con consapevolezza senza necessariamente scegliere l’investimento ad oggi più remunerativo che potrebbe creare poi problemi in futuro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

Visto in particolare l’art. 2, comma 1, della legge 5 luglio 1991, n. 197, che ha sostituito l’art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall’art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

Visto l’art. 30, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

Visti i propri D.M. 3 maggio 1990 e D.M. 4 luglio 1990 emanati in attuazione del predetto art. 30, comma 1, della legge n. 55 del 1990;

Considerata l’esigenza di procedere all’aggiornamento e all’integrazione delle disposizioni contenute nei citati decreti;

Ritenuta l’urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Modalità di attuazione delle disposizioni in tema di identificazione e registrazione cui sono soggetti gli intermediari finanziari.

1. Soggetti tenuti agli obblighi di identificazione e di registrazione.
Deve essere identificato a cura del personale incaricato chiunque esegue operazioni o accende conti, depositi o altri rapporti continuativi presso i seguenti soggetti:
a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;
b) enti creditizi;
c) società di intermediazione immobiliare;
d) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;
e) agenti di cambio;
f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori immobiliari;
g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;
h) società fiduciarie;
i) imprese ed enti assicurativi;
l) società Monte Titoli S.p.A.;
m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.
Gli intermediari di cui alla lettera m) sono tenuti all’osservanza degli obblighi di identificazione e registrazione a prescindere dalla abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all’art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

In caso di ordini di accreditamento o di pagamento provenienti dall’estero sono tenuti agli obblighi di identificazione e registrazione gli intermediari operanti sul territorio nazionale che danno attuazione all’operazione.

2. Operazioni e rapporti ai quali si applicano gli obblighi di identificazione e di registrazione.

2.1. Trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento.
Gli obblighi sussistono ogni volta che vi sia un’effettiva trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a lire 20 milioni – o corrispondente controvalore in lire di mezzi di pagamento espressi in valuta estera – indipendentemente dal fatto che l’operazione sia posta in essere per cassa, per corrispondenza, attraverso cassa continua o sportelli automatici, oppure attraverso istituti specializzati per il trasporto valori e a prescindere dalle modalità con cui questa movimentazione sia poi contabilizzata.

Per mezzi di pagamento si intendono, oltre al denaro contante, gli assegni circolari e bancari, i vari tipi di assegni turistici, i titoli speciali dell’Istituto di emissione, i titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, gli assegni e i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento (es. bonifici bancari e vouchers; collegati all’uso di carte di credito o di pagamento).

2.2. Trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore.
Gli obblighi sussistono altresì nei casi in cui l’intermediario agisca da tramite ai sensi dell’art. 1 della legge n. 197 del 1991, o sia comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente superiore a lire 20 milioni. Tali operazioni possono essere eseguite solo dagli intermediari abilitati di cui all’art. 4 della medesima legge, nei limiti delle proprie attività istituzionali.

2.3. Operazioni frazionate.
Gli obblighi ricorrono anche allorquando, per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere, si pur desumere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente non superiori al limite di importo di lire 20 milioni, costituiscano nondimeno parti di un’unica operazione.

Entro il 7 luglio 1992 i soggetti indicati al punto 1 del presente decreto dovranno mettere a disposizione del personale incaricato – ai fini di valutare se si tratti di parti di un’unica operazione – gli strumenti tecnici idonei a conoscere in tempo reale le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa dipendenza dell’ente o istituto nel giorno dell’operazione e nei giorni lavorativi ricompresi nei sette giorni precedenti.

Fino a quando tali strumenti non saranno disponibili deve intendersi che più operazioni effettuate nell’ambito della stessa giornata lavorativa e presso il medesimo operatore di sportello, costituiscono parti di un’unica operazione.

2.4. Conti, depositi o altri rapporti continuativi.
A decorrere dal 10 gennaio 1992 gli obblighi sussistono in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo, nominativo o al portatore, in danaro o in titoli, di qualunque importo.

Il termine conto va inteso nel senso di conti movimentabili, quali il conto corrente e conti analoghi;
sono esclusi i conti transitori bancari.

Il termine deposito non ricomprende i certificati di deposito e titoli analoghi.

L’espressione altro rapporto continuativo va intesa nel senso di un unico rapporto contrattuale di durata, rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale dell’intermediario, che possa dar luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di danaro o di altri valori. Nell’espressione altro rapporto continuativo;, sono compresi i rapporti relativi a cassette di sicurezza e a depositi chiusi; sono invece esclusi i rapporti di garanzia.

2.5. Eccezioni agli obblighi di identificazione e di registrazione.
Parimenti, gli obblighi non sussistono per le operazioni e i rapporti posti in essere tra banche, altri intermediari abilitati aventi sede o succursale in Italia e banche o succursali situate all’estero. In ogni caso, per le materiali movimentazioni di contante e di titoli al portatore, effettuate anche per il tramite di vettori specializzati, vanno acquisiti e registrati il codice dell’anagrafe dei corrispondenti bancari esteri di banche italiane attribuito (o da attribuire) dall’Ufficio italiano dei cambi, la data, la causale, il codice Paese estero e l’importo dell’operazione, distinguendo mediante apposito codice la parte in contante (3).

Gli obblighi, nei termini surriportati, non sussistono per le operazioni e i rapporti di cui ai paragrafi precedenti posti in essere tra gli intermediari abilitati di cui all’art. 4 della legge n. 197/1991.

Sono esclusi dagli obblighi in questione i trasferimenti di fondi nell’ambito della tesoreria statale e le operazioni di pagamento disposte da amministrazioni pubbliche, per il tramite della tesoreria dello Stato, ad eccezione delle operazioni di pagamento relative al debito pubblico.

Gli obblighi sono altresì esclusi per i conti, i depositi e gli altri rapporti continuativi intrattenuti con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi.

3. Informazioni da acquisire e registrare.

I dati e le informazioni da acquisire e registrare sono:
la data e la causale dell’operazione;
l’importo dei singoli mezzi di pagamento o dei titoli al portatore;
le complete generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo) e gli estremi del documento di identificazione esibito da chi effettua l’operazione in proprio o per conto terzi;
le complete generalità o, nel caso di persona non fisica, la denominazione e la sede dell’eventuale soggetto per conto del quale l’operazione stessa viene eseguita;
nel caso di ordini di accreditamento o di pagamento dovranno essere comunque indicati l’ordinante, il beneficiario e gli intermediari che danno attuazione all’operazione.

L’importo dei mezzi di pagamento deve essere evidenziato distinguendo, mediante apposito codice, la parte in contante dal complessivo ammontare degli altri mezzi di pagamento.

A decorrere dal 10 gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire 20 milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, sia del soggetto che effettua l’operazione sia dell’eventuale soggetto per conto del quale l’operazione viene eseguita.

Gli stessi dati identificativi, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti e registrati a decorrere dal 10 gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. L’intermediario non dovrà eseguire operazioni disposte dopo tale data dal cliente, che non abbia reso possibile l’integrazione dei dati.

Limitatamente ai rapporti già in essere le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale soltanto nei casi in cui l’importo complessivo dei premi è superiore a lire 20 milioni annue.

Per le operazioni e i rapporti intrattenuti dalle banche e dagli altri intermediari abilitati aventi sede o succursale in Italia con organismi internazionali, autorità governative di Stati esteri ed uffici postali esteri, vanno acquisiti e registrati il codice dell’anagrafe dei corrispondenti esteri attribuito (o a attribuire) dall’Ufficio italiano dei cambi, la data, il codice Paese estero e, per le sole operazioni, la causale e l’importo (4).

4. Modalità operative.

4.1. Modalità di identificazione.
L’identificazione di chi compie l’operazione va effettuata volta per volta: ove si tratti di persona fisica o giuridica, titolari di rapporti nominativi in essere, o di un suo delegato e/o procuratore, che come tali siano stati già identificati, è sufficiente indicare nome e cognome o denominazione e gli estremi del rapporto.

Nel caso di esibitori o presentatori, l’identificazione va effettuata nei confronti di chi pone in essere materialmente l’operazione, apponendo altresì l’indicazione dei soggetti o dei nominativi cui va riferita l’operazione stessa; ciò sia nel caso che gli esibitori o presentatori operino per conto di una persona fisica, sia che operino per conto di una persona giuridica.

Nel caso di operazioni effettuate col sistema della cassa continua o di sportelli automatici, o attraverso istituti specializzati per il trasporto valori, oppure per corrispondenza o comunque non effettuati allo sportello, a causa dell’impossibilità di identificare chi effettua materialmente l’operazione, sussiste l’obbligo di indicare l’intestatario del conto, del deposito o del rapporto cui si riferisce l’operazione stessa.

Nel caso di invio per corrispondenza di mezzi di pagamento per l’esistenza di rate di mutuo o di altre obbligazioni connesse, l’operazione va riferita all’intestatario del mutuo. In caso di subingresso nel debito, qualora si sia in possesso di atti o documenti idonei a comprovare il subingresso, l’operazione va riferita al soggetto indicato in tali atti o documenti come nuovo debitore. Parimenti nel caso di invio per corrispondenza di mezzi di pagamento ad estinzione, parziale o totale di crediti ceduti, l’operazione va riferita al soggetto indicato come debitore negli atti o documenti idonei a comprovare la cessione che si trovino in possesso dell’intermediario.

I dati identificativi relativi all’accensione di conti, depositi o altri rapporti continuativi devono essere acquisiti in presenza del titolare del rapporto o del suo mandatario, ove non siano già titolari di altri rapporti presso lo stesso intermediario o altro intermediario abilitato e ciò sia comprovato da idonea attestazione da questi rilasciata (5).

Per l’accensione di conti, depositi o altri rapporti continuativi dall’estero presso le banche e gli altri intermediari abilitati aventi sede o succursale in Italia, le complete generalità di chi effettua l’operazione e dell’eventuale soggetto per conto del quale l’operazione viene eseguita possono essere acquisite anche non in presenza di detti soggetti qualora i dati stessi siano stati rilevati da:
1) banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi aderenti al Gruppo d’azione finanziaria internazionale (banche GAFI), ovvero da succursali situate in tali Paesi di banche nazionali e di banche GAFI;
2) succursali situate in Paesi non aderenti al GAFI di banche nazionali e di banche GAFI, a condizione che la banca casa madre dichiari di aderire, nell’esercizio dell’attività svolta presso quelle succursali, ai principi e alle cautele delle raccomandazioni emanate dal GAFI;
3) autorità consolare, che vi provvede nelle forme d’uso.

L’avvenuta identificazione deve essere comprovata da idonea attestazione (6).

4.2 Modalità di registrazione. Archivio informatico.

I dati devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio informatico di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l’operazione viene eseguita.

Per le imprese e gli enti assicurativi il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni.

Nell’intervallo di tempo eventualmente intercorrente fra l’effettuazione delle operazioni e l’immissione dei dati e delle informazioni nell’archivio, al fine di assicurarne la facile reperibilità, gli intermediari devono istituire apposite evidenze, anche presso le unità e gli operatori distaccati.

Allo scopo di evitare duplicazioni di registrazioni, agli adempimenti in parola deve attendere unicamente l’intermediario che viene in contatto con la clientela anche se la relazione viene instaurata per conto di altri operatori tenuti agli obblighi di legge.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 5, sub comma 1, dell’art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197/1991, gli intermediari sono tenuti a istituire l’archivio informatico. I dati e le informazioni vanno conservati in detto archivio per la durata di dieci anni dalla effettuazione delle singole operazioni. I dati relativi alla accensione di conti, depositi o altri rapporti continuativi, vanno conservati fino a dieci anni dopo l’estinzione. Resta fermo ogni altro obbligo relativo alla conservazione dei documenti.

I dati anagrafici e gli altri dati identificativi dei conti, depositi o altri rapporti continuativi, possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall’archivio informatico unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre evidenze aziendali integrate.

5. Disciplina transitoria.

Fino alla costituzione dell’archivio informatico i dati e le informazioni devono risultare da appositi registri o da altre scritture formate anche a mezzo di sistemi elettrocontabili e conservati per la durata di dieci anni dalla effettuazione delle singole operazioni. I dati relativi alla accensione dei conti, depositi o altri rapporti continuativi, vanno conservati fino a dieci anni dopo l’estinzione.

Per quanto concerne in particolare i registri non derivanti da sistemi elettrocontabili, gli stessi devono essere progressivamente numerati e siglati in ogni pagina, a cura del responsabile dell’ufficio che li utilizza e di altra persona all’uopo autorizzata, con l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione delle firme delle suddette persone. Ciò vale ovviamente qualora gli uffici interessati non ritengano di far vidimare e bollare volontariamente i registri previsti.

I soggetti che siano già obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o amministrative, a tenere un registro della clientela possono servirsi anche dei registri in essere purché questi contengano o comunque vengano completati con tutte le indicazioni richieste.

6. Disposizioni finali.

Il presente decreto sostituisce i precedenti D.M. 3 maggio 1990 e D.M. 4 luglio 1990, emanati in attuazione dell’art. 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1991, n. 303.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all’art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625.

(3) Periodo aggiunto dal D.M. 29 ottobre 1993.

(4) Periodo aggiunto dal D.M. 29 ottobre 1993.

(5) Periodo così modificato dal D.M. 29 ottobre 1993.

(6) Periodi aggiunti dal D.M. 29 ottobre 1993.

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